Art. 2 
 
              Requisiti per l'ammissione alla revisione 
 
  1. Per l'ammissione alla revisione di cui al precedente art.  1  e'
richiesto il possesso dei seguenti requisiti: 
  a) cittadinanza italiana o comunitaria; 
  b) godimento dei diritti politici; 
  c) idoneita' fisica di cui al regio decreto-legge 14 dicembre 1933,
n. 1773 e successive modifiche ed integrazioni; 
  d)  iscrizione  nell'albo  professionale  dell'ordine  dei   medici
chirurghi; 
  e)  assenza  di  condanne  penali  che  abbiano  per   effetto   la
sospensione dall'esercizio della professione.