Art. 3 
 
                     Presentazione delle domande 
 
  1. La  domanda  per  la  revisione  generale  delle  autorizzazioni
all'imbarco e degli attestati di iscrizione di cui all'art.1, redatta
su carta da bollo e debitamente sottoscritta, deve essere  presentata
direttamente  o  spedita  a  mezzo  raccomandata,   con   avviso   di
ricevimento, oppure mediante invio da casella  di  posta  elettronica
certificata  all'indirizzo  PEC  dgprev@postacert.sanita.it   ,   con
esclusione di qualsiasi altro mezzo,  al  Ministero  della  salute  -
Direzione generale della prevenzione sanitaria  -  ufficio  3  -  Via
Giorgio Ribotta, 5 - 00144 Roma, nel  termine  perentorio  di  giorni
centottanta,  a  decorrere  dal  giorno  successivo   a   quello   di
pubblicazione del presente decreto  nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana. 
  2. Il termine per la presentazione della  domanda,  se  coincidente
con un giorno festivo, sara' prorogato di diritto al giorno  seguente
non festivo. 
  3. Per le domande prodotte  a  mezzo  raccomandata  con  avviso  di
ricevimento  fara'  fede  il  timbro  a  data  dell'ufficio   postale
accettante. 
  4. La data di arrivo delle domande che saranno presentate a mano e'
stabilita dal timbro a  data  apposto  su  di  esse  dalla  direzione
generale della prevenzione  sanitaria  -  ufficio  3  che  rilascera'
ricevuta. L'orario di ricevimento  dell'ufficio  e'  dal  lunedi'  al
venerdi' dalle ore 10,00 alle ore 12,00. 
  5. Non si  terra'  conto  delle  domande  di  revisione  spedite  o
presentate oltre il suddetto termine ovvero con modalita' diverse  da
quelle indicate nel primo comma del presente articolo. 
  6.  Nella  domanda  di  revisione,  dattiloscritta  o  redatta   in
carattere  stampatello,  l'interessato  dovra'  dichiarare  sotto  la
propria responsabilita': 
    a) cognome e nome, luogo e data di nascita, residenza,  domicilio
o recapito presso il quale l'aspirante desidera vengano trasmesse  le
comunicazioni relative alla revisione, con l'esatta  indicazione  del
codice di avviamento  postale,  nonche'  dei  recapiti  telefonici  e
dell'indirizzo  di  posta  elettronica.  Il  candidato  e'  tenuto  a
comunicare   tempestivamente   ogni   variazione   della   residenza,
dell'indirizzo  e  dei  recapiti  telefonici.  L'Amministrazione  non
assume  alcuna  responsabilita'  per  il  caso  di   dispersione   di
comunicazioni dipendente da inesatta  o  incompleta  indicazione  del
recapito  da  parte  dell'interessato  o   da   mancata   o   tardiva
comunicazione del cambiamento di indirizzo  indicato  nella  domanda,
ne' da disguidi postali o telegrafici comunque imputabili a fatto  di
terzi,  a  caso  fortuito  o  forza  maggiore,  ne'  per  la  mancata
restituzione dell'avviso di ricevimento  nel  caso  di  spedizione  a
mezzo raccomandata; 
    b)  di  possedere  la  cittadinanza   italiana   o   cittadinanza
comunitaria; 
    c) di godere dei diritti politici; 
    d) di avere/non avere riportato condanne penali  e  di  avere/non
avere procedimenti penali  in  corso  (dovranno  essere  indicate  le
eventuali  condanne  penali  riportate,  anche  se  sia   intervenuta
l'estinzione  della  pena  ovvero  sia  stato  concesso  il   perdono
giudiziale o la sospensione  condizionale  della  pena  o  sia  stato
accordato  il  beneficio  della  non  menzione  della  condanna   nel
certificato generale del casellario giudiziale); 
    e) di essere iscritto  nell'albo  professionale  dell'ordine  dei
medici chirurghi; 
    f) di essere in possesso  dell'autorizzazione  all'imbarco  quale
medico di bordo o dell'attestato di iscrizione nell'elenco dei medici
di bordo supplenti; 
    g) gli imbarchi effettuati nell'ultimo quinquennio. 
  7. I candidati le cui domande non contengano tutte le dichiarazioni
sopra  indicate,  potranno  essere  esclusi   dalla   revisione   con
provvedimento motivato.