Art. 6 Aggiornamento dell'elenco dei medici di bordo autorizzati e supplenti 1. Al termine delle procedure di revisione e non oltre centottanta giorni a partire dal giorno successivo alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande, con decreto dirigenziale verra' approvato l'elenco dei medici le cui autorizzazioni o attestati sono stati revisionati con esito favorevole. Tale decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, nonche' nel bollettino ufficiale del Ministero della salute, nonche' sul portale del Ministero della salute.