Art. 7 
 
                   Trattamento dei dati personali 
 
  1. Ai sensi dell'art. 10, comma 1, della legge 31 dicembre 1996, n.
675, i dati personali forniti dai candidati saranno  raccolti  presso
il Ministero della salute  -  Direzione  generale  della  prevenzione
sanitaria - ufficio 3, per le finalita' di gestione  della  revisione
in questione e saranno trattati successivamente per  gli  adempimenti
di cui al precedente art. 6. 
  2. Il conferimento di tali  dati  e'  obbligatorio  ai  fini  della
valutazione dei requisiti di ammissione alla revisione. 
  3. L'interessato gode dei diritti di cui all'art. 13  della  citata
legge, che potranno essere fatti valere nei confronti  del  Ministero
della salute -  Direzione  generale  della  prevenzione  sanitaria  -
ufficio 3, titolare del trattamento limitatamente agli atti  relativi
alla revisione in questione. 
  Il presente decreto e' inoltrato al Ministero della  giustizia  per
la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica. 
 
    Roma, 20 novembre 2018 
 
                                      Il direttore generale: D'Amario 

Registrato alla Corte dei conti il 18 dicembre 2018, registrazione n.
1-3494