IL MINISTRO DEL LAVORO 
                      E DELLE POLITICHE SOCIALI 
 
                           di concerto con 
 
                      IL MINISTRO DELL'ECONOMIA 
                           E DELLE FINANZE 
 
  Visto il decreto  legislativo  30  luglio  1999,  n.  300,  recante
«Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11  della
legge 15 marzo 1997, n. 59»; 
  Vista la legge 14 gennaio 1994,  n  20,  recante  «Disposizioni  in
materia di giurisdizione e controllo della Corte dei  conti»  ed,  in
particolare, l'art. 3; 
  Visto il decreto  legislativo  17  maggio  1999,  n.  153,  recante
«Disciplina civilistica  e  fiscale  degli  enti  conferenti  di  cui
all'art. 11, comma 1, del decreto legislativo 20  novembre  1990,  n.
356,  e  disciplina  fiscale  delle  operazioni  di  ristrutturazione
bancaria, a norma dell'art. 1 della legge 23 dicembre 1998, n. 461»; 
  Visto l'art. 1, comma 201, della legge 27 dicembre  2017,  n.  205,
recante «Bilancio di previsione dello Stato  per  l'anno  finanziario
2018  e  bilancio  pluriennale  per  il  triennio  2018  -2020»,  che
riconosce un contributo, sotto forma di credito d'imposta, pari al 65
per  cento  delle  erogazioni  effettuate   nei   periodi   d'imposta
successivi a quello in corso al 31 dicembre 2017, alle fondazioni  di
cui al decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153,  relativamente  ai
progetti  promossi  dalle  fondazioni  medesime  e  finalizzati  alla
promozione di un welfare di comunita', attraverso interventi e misure
di contrasto alle poverta', alle  fragilita'  sociali  e  al  disagio
giovanile, di tutela dell'infanzia, di cura e assistenza agli anziani
e ai disabili, di inclusione socio-lavorativa  e  integrazione  degli
immigrati  nonche'  di  dotazione  di  strumentazioni  per  le   cure
sanitarie,  su  richiesta  degli  enti  di  cui  all'art.  114  della
Costituzione, degli enti pubblici deputati all'erogazione di  servizi
sanitari e socio-assistenziali e, tramite selezione  pubblica,  degli
enti del  terzo  settore  previsti  dal  codice  di  cui  al  decreto
legislativo 3 luglio 2017, n.  117,  a  condizione  che  le  predette
erogazioni siano  utilizzate  dai  soggetti  richiedenti  nell'ambito
dell'attivita' non commerciale; 
  Visto il successivo comma 202 del medesimo art. 1  della  legge  27
dicembre 2017, n. 205, il quale prevede che il contributo di  cui  al
comma 201 e' assegnato, fino a esaurimento delle risorse disponibili,
pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021,
secondo  l'ordine  temporale  con  cui   le   fondazioni   comunicano
all'Associazione di fondazioni e di casse di risparmio S.p.a.  (ACRI)
l'impegno a effettuare le erogazioni di cui al comma 201; 
  Visto altresi' il comma 203 del medesimo  art.  1  della  legge  27
dicembre 2017, n. 205, in base al quale  il  credito  d'imposta  puo'
essere utilizzato esclusivamente in compensazione ai sensi  dell'art.
17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n.  241,  a  decorrere  dal
periodo d'imposta successivo a quello di maturazione; 
  Visto il comma 204 del citato art. 1 della legge 27 dicembre  2017,
n. 205, secondo cui con decreto  del  Ministro  del  lavoro  e  delle
politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e  delle
finanze, sono definite le disposizioni  applicative  necessarie,  ivi
comprese le procedure per la concessione del contributo nel  rispetto
del limite di spesa stabilito; 
  Visto l'art. 17 del decreto legislativo  9  luglio  1997,  n.  241,
recante norme di semplificazione degli adempimenti  dei  contribuenti
in sede di  dichiarazione  dei  redditi  e  dell'imposta  sul  valore
aggiunto, nonche' di modernizzazione del sistema  di  gestione  delle
dichiarazioni, che prevede, in  particolare,  la  compensabilita'  di
crediti e debiti tributari e previdenziali; 
  Visti l'art. 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n.  244,  e
l'art. 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, recanti la disciplina
sui limiti massimi compensabili in materia di crediti d'imposta; 
  Rilevata la necessita' di emanare  le  disposizioni  applicative  e
procedurali  necessarie  all'ssegnazione  del   contributo   previsto
dall'art. 1, comma 201 della legge 27  dicembre  2017,  n.  205,  che
garantiscano il rispetto del limite di spesa stabilito,  pari  a  100
milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                               Oggetto 
 
  1. Il presente decreto, in attuazione dell'art. 1, comma 204, della
legge 27 dicembre 2017, n. 205, individua  le  modalita'  applicative
del contributo, riconosciuto sotto forma di credito  di  imposta,  in
favore delle fondazioni di cui al decreto legislativo 17 maggio 1999,
n. 153.