Art. 2 Ambito di applicazione 1. Possono fruire del credito d'imposta le fondazioni di cui al decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, che, nel perseguimento dei propri scopi statutari, effettuano erogazioni relative ai progetti promossi dalle stesse e finalizzati, nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 3, comma 2 del citato decreto legislativo, alla promozione di un welfare di comunita', attraverso interventi e misure di contrasto alle poverta', alle fragilita' sociali e al disagio giovanile, di tutela dell'infanzia, di cura e assistenza agli anziani e ai disabili, di inclusione socio-lavorativa e integrazione degli immigrati nonche' di dotazione diretta di strumentazioni per le cure sanitarie, su richiesta dei seguenti soggetti: a) comuni, province, citta' metropolitane, regioni e amministrazioni centrali dello Stato; b) enti pubblici deputati all'erogazione di servizi sanitari e socio-assistenziali; c) enti del terzo settore indicati all'art. 4, comma 1, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117. L'individuazione dei soggetti beneficiari dell'erogazione, ove rientranti nella lettera c) del presente comma, dovra' avvenire mediante procedura di selezione pubblica, che assicuri la parita' di partecipazione, l'imparzialita' delle scelte e la pubblicita' dei progetti finanziati. 2. Il credito d'imposta e' riconosciuto nella misura del 65 per cento delle erogazioni effettuate nei periodi d'imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2017, e fino a esaurimento delle risorse disponibili, pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021. 3. Ove l'erogazione sia effettuata in favore dei soggetti di cui al comma 1, lettera c), il credito d'imposta e' riconosciuto a condizione che l'erogazione sia utilizzata dal soggetto beneficiario per lo svolgimento di attivita' non commerciale ai sensi dell'art. 79, commi 2, 3 e 6 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117. 4. Ai fini della determinazione del contributo rilevano le delibere di impegno ad effettuare le erogazioni assunte negli anni 2018, 2019 e 2020, recanti l'indicazione degli enti beneficiari e dei relativi importi assegnati per ogni progetto di cui al comma 1, ad esclusione di quelle che abbiano come beneficiari enti promossi o partecipati dalla fondazione o per i quali la fondazione medesima concorre a esprimere gli organi di indirizzo, amministrazione o controllo.