Art. 2 
 
                       Ambito di applicazione 
 
  1. Possono fruire del credito d'imposta le  fondazioni  di  cui  al
decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153,  che,  nel  perseguimento
dei  propri  scopi  statutari,  effettuano  erogazioni  relative   ai
progetti promossi dalle stesse  e  finalizzati,  nel  rispetto  delle
disposizioni  di  cui  all'art.  3,  comma  2  del   citato   decreto
legislativo, alla promozione di un welfare di  comunita',  attraverso
interventi e misure  di  contrasto  alle  poverta',  alle  fragilita'
sociali e al disagio giovanile, di tutela dell'infanzia,  di  cura  e
assistenza agli anziani e ai disabili, di inclusione socio-lavorativa
e integrazione  degli  immigrati  nonche'  di  dotazione  diretta  di
strumentazioni per le  cure  sanitarie,  su  richiesta  dei  seguenti
soggetti: 
    a)   comuni,   province,   citta'   metropolitane,   regioni    e
amministrazioni centrali dello Stato; 
    b) enti pubblici deputati all'erogazione di  servizi  sanitari  e
socio-assistenziali; 
    c) enti del terzo settore  indicati  all'art.  4,  comma  1,  del
decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117. 
  L'individuazione  dei  soggetti  beneficiari  dell'erogazione,  ove
rientranti nella lettera  c)  del  presente  comma,  dovra'  avvenire
mediante procedura di selezione pubblica, che assicuri la parita'  di
partecipazione, l'imparzialita' delle scelte  e  la  pubblicita'  dei
progetti finanziati. 
  2. Il credito d'imposta e' riconosciuto nella  misura  del  65  per
cento delle erogazioni effettuate nei periodi d'imposta successivi  a
quello in corso al 31 dicembre  2017,  e  fino  a  esaurimento  delle
risorse disponibili, pari a 100 milioni di euro  per  ciascuno  degli
anni 2019, 2020 e 2021. 
  3. Ove l'erogazione sia effettuata in favore dei soggetti di cui al
comma  1,  lettera  c),  il  credito  d'imposta  e'  riconosciuto   a
condizione che l'erogazione sia utilizzata dal soggetto  beneficiario
per lo svolgimento di attivita' non commerciale  ai  sensi  dell'art.
79, commi 2, 3 e 6 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117. 
  4. Ai fini della determinazione del contributo rilevano le delibere
di impegno ad effettuare le erogazioni assunte negli anni 2018,  2019
e 2020, recanti l'indicazione degli enti beneficiari e  dei  relativi
importi assegnati per ogni progetto di cui al comma 1, ad  esclusione
di quelle che abbiano come beneficiari enti  promossi  o  partecipati
dalla fondazione o per i quali  la  fondazione  medesima  concorre  a
esprimere gli organi di indirizzo, amministrazione o controllo.