Art. 11
Procedura semplificata
1. Il parere non vincolante puo' essere reso con procedura
semplificata e motivazione sintetica nei casi in cui la questione
oggetto dell'istanza riguardi una gara il cui valore sia di importo
inferiore alla soglia comunitaria per servizi e forniture e inferiore
ad euro 1.000.000,00 per i lavori e appaia di pacifica risoluzione,
tenuto conto del quadro normativo e giurisprudenziale di riferimento
e dei precedenti sull'argomento.
2. In tali casi, in deroga all'art. 9, comma 4 e all'art. 10, comma
1, il parere e' adottato, previo contraddittorio, direttamente dal
dirigente dell'Ufficio, con motivazione in forma semplificata, anche
attraverso il richiamo a precedenti pareri dell'Autorita'.
3. Sono soggette a quanto previsto nel presente articolo,
indipendentemente dalla soglia di valore, anche le istanze aventi ad
oggetto le valutazioni che la stazione appaltante svolge
nell'esercizio della propria discrezionalita' tecnica, con specifico
riferimento agli eventuali profili di manifesta illogicita',
irrazionalita', irragionevolezza, arbitrarieta' ovvero di palese e
manifesto travisamento dei fatti.
4. Il dirigente dell'Ufficio informa mensilmente il Consiglio dei
procedimenti conclusi ai sensi del presente articolo mediante
trasmissione dei relativi pareri.
5. In caso di pareri non vincolanti in appalti sopra soglia e in
caso di pareri vincolanti, ove gli stessi siano di pacifica
risoluzione ai sensi di cui al comma 1, l'Ufficio, in deroga all'art.
9, comma 4, predispone direttamente una bozza di parere con una
motivazione in forma semplificata anche attraverso il richiamo a
precedenti pareri gia' adottati, che, previa valutazione del
Presidente, viene sottoposto all'approvazione del Consiglio.