Art. 3
Soggetti richiedenti
1. I soggetti di cui all'art. 211, comma 1, primo periodo, del
decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, possono rivolgere
all'Autorita' istanza di parere per la formulazione di una soluzione
delle questioni controverse insorte durante lo svolgimento delle
procedure di gara degli appalti pubblici di lavori, servizi e
forniture.
2. Sono legittimate a presentare istanza le persone fisiche che
esprimono all'esterno la volonta' dei soggetti che possono richiedere
il parere ai sensi dell'art. 211, comma 1, primo periodo, del codice.