Art. 4
Modalita' di presentazione dell'istanza singola
1. Quando l'istanza e' presentata singolarmente dalla stazione
appaltante o da una parte interessata, il parere reso e' da
intendersi non vincolante.
2. La parte istante e' tenuta a dare comunicazione della
presentazione dell'istanza a tutti i soggetti interessati alla
soluzione della questione controversa insorta e a fornirne la
relativa prova all'Autorita'. La parte istante allega alla
comunicazione il modulo di cui al successivo comma 4. Nel caso in cui
tale comunicazione risulti non completa, l'Autorita' invita la parte
istante ad integrarla entro il termine perentorio di cinque giorni,
scaduto il quale l'istanza diventa improcedibile.
3. Qualora l'istante abbia manifestato la volonta' di attenersi a
quanto stabilito nel parere, le altre parti possono aderirvi entro il
termine di dieci giorni dalla ricezione della comunicazione di
avvenuta presentazione dell'istanza. In tal caso il parere reso ha
efficacia vincolante per le parti che vi hanno aderito.
4. L'istanza e' presentata secondo il modulo allegato al presente
regolamento e trasmessa tramite posta elettronica certificata,
unitamente a una eventuale memoria e alla documentazione ritenuta
utile. L'istanza contiene una sintetica indicazione degli elementi di
fatto e di diritto rilevanti ai fini del parere, identifica i vizi
dell'atto contestato e illustra il quesito o i quesiti di diritto per
i quali e' richiesto il parere stesso.
5. Nell'istanza le parti specificano se, in sede di pubblicazione
del parere, debbano essere esclusi i dati sensibili espressamente
segnalati.