Art. 5
Modalita' di presentazione dell'istanza congiunta
1. Quando l'istanza e' presentata congiuntamente dalla stazione
appaltante e da una o piu' parti interessate e le parti esprimono la
volonta' di attenersi a quanto sara' stabilito nel parere di
precontenzioso, il parere stesso e' vincolante per le parti che vi
hanno acconsentito.
2. Le parti istanti sono tenute a dare comunicazione della
presentazione dell'istanza a tutti i soggetti interessati alla
soluzione della questione controversa insorta e a fornirne la
relativa prova all'Autorita'. Le parti istanti allegano alla
comunicazione il modulo di cui al successivo comma 4. Nel caso in cui
tale comunicazione risulti non completa, l'Autorita' invita le parti
istanti ad integrarla entro il termine perentorio di cinque giorni,
scaduto il quale l'istanza diventa improcedibile.
3. Qualora gli istanti abbiano manifestato la volonta' di attenersi
a quanto stabilito nel parere, i soggetti cui l'istanza e' comunicata
ai sensi del comma 2 possono aderirvi, tramite comunicazione del
proprio assenso all'Autorita', entro il termine di dieci giorni dalla
ricezione della comunicazione di avvenuta presentazione dell'istanza.
In tal caso il parere reso ha efficacia vincolante anche nei loro
confronti.
4. L'istanza e' presentata secondo il modulo allegato al presente
regolamento e trasmessa tramite posta elettronica certificata,
completa di eventuale memoria e documentazione ritenuta utile.
L'istanza contiene una succinta indicazione degli elementi di fatto e
di diritto rilevanti ai fini del parere, identifica i vizi dell'atto
contestato e illustra il quesito o i quesiti di diritto per i quali
e' richiesto il parere.
5. Nell'istanza le parti specificano se, in sede di pubblicazione
del parere, debbano essere esclusi i dati sensibili espressamente
segnalati.
6. L'istanza reca l'impegno della stazione appaltante a non porre
in essere atti pregiudizievoli ai fini della risoluzione della
questione fino al rilascio del parere.