Art. 6
Ordine di trattazione delle istanze
1. Nella trattazione delle istanze pervenute, salva diversa
indicazione del Consiglio, viene data nell'ordine priorita':
a) alle istanze con manifestazione di volonta' di due o piu'
parti di attenersi a quanto stabilito nel parere;
b) alle istanze presentate dalla stazione appaltante;
c) alle istanze che sottopongono questioni originali o di
particolare impatto per il settore dei contratti pubblici;
d) alle istanze concernenti appalti di importo superiore alla
soglia comunitaria;
e) alle istanze concernenti appalti di importo superiore a 40.000
euro.