Art. 9
Istruttoria
1. L'Ufficio valuta l'ammissibilita' e la procedibilita' delle
istanze pervenute e in caso di valutazione positiva, ad eccezione dei
pareri con procedura semplificata di cui all'art. 11, il Presidente
assegna le istanze ai singoli consiglieri relatori.
2. Individuato il consigliere relatore, l'Ufficio comunica alle
parti l'avvio del procedimento e assegna un termine non superiore a
cinque giorni per la presentazione di memorie e documenti, ove
mancanti.
3. L'Ufficio valuta, sulla base della documentazione e delle
informazioni acquisite, la necessita' di procedere all'audizione
delle parti interessate.
4. A conclusione dell'istruttoria l'Ufficio, previo parere del
consigliere relatore, trasmette al Consiglio la bozza di parere per
il definitivo esame e l'approvazione.