Art. 3 
 
  Ferme restando le  disposizioni  vigenti  relative  alle  esenzioni
fiscali in materia di debito pubblico, in ordine al  pagamento  degli
interessi e al rimborso del capitale che verra' effettuato  in  unica
soluzione il 1° marzo 2035, ai buoni emessi con il  presente  decreto
si applicano le disposizioni del decreto legislativo 1° aprile  1996,
n. 239 e successive modifiche ed  integrazioni,  nonche'  quelle  del
decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, e successive  modifiche
ed integrazioni. 
  Il calcolo degli interessi semestrali e' effettuato  applicando  il
tasso cedolare espresso in termini percentuali all'importo minimo del
prestito pari a 1.000 euro. 
  Il risultato ottenuto e' moltiplicato per il numero di volte in cui
detto importo minimo e'  compreso  nel  valore  nominale  oggetto  di
pagamento. 
  Ai sensi  dell'art.  11,  secondo  comma,  del  richiamato  decreto
legislativo  n.  239  del  1996,  nel  caso   di   riapertura   delle
sottoscrizioni dell'emissione di cui al  presente  decreto,  ai  fini
dell'applicazione dell'imposta sostitutiva  di  cui  all'art.  2  del
medesimo provvedimento legislativo alla differenza  fra  il  capitale
nominale sottoscritto da rimborsare ed il prezzo  di  aggiudicazione,
il prezzo di  riferimento  rimane  quello  della  prima  tranche  del
prestito. 
  La riapertura della presente emissione potra' avvenire anche  negli
anni successivi a quello in corso; in  tal  caso  l'importo  relativo
concorrera' al raggiungimento del  limite  massimo  di  indebitamento
previsto per gli anni stessi. 
  I buoni medesimi verranno ammessi alla quotazione ufficiale e  sono
compresi tra le attivita' ammesse  a  garanzia  delle  operazioni  di
rifinanziamento presso la Banca centrale europea.