IL DIRETTORE GENERALE 
 
  Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.
300,  recante  «Riforma  dell'organizzazione  del  Governo  a   norma
dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»; 
  Visto l'art. 48  del  decreto-legge  30  settembre  2003,  n.  269,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n.  326,
che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco; 
  Visto il decreto 20 settembre 2004,  n.  245,  del  Ministro  della
salute,  di  concerto  con  i  Ministri  della  funzione  pubblica  e
dell'economia e delle finanze, concernente  il  «Regolamento  recante
norme sull'organizzazione ed il funzionamento  dell'Agenzia  italiana
del farmaco, a norma dell'art. 48, comma  13,  del  decreto-legge  30
settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
novembre 2003, n. 326»; 
  Visto  il  «Regolamento  di  organizzazione,  del  funzionamento  e
dell'ordinamento del personale dell'Agenzia  italiana  del  farmaco»,
pubblicato sul sito istituzionale dell'AIFA e di cui  e'  stato  dato
avviso nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica  italiana  -  Serie
generale - n. 140 del 17 giugno 2016; 
  Visto il decreto del Ministro della salute del 27  settembre  2018,
registrato, ai sensi dell'art. 5, comma 2, del decreto legislativo 30
giugno 2011, n. 123, dall'Ufficio centrale  del  bilancio  presso  il
Ministero della salute in data 4 ottobre 2018, al n. 1011, con cui il
dott. Luca Li Bassi e' stato nominato direttore generale dell'Agenzia
italiana del farmaco e il relativo contratto  individuale  di  lavoro
con decorrenza 17 ottobre 2018, data di  effettiva  assunzione  delle
funzioni; 
  Visto l'art. 68, comma 9, della legge 23 dicembre 1998, n. 448,  di
istituzione del flusso informativo dei dati di vendita dei medicinali
presso le farmacie pubbliche e private ai fini dell'assolvimento  dei
compiti  dell'Osservatorio  nazionale  sull'impiego  dei   medicinali
(OsMed); 
  Visto il decreto del Ministro della salute 15 luglio 2004,  recante
«Istituzione presso l'Agenzia italiana del farmaco di una banca  dati
centrale  finalizzata  a  monitorare  le  confezioni  dei  medicinali
all'interno del sistema distributivo», secondo cui  viene  effettuato
il monitoraggio complessivo della spesa  sostenuta  per  l'assistenza
farmaceutica ospedaliera, ai sensi dell'art. 15, comma 8, lettera  d)
del  decreto-legge  6   luglio   2012,   n.   95,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135; 
  Visto l'art. 1, comma 796, lettera  f),  della  legge  27  dicembre
2006, n. 296, che conferma per gli anni 2007 e seguenti le misure  di
contenimento  della  spesa  farmaceutica  assunte  dall'AIFA  ed,  in
particolare, la deliberazione n. 26 del Consiglio di  amministrazione
resa in data 27 settembre 2006; 
  Visto l'art. 15 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito,
con modificazioni,  dalla  legge  7  agosto  2012,  n.  135,  recante
«Disposizioni urgenti per l'equilibrio del settore sanitario e misure
di governo della spesa farmaceutica» e, in particolare, il  comma  7,
il quale prevede che, a decorrere dall'anno 2013, e' posta  a  carico
delle  aziende  farmaceutiche  una  quota  pari  al  50   per   cento
dell'eventuale superamento del tetto di spesa a livello  nazionale  e
che  il  restante  50  per  cento  dell'intero  disavanzo  a  livello
nazionale e' a carico delle sole regioni nelle quali e'  superato  il
tetto di spesa regionale, in  proporzione  ai  rispettivi  disavanzi,
nonche' il comma 8, il quale disciplina  le  regole  per  il  ripiano
dello sfondamento del tetto della spesa farmaceutica ospedaliera; 
  Visto l'art. 1, comma 226, della legge 27  dicembre  2013,  n.  147
(legge di stabilita'  2014),  concernente  la  compensazione  tra  le
aziende farmaceutiche che costituiscono societa' controllate ai sensi
dell'art. 2359 del codice civile; 
  Vista la legge 11 dicembre  2016,  n.  232,  recante  «Bilancio  di
previsione  dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2017  e  bilancio
pluriennale per il triennio 2017-2019» (legge di bilancio  2017)  ed,
in particolare, l'art. 1, commi 398, 399, 400 e 401; 
  Visto l'art. 29 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito
dalla legge 21 giugno 2017, n. 96; 
  Vista la legge 27 dicembre  2017,  n.  205,  recante  «Bilancio  di
previsione  dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2018  e  bilancio
pluriennale per il triennio 2018-2020» (legge di bilancio  2018)  ed,
in particolare, l'art. 1, commi 392, 394, 398 e 399; 
  Vista la legge 31 dicembre  2018,  n.  145,  recante  «Bilancio  di
previsione  dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2019  e  bilancio
pluriennale per il triennio 2019-2021» e, in particolare,  l'art.  1,
comma 582, il quale ha  disposto  che,  «Al  fine  di  garantire  gli
equilibri  di  finanza  pubblica  relativi  al  ripiano  della  spesa
farmaceutica ... omissis ... , per  l'anno  2017  per  la  spesa  per
acquisti diretti, nel caso in cui, alla data del 15 febbraio 2019, il
Ministero dell'economia e delle finanze, ... omissis ..., nonche'  le
regioni e le province autonome  non  siano  rientrati  delle  risorse
finanziarie connesse alle procedure di ripiano  di  cui  al  presente
comma, ogni tetto di spesa farmaceutica per  acquisti  diretti  e  il
tetto della spesa per la farmaceutica convenzionata sono  parametrati
al livello del fabbisogno sanitario nazionale standard  previsto  per
l'anno 2018, fino  al  recupero  integrale  delle  predette  risorse,
accertato  con  determinazione   dell'AIFA,   sentiti   i   Ministeri
vigilanti»; 
  Vista la determinazione del direttore generale  dell'AIFA  n.  1305
del 7 agosto  2018,  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  -  Serie
generale - n. 192 del  20  agosto  2018,  recante  «Assegnazione  dei
budget  aziendali  per  l'anno   2017»   della   spesa   farmaceutica
convenzionata e per acquisti diretti; 
  Vista la nota del Ministero della salute prot. n. DGPROGS 0020639-P
del 25 luglio 2018, con cui e' stato comunicato l'importo  definitivo
del Fondo sanitario nazionale 2017  e  la  relativa  distribuzione  a
livello regionale (voce in tabella «Totale finanziamento Stato»); 
  Vista, altresi', la nota prot. n. 422 DGSISS del 10  gennaio  2019,
con cui il Ministero della salute ha informato  l'AIFA  dell'avvenuta
trasmissione  dei  dati  definitivi  di  monitoraggio   della   spesa
farmaceutica per l'anno 2017, aggiornati  alla  data  dell'8  gennaio
2019; 
  Visto il comunicato  del  14  gennaio  2019,  pubblicato  sul  sito
istituzionale dell'AIFA, con il quale e' stato dato avviso dell'avvio
dei procedimenti finalizzati a dare ottemperanza a quanto disposto in
tema di ripiano dall'art. 1, comma 582, della legge di bilancio  2019
ed e' stata rappresentata l'imminente adozione del  provvedimento  di
ripiano per l'anno 2017; 
  Visto anche il successivo comunicato del 17 gennaio 2019,  mediante
il quale sono stati resi disponibili i dati in possesso  dell'Agenzia
in relazione ai rapporti societari ex art.  2359  del  codice  civile
intercorrenti tra le  societa'  farmaceutiche,  al  fine  di  attuare
quanto disposto dall'art. 1, comma 226, della legge stabilita' 2014; 
  Visto il documento recante «Monitoraggio della  spesa  farmaceutica
nazionale e regionale gennaio-dicembre 2017 (Consuntivo)»,  approvato
dal Consiglio di amministrazione dell'AIFA in data  21  gennaio  2019
con delibera n. 1/2019 e come rettificato nella seduta del  Consiglio
di amministrazione in data 23 gennaio 2019; 
  Considerato che dal monitoraggio della spesa farmaceutica nazionale
e regionale per l'anno 2017 emerge  un  superamento  del  solo  tetto
della spesa farmaceutica per acquisti diretti, e non anche del  tetto
della spesa farmaceutica convenzionata; 
  Considerato,  in  particolare,  che  nella  suddetta   seduta,   il
Consiglio di amministrazione  dell'AIFA  ha  accertato  un  disavanzo
della spesa farmaceutica per  acquisti  diretti,  rispetto  al  tetto
programmato del 6,89%, pari a  €  1.651.626.896,00,  trasmettendo  la
sopracitata deliberazione al direttore generale per  gli  adempimenti
di competenza; 
  Vista la nota sulla metodologia  applicativa  relativa  al  ripiano
dello sfondamento del suindicato tetto del 6,89% - spesa farmaceutica
acquisti diretti per l'anno 2017 (ai sensi dell'art. 15, comma 8, del
decreto-legge 6 luglio 2012,  n.  95,  convertito  con  modificazioni
dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 e  dell'art.  1,  comma  398  della
legge 11 dicembre 2016, n. 232); 
  Riscontrato che il fondo aggiuntivo derivante dalle risorse di  cui
all'art. 15, comma 8, lettera b), del decreto-legge n. 95/2012 pari a
€ 173.319.712 e' stato utilizzato per un importo pari a € 123.625.751
per la spesa di farmaci innovativi non inseriti nel fondo  innovativi
e nel fondo innovativi oncologici e che l'importo residuo  pari  a  €
49.693.961,   ancora   disponibile,   viene,    pertanto,    aggiunto
proporzionalmente  ai  budget  aziendali  gia'   assegnati   con   la
determinazione AIFA n. 1305/2017; 
  Considerato che, a fronte dell'avanzo registrato sul predetto fondo
si  e'  proceduto,  con  il  presente  provvedimento,  al  prescritto
aggiornamento pro quota dei budget aziendali assegnati  alle  aziende
farmaceutiche con la determinazione n. 1305 del 7 agosto  2018  sopra
richiamata; 
  Ritenuto, pertanto, anche alla stregua di tale nuovo  aggiornamento
pro-quota dei budget aziendali, di procedere al ripiano del disavanzo
della spesa farmaceutica per  acquisti  diretti  per  l'anno  2017  a
livello nazionale rispetto al tetto del  6,89%  sul  Fondo  sanitario
nazionale,  pari  a  €  739.153.591,67   a   carico   dalle   aziende
farmaceutiche, secondo quanto disposto dall'art.  15,  comma  7,  del
decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 7 agosto 2012, n. 135; 
  Per tutto quanto precede; 
 
                             Determina: 
 
                               Art. 1 
 
Attribuzione degli oneri di  ripiano  della  spesa  farmaceutica  per
                  acquisti diretti per l'anno 2017 
 
  1. Sono attribuiti gli oneri di ripiano  della  spesa  farmaceutica
per  acquisti  diretti  per  l'anno  2017  a  carico  delle   aziende
farmaceutiche, ai sensi dell'art. 15, comma 8,  del  decreto-legge  6
luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto
2012, n. 135 e dell'art. 1, comma 398, della legge 11 dicembre  2016,
n. 232. 
  2. I dati che quantificano  gli  oneri  di  ripiano  per  acquisiti
diretti  per  l'anno  2017,  di  cui  all'allegato  A   al   presente
provvedimento, che ne costituisce parte integrante,  sono,  altresi',
consultabili nella piattaforma  Front/End  dell'AIFA,  nella  sezione
dedicata, cui le aziende possono accedere  con  le  credenziali  loro
appositamente rilasciate dalla stessa Agenzia. 
  3. La nota metodologica concernente le modalita' utilizzate per  la
determinazione  del  ripiano  di  cui  al  comma   1   e'   riportata
nell'Allegato B al presente provvedimento, che ne  costituisce  parte
integrante,  ed  e'  pubblicata  sul  sito  istituzionale  dell'AIFA,
nell'area Servizi on line. 
  4. L'Allegato C al presente provvedimento, che ne costituisce parte
integrante, contiene la ripartizione per singola regione degli  oneri
di ripiano della spesa farmaceutica per acquisti diretti  per  l'anno
2017, posti a carico delle aziende farmaceutiche.