Art. 2 
 
Modalita'  di  versamento  degli  oneri  di   ripiano   della   spesa
          farmaceutica per acquisti diretti per l'anno 2017 
 
  1. Le aziende titolari di A.I.C. tenute al versamento  degli  oneri
di ripiano  devono  provvedere  alla  corresponsione  integrale  alle
regioni  degli  importi  dovuti,  indicati  nella  tabella   di   cui
all'Allegato A, entro il 15 febbraio  2019,  ai  sensi  dell'art.  1,
comma 582, della richiamata legge di bilancio per il 2019. 
  2.  Le  aziende  titolari  di  autorizzazione   all'immissione   in
commercio, tenute al versamento dei suddetti oneri di ripiano, devono
provvedere al pagamento degli importi entro il 15 febbraio  2019,  ai
sensi dell'art. 1, comma 582, della richiamata legge di bilancio  per
il 2019. La  causale  dei  suddetti  versamenti  sui  conti  correnti
regionali dovra'  contenere  la  dicitura  «Ripiano  spesa  2017»  ed
indicare il codice SIS della societa' debitrice. 
  3. Nel caso  di  versamento  effettuato  da  una  societa'  diversa
rispetto a quella titolare dell'onere di ripiano  o  in  caso  di  un
unico versamento effettuato per conto di piu' di una societa',  nella
causale di pagamento dovranno essere specificati tutti i codici SIS e
i relativi importi ai quali il versamento e' riferito. 
  4. L'avvenuto pagamento dovra' essere comunicato entro i successivi
tre giorni lavorativi all'AIFA, caricando le  distinte  di  pagamento
sul  Servizio  on-line  «Monitoraggio  Spesa  Farmaceutica  2017»  ed
inviando       le       stesse       agli        indirizzi        pec
areastrategiaeconomiadelfarmaco@pec.aifa.gov.it        e         mail
spesafarmaco@aifa.gov.it