Art. 2 Modalita' di versamento degli oneri di ripiano della spesa farmaceutica per acquisti diretti per l'anno 2017 1. Le aziende titolari di A.I.C. tenute al versamento degli oneri di ripiano devono provvedere alla corresponsione integrale alle regioni degli importi dovuti, indicati nella tabella di cui all'Allegato A, entro il 15 febbraio 2019, ai sensi dell'art. 1, comma 582, della richiamata legge di bilancio per il 2019. 2. Le aziende titolari di autorizzazione all'immissione in commercio, tenute al versamento dei suddetti oneri di ripiano, devono provvedere al pagamento degli importi entro il 15 febbraio 2019, ai sensi dell'art. 1, comma 582, della richiamata legge di bilancio per il 2019. La causale dei suddetti versamenti sui conti correnti regionali dovra' contenere la dicitura «Ripiano spesa 2017» ed indicare il codice SIS della societa' debitrice. 3. Nel caso di versamento effettuato da una societa' diversa rispetto a quella titolare dell'onere di ripiano o in caso di un unico versamento effettuato per conto di piu' di una societa', nella causale di pagamento dovranno essere specificati tutti i codici SIS e i relativi importi ai quali il versamento e' riferito. 4. L'avvenuto pagamento dovra' essere comunicato entro i successivi tre giorni lavorativi all'AIFA, caricando le distinte di pagamento sul Servizio on-line «Monitoraggio Spesa Farmaceutica 2017» ed inviando le stesse agli indirizzi pec areastrategiaeconomiadelfarmaco@pec.aifa.gov.it e mail spesafarmaco@aifa.gov.it