La direttiva 2010/63/UE sulla protezione degli animali utilizzati
a fini scientifici, recepita in Italia con il decreto legislativo  n.
26/2014,  sancisce  l'obbligatorieta'  per  gli   Stati   membri   di
trasmettere alla commissione, la prima volta  entro  il  10  novembre
2015 e a seguire con cadenza  annuale,  le  informazioni  statistiche
relative  all'uso  degli  animali  nelle   procedure,   comprese   le
informazioni sull'effettiva gravita' delle procedure e sull'origine e
le specie di primati non umani utilizzati. 
    Il Ministero della salute, attraverso la Banca dati nazionale per
la sperimentazione animale, raccoglie  i  dati,  provvede  alla  loro
rielaborazione e alla loro successiva  pubblicazione  nella  Gazzetta
Ufficiale. 
    Con la decisione di esecuzione 2012/707/UE e successiva rettifica
del  20  dicembre  2013,  la  Commissione   ha   fornito   istruzioni
dettagliate sulle modalita'  di  comunicazione  dei  dati  statistici
sull'uso degli animali, introducendo diverse  novita'  rispetto  alla
legislazione previgente: 
      deve essere rendicontato il numero di volte in cui si  utilizza
l'animale nelle procedure considerato che, in alcuni casi, lo  stesso
animale puo' essere utilizzato piu' volte. Pertanto, il numero  degli
utilizzi non puo' essere confrontato con il numero totale di  animali
cosiddetti «naïve», cioe' al primo utilizzo; 
      deve essere indicata  la  «sofferenza  effettiva  dell'animale»
durante la procedura, valutata caso per caso e non sommata  a  quella
eventualmente subita negli utilizzi precedenti;  di  conseguenza  non
sono rendicontati gli animali sentinella, animali soppressi  al  solo
fine di ottenere organi o tessuti e le forme fetali ed embrionali  di
specie di mammiferi; 
      devono essere rendicontate anche nuove specie animali, quali  i
Cefalopodi   o   gli   animali   geneticamente   modificati    quando
l'alterazione genetica comporta sofferenza, dolore o disagio; 
      i  dati  devono  riferirsi  all'anno  in  cui  si  conclude  la
procedura: per i progetti di durata pari o superiore ai 2 anni,  tali
dati saranno comunicati nell'anno in cui si verifica il termine della
procedura per quell'animale.