Art. 3
Definizione delle aree di intervento
1. Al fine di dare attuazione a quanto stabilito all'art. 1, commi
205, 206 e 207, della legge di bilancio 27 dicembre 2017 n. 205, i
soggetti beneficiari possono presentare le proposte di progetti
sperimentali, secondo le modalita' indicate nell'avviso pubblico di
cui all'art. 4, nelle seguenti aree di intervento:
a) inclusione sociale;
b) animazione culturale;
c) lotta alla dispersione scolastica.