Art. 4 
 
 
       Modalita' di accesso al Fondo per l'innovazione sociale 
 
  1. Entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione  del  presente
decreto, il Dipartimento della  funzione  pubblica  emana  un  avviso
pubblico per la selezione delle proposte di progetti sperimentali  da
finanziare all'interno del Programma. 
  2. Successivamente alla  pubblicazione  dell'avviso,  il  Capo  del
Dipartimento della funzione pubblica, con proprio decreto, nomina  il
Comitato permanente per la valutazione delle proposte progettuali  ed
il monitoraggio del Programma (di seguito «Comitato  permanente»)  di
cui all'art. 8. 
  3. Le domande di ammissione al finanziamento, da presentare tramite
posta elettronica certificata, sono registrate  e  valutate  in  base
all'ordine cronologico  di  presentazione,  secondo  la  procedura  a
sportello. 
  4. Il Comitato permanente verifica l'ammissibilita' e  la  qualita'
delle proposte nel  rispetto  dei  criteri  preventivamente  definiti
nell'avviso. Le risorse finanziarie sono assegnate ai  soli  progetti
ritenuti ammissibili e valutati positivamente ai  sensi  del  periodo
precedente, sulla base dell'ordine  cronologico  di  presentazione  e
fino ad esaurimento dei fondi disponibili per ciascuna annualita'. 
  5.  Le  modalita'  per  l'erogazione   delle   singole   quote   di
finanziamento  sono  disciplinate   con   apposite   Convenzioni   da
stipularsi all'esito delle  valutazioni  di  cui  al  comma  4.  Tali
convenzioni definiscono  il  quadro  dei  soggetti  del  partenariato
partecipanti alla realizzazione dei progetti, le risorse finanziarie,
ivi incluse quelle a valere sul Fondo di cui all'art. 1,  comma  205,
della legge di bilancio 2018 n.  205/2017,  i  tempi  di  attuazione,
nonche' i criteri  per  la  revoca  del  finanziamento  e  tutti  gli
elementi  essenziali  per  la  realizzazione  del  progetto.  Con  le
medesime convenzioni sono altresi' definite le  modalita'  necessarie
all'espletamento delle attivita' di  monitoraggio  degli  interventi,
con l'indicazione degli indicatori di misurazione dell'impatto  cosi'
come individuati nella proposta. 
  6.  La  mancata  sottoscrizione  delle   Convenzioni,   per   cause
imputabili ai soggetti promotori dei progetti, comporta  l'esclusione
del  progetto  e,  compatibilmente  con   le   risorse   disponibili,
l'individuazione di altro soggetto beneficiario, secondo l'ordine  di
presentazione.