Art. 4
Modalita' di accesso al Fondo per l'innovazione sociale
1. Entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente
decreto, il Dipartimento della funzione pubblica emana un avviso
pubblico per la selezione delle proposte di progetti sperimentali da
finanziare all'interno del Programma.
2. Successivamente alla pubblicazione dell'avviso, il Capo del
Dipartimento della funzione pubblica, con proprio decreto, nomina il
Comitato permanente per la valutazione delle proposte progettuali ed
il monitoraggio del Programma (di seguito «Comitato permanente») di
cui all'art. 8.
3. Le domande di ammissione al finanziamento, da presentare tramite
posta elettronica certificata, sono registrate e valutate in base
all'ordine cronologico di presentazione, secondo la procedura a
sportello.
4. Il Comitato permanente verifica l'ammissibilita' e la qualita'
delle proposte nel rispetto dei criteri preventivamente definiti
nell'avviso. Le risorse finanziarie sono assegnate ai soli progetti
ritenuti ammissibili e valutati positivamente ai sensi del periodo
precedente, sulla base dell'ordine cronologico di presentazione e
fino ad esaurimento dei fondi disponibili per ciascuna annualita'.
5. Le modalita' per l'erogazione delle singole quote di
finanziamento sono disciplinate con apposite Convenzioni da
stipularsi all'esito delle valutazioni di cui al comma 4. Tali
convenzioni definiscono il quadro dei soggetti del partenariato
partecipanti alla realizzazione dei progetti, le risorse finanziarie,
ivi incluse quelle a valere sul Fondo di cui all'art. 1, comma 205,
della legge di bilancio 2018 n. 205/2017, i tempi di attuazione,
nonche' i criteri per la revoca del finanziamento e tutti gli
elementi essenziali per la realizzazione del progetto. Con le
medesime convenzioni sono altresi' definite le modalita' necessarie
all'espletamento delle attivita' di monitoraggio degli interventi,
con l'indicazione degli indicatori di misurazione dell'impatto cosi'
come individuati nella proposta.
6. La mancata sottoscrizione delle Convenzioni, per cause
imputabili ai soggetti promotori dei progetti, comporta l'esclusione
del progetto e, compatibilmente con le risorse disponibili,
l'individuazione di altro soggetto beneficiario, secondo l'ordine di
presentazione.