Art. 5
Interventi finanziabili
1. I soggetti beneficiari possono accedere al Fondo presentando,
secondo le modalita' definite nell'avviso pubblico di cui all'art. 4,
appositi progetti finalizzati alla realizzazione degli interventi di
seguito specificati, nell'ambito del Programma di cui all'art. 1:
Intervento I - studio di fattibilita' e pianificazione esecutiva.
Il Fondo finanzia la realizzazione di uno studio di fattibilita'
comprensivo di un piano esecutivo. Lo studio di fattibilita' deve
contenere un'analisi accurata del bisogno sociale su cui si intende
intervenire, una comparazione su scala nazionale e internazionale
delle migliori esperienze per generare risposte di innovazione
sociale al bisogno individuato, gli indicatori attraverso cui
misurare e valutare i risultati conseguibili e un modello di
misurazione e valutazione dell'impatto sociale.
I beneficiari, inoltre, devono individuare il partenariato di
progetto con la selezione dei partner necessari per la definizione
dello studio di fattibilita' e per la realizzazione della verifica
empirica ai fini della successiva sperimentazione.
Intervento II - sperimentazione. Il Fondo finanzia una
sperimentazione che applichi quanto previsto dallo studio di
fattibilita' in partenariato con i soggetti privati e/o pubblici
individuati nel medesimo studio. La sperimentazione viene realizzata
attraverso una verifica empirica finalizzata a testare il modello di
intervento e a dimostrare l'efficacia, in termini di risultati e
impatto sociale, la sostenibilita' e la replicabilita' della
soluzione di innovazione sociale individuata attraverso lo studio di
fattibilita'.
Intervento III - sistematizzazione. Il Fondo finanzia in
consolidamento della sperimentazione attraverso la costruzione di
strumenti di finanza d'impatto che consentano di replicare in
contesti diversi e/o piu' ampi, gli interventi per i quali e' stata
condotta la sperimentazione al fine dell'implementazione e
dell'incorporazione degli stessi nelle politiche pubbliche locali.
2. La valutazione degli studi di fattibilita' e degli interventi di
sperimentazione e sistematizzazione ai fini dell'ammissione al
finanziamento e' effettuata dal Comitato permanente, di cui all'art.
8, sulla base dei criteri fissati nell'avviso pubblico.