Art. 7
Criteri di valutazione
1. Gli interventi sono ammessi al finanziamento secondo i seguenti
criteri generali di valutazione:
a) capacita' di dimostrazione dell'ampiezza e della profondita'
dei benefici sociali generabili, in termini di outcome;
b) miglioramento delle capacita' delle pubbliche amministrazioni;
c) quadro logico, coerenza e fattibilita' della proposta di
intervento;
d) pertinenza con standard internazionali ed europei;
e) capacita' di dimostrazione delle condizioni di sostenibilita'
economica e sociale.