Art. 8
Comitato permanente di valutazione e monitoraggio
1. Senza ulteriori oneri per il bilancio dello Stato, e' istituito,
presso il Dipartimento della funzione pubblica, un Comitato
permanente con il compito di assicurare la valutazione degli
interventi ed il monitoraggio del Programma rispetto a tempi,
risorse, obiettivi e criteri di selezione.
2. Il Comitato permanente e' composto da:
a. due rappresentanti del Dipartimento della funzione pubblica,
di cui uno con funzioni di presidente;
b. un rappresentante del Ministero del lavoro e delle politiche
sociali;
c. un rappresentante dell'ANCI;
d. un rappresentante della Commissione di studio sulla finanza di
impatto nominata con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri 7 dicembre 2017.
3. I componenti di cui al comma 2, lettere b), c) e d) devono
essere indicati fra esperti di comprovata esperienza ed elevata
qualificazione professionale nel campo della innovazione sociale.
4. La nomina dei componenti del Comitato avviene con decreto del
Capo del Dipartimento della funzione pubblica. Per ciascuno dei
componenti effettivi e' designato un componente supplente. Si
applicano le disposizioni in materia di incompatibilita' e
inconferibilita' degli incarichi.
5. Il Comitato ha sede presso la Presidenza del Consiglio dei
ministri, Dipartimento della funzione pubblica e dura in carica fino
al completamento del Programma.
6. Le funzioni di supporto al Comitato sono svolte dall'Ufficio per
la valutazione della performance del Dipartimento della funzione
pubblica.
7. Ai componenti della Commissione non spettano compensi,
indennita' o gettoni di presenza. Sono fatti salvi i rimborsi delle
eventuali spese di viaggio, vitto e alloggio dei componenti non
residenti a carico del pertinente capitolo di bilancio del
Dipartimento della funzione pubblica.