Art. 2 
 
         Procedure di apposizione della segnaletica stradale 
 
  1.  Nelle  attivita'  di  apposizione  della  segnaletica  per   la
delimitazione di cantieri stradali in presenza di traffico veicolare,
i gestori delle infrastrutture, come definiti dall'art. 14 del Codice
della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285,  e
le imprese appaltatrici, esecutrici o affidatarie, applicano almeno i
criteri  di  sicurezza  di  cui  all'allegato   I,   ovvero   criteri
equivalenti per le situazioni non disciplinate nel medesimo allegato. 
  2. Dell'adozione e applicazione dei criteri minimi di cui al  comma
1 i gestori delle infrastrutture,  come  definiti  dall'art.  14  del
Codice  della  strada,  le   imprese   appaltatrici,   esecutrici   e
affidatarie e  i  coordinatori,  ove  nominati,  danno  evidenza  nei
documenti della sicurezza di cui agli articoli 17, 26, 96 e  100  del
decreto legislativo n. 81 del 2008.