Art. 3 
 
                      Informazione e formazione 
 
  1. I datori di lavoro del  gestore  delle  infrastrutture  e  delle
imprese esecutrici e affidatarie, ferme restando  le  previsioni  del
decreto legislativo n.  81  del  2008,  assicurano  che  gli  addetti
all'attivita'  di  apposizione,  integrazione   e   rimozione   della
segnaletica oggetto del presente decreto ricevano  una  informazione,
formazione e addestramento specifici relativamente alle procedure  di
cui all'art. 2. La durata, i contenuti minimi e  le  modalita'  della
formazione e dell'addestramento sono individuati nell'allegato II.