Art. 3 Informazione e formazione 1. I datori di lavoro del gestore delle infrastrutture e delle imprese esecutrici e affidatarie, ferme restando le previsioni del decreto legislativo n. 81 del 2008, assicurano che gli addetti all'attivita' di apposizione, integrazione e rimozione della segnaletica oggetto del presente decreto ricevano una informazione, formazione e addestramento specifici relativamente alle procedure di cui all'art. 2. La durata, i contenuti minimi e le modalita' della formazione e dell'addestramento sono individuati nell'allegato II.