Art. 4 
 
                Dispositivi di protezione individuale 
 
  1. Fermi restando gli obblighi di  formazione  e  addestramento,  i
datori di lavoro mettono a disposizione dei lavoratori dispositivi di
protezione individuale conformi alle previsioni di cui al Titolo  III
del decreto legislativo  n.  81  del  2008.  Gli  indumenti  ad  alta
visibilita'  devono  rispondere  a  quanto   previsto   dal   decreto
legislativo 4 dicembre 1992 n. 475,  dal  decreto  del  Ministro  dei
lavori pubblici del 9 giugno 1995, dal decreto legislativo 2  gennaio
1997, n. 10, e dalla norma UNI EN ISO 20471.  Tali  indumenti  devono
essere di classe 3 per tutte  le  attivita'  lavorative  eseguite  su
strade di categoria A, B, C,  e  D  e  almeno  di  classe  2  per  le
attivita' lavorative eseguite su strade di categoria E ed F urbane ed
extraurbane, secondo la classificazione di cui all'art. 2,  comma  3,
del Codice della strada. Non sono  piu'  ammessi  indumenti  ad  alta
visibilita' di classe 1. 
  2. I veicoli operativi di  cui  all'art.  38  del  Regolamento  del
Codice  della  strada,  di  cui  al  decreto  del  Presidente   della
Repubblica 16 dicembre 1992, n.  495,  devono  essere  segnalati  con
dispositivi supplementari a luce lampeggiante, o pannelli luminosi, o
segnali a messaggio variabile, ovvero  mediante  la  combinazione  di
questi segnali, in relazione  alla  categoria  della  strada  e  alla
tipologia di intervento. 
  3.  La  segnaletica  della  zona  di  intervento  deve   avere   le
caratteristiche di cui all'art. 3 del disciplinare tecnico  approvato
con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del  10
luglio 2002.