Art. 5 
 
                     Raccolta e analisi dei dati 
 
  1. Entro centottanta giorni dall'entrata  in  vigore  del  presente
decreto,  la  Commissione  consultiva  permanente  per  la  salute  e
sicurezza sul lavoro di cui all'articolo 6 del decreto legislativo n.
81 del 2008, con il coinvolgimento dell'INAIL e dei soggetti preposti
al controllo della circolazione stradale, definisce i  criteri  e  le
modalita',   tenuto   conto   della    competenza    delle    diverse
amministrazioni interessate, per la raccolta  e  l'analisi  dei  dati
relativi agli infortuni correlati alle attivita'  lavorative  di  cui
all'art. 1, comma 1.