Art. 5 Raccolta e analisi dei dati 1. Entro centottanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, la Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro di cui all'articolo 6 del decreto legislativo n. 81 del 2008, con il coinvolgimento dell'INAIL e dei soggetti preposti al controllo della circolazione stradale, definisce i criteri e le modalita', tenuto conto della competenza delle diverse amministrazioni interessate, per la raccolta e l'analisi dei dati relativi agli infortuni correlati alle attivita' lavorative di cui all'art. 1, comma 1.