Art. 6 
 
                      Revisione e integrazione 
 
  1. Le previsioni e le procedure previste dal presente decreto,  ove
necessario, sono oggetto di revisione periodica, con  cadenza  almeno
triennale,  anche  sulla  base  dei  dati  raccolti  in  ordine  alle
statistiche degli incidenti in presenza di cantieri stradali  di  cui
all'art. 5. 
  2. Il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di
concerto con il  Ministro  della  salute  e  con  il  Ministro  delle
infrastrutture e dei trasporti del 4 marzo  2013  e'  abrogato  dalla
data di entrata in vigore del presente decreto. 
  3. Dall'applicazione del presente  decreto  non  derivano  nuovi  o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 
  Il presente decreto entra in vigore  decorsi  trenta  giorni  dalla
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 
 
    Roma, 22 gennaio 2019 
 
          Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali 
                               Di Maio 
 
                      Il Ministro della salute 
                               Grillo 
 
          Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 
                              Toninelli