Art. 6 Revisione e integrazione 1. Le previsioni e le procedure previste dal presente decreto, ove necessario, sono oggetto di revisione periodica, con cadenza almeno triennale, anche sulla base dei dati raccolti in ordine alle statistiche degli incidenti in presenza di cantieri stradali di cui all'art. 5. 2. Il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro della salute e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 4 marzo 2013 e' abrogato dalla data di entrata in vigore del presente decreto. 3. Dall'applicazione del presente decreto non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Il presente decreto entra in vigore decorsi trenta giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 22 gennaio 2019 Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali Di Maio Il Ministro della salute Grillo Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti Toninelli