IL PRESIDENTE 
                     DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
 
                           su proposta del 
 
                  MINISTRO DELEGATO PER LA FAMIGLIA 
                          E LE DISABILITA' 
 
                                e il 
 
                         MINISTRO DEL LAVORO 
                      E DELLE POLITICHE SOCIALI 
 
                         di concerto con il 
 
                        MINISTRO DELLA SALUTE 
 
                                e il 
 
                       MINISTRO DELL'ECONOMIA 
                           E DELLE FINANZE 
 
  Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive
modificazioni,  recante:  «Riordino  della  disciplina   in   materia
sanitaria, a norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n.  421»,
con   particolare    riguardo    all'art.    3-septies    concernente
l'integrazione socio-sanitaria; 
  Vista la legge 8 novembre 2000, n. 328 recante: «Legge  quadro  per
la realizzazione  del  sistema  integrato  di  interventi  e  servizi
sociali»; 
  Visto l'atto di indirizzo e coordinamento in materia di prestazioni
socio-sanitarie, approvato con decreto del Presidente  del  Consiglio
dei ministri del 14 febbraio 2001; 
  Visto l'art. 1, comma 1264, della legge 27 dicembre 2006,  n.  296,
recante: «Disposizioni per  la  formazione  del  bilancio  annuale  e
pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)»  che,  al  fine  di
garantire  l'attuazione  dei  livelli  essenziali  delle  prestazioni
assistenziali da garantire  su  tutto  il  territorio  nazionale  con
riguardo alle  persone  non  autosufficienti,  istituisce  presso  il
Ministero della solidarieta' sociale un fondo denominato Fondo per le
non autosufficienze; 
  Visto l'art. 1, comma 1265, della legge 27 dicembre 2006,  n.  296,
come modificato dall'art. 3, comma 4, lettera b),  del  decreto-legge
12 luglio 2018, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla  legge  9
agosto 2018, n. 97, in base al  quale  gli  atti  e  i  provvedimenti
concernenti l'utilizzazione del Fondo per le non autosufficienze sono
adottati dal Presidente del Consiglio dei ministri, su  proposta  del
Ministro delegato per la famiglia e le disabilita' e il Ministro  del
lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il  Ministro  della
salute e il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa  in
sede  di  Conferenza  unificata  di  cui  all'art.  8   del   decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281; 
  Vista la  legge  31  dicembre  2009,  n.  196  recante:  «Legge  di
contabilita' e finanza pubblica»; 
  Visto l'art. 1, comma 109, della legge 24  dicembre  2012,  n.  228
recante: «Disposizioni per  la  formazione  del  bilancio  annuale  e
pluriennale dello Stato (Legge di stabilita' 2013)»  laddove  dispone
che le eventuali risorse derivanti dalle  attivita'  di  accertamento
della permanenza dei requisiti sanitari nei confronti dei titolari di
invalidita' civile,  cecita'  civile,  sordita'  civile,  handicap  e
disabilita' svolte dall'Istituto nazionale della  previdenza  sociale
(INPS) e dalle verifiche straordinarie annue aggiuntive ivi previste,
sono destinate ad incrementare il Fondo per  le  non  autosufficienze
sino alla concorrenza di 40 milioni di euro annui; 
  Vista la legge 23 dicembre 2014, n. 190, recante: «Disposizioni per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello  Stato  (legge
di stabilita' 2015)» e, in particolare, l'art. 1, comma 159,  con  il
quale  si  dispone  che  lo  stanziamento  del  Fondo  per   le   non
autosufficienze, anche ai fini del finanziamento degli  interventi  a
sostegno delle persone affette da sclerosi laterale  amiotrofica,  e'
incrementato di 400 milioni di euro per l'anno 2015 e di 250  milioni
di euro annui a decorrere dall'anno 2016; 
  Vista la legge 28 dicembre 2015, n. 208, recante: «Disposizioni per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello  Stato  (legge
di stabilita' 2016)» e, in particolare,  l'art.  1,  comma  405,  che
dispone  l'incremento  dello  stanziamento  del  Fondo  per  le   non
autosufficienze di 150 milioni di euro annui  a  decorrere  dall'anno
2016; 
  Vista la legge 11 dicembre  2016,  n.  232  recante:  «Bilancio  di
previsione  dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2017  e  bilancio
pluriennale per il triennio 2017-2019», che ha incrementato il  Fondo
per le non autosufficienze di 50 milioni di euro,  portandolo  ad  un
importo complessivo di 450 milioni di euro; 
  Visto in particolare, l'art. 1, comma 411, della legge 11  dicembre
2016, n. 232, laddove dispone che in sede di revisione dei criteri di
riparto del Fondo per le non autosufficienze  previsti  dall'art.  1,
comma 3, del decreto ministeriale di riparto del Fondo per  il  2016,
e'  compresa  la  condizione  delle  persone  affette  dal  morbo  di
Alzheimer; 
  Vista la legge 27 dicembre 2017,  n.  205,  recante:  «Bilancio  di
previsione  dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2018  e  bilancio
pluriennale per il triennio 2018-2020»; 
  Visto il decreto del Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  28
dicembre 2017, di ripartizione  in  capitoli  delle  Unita'  di  voto
parlamentare relative al  bilancio  di  previsione  dello  Stato  per
l'esercizio finanziario 2018  e  per  il  triennio  2018-2020  e,  in
particolare, la Tabella 4, che ha assegnato al capitolo di spesa 3538
«Fondo per le non autosufficienze», una disponibilita', in termini di
competenza, per l'anno 2018, pari a 450 milioni di euro; 
  Visto l'art. 2, comma 109, della legge 23 dicembre  2009,  n.  191,
recante: «Disposizioni per  la  formazione  del  bilancio  annuale  e
pluriennale della Stato (legge finanziaria 2010)», che,  a  decorrere
dal 1° gennaio 2010, abroga l'art. 5 della legge 30 novembre 1989, n.
386, relativo alla partecipazione delle Province autonome di Trento e
Bolzano alla ripartizione dei fondi speciali istituiti per  garantire
livelli minimi di prestazioni in modo uniforme su tutto il territorio
nazionale; 
  Visto il decreto legislativo  15  settembre  2017,  n.  147  e,  in
particolare, l'art. 21, comma 6, lettera c), che prevede il Piano per
la non autosufficienza quale strumento programmatico  per  l'utilizzo
del Fondo; 
  Visto l'art. 3, comma 4-bis, del decreto-legge 12 luglio  2018,  n.
86, convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della  legge
9 agosto 2018, n.  97,  secondo  cui  per  l'anno  2018,  nelle  more
dell'adozione del piano  triennale  di  cui  all'art.  21,  comma  6,
lettera c), del decreto legislativo 15 settembre  2017,  n.  147,  il
Fondo per le non autosufficienze e' ripartito secondo quanto previsto
dall'art. 1, comma 1265, della legge 27 dicembre 2006, n. 296; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica  12  ottobre  2017
recante: «Adozione del secondo programma di azione  biennale  per  la
promozione  dei  diritti   e   l'integrazione   delle   persone   con
disabilita'»; 
  Visto il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali,
di concerto con il Ministro della salute, il Ministro dell'economia e
delle finanze e il Ministro per gli affari regionali e  le  autonomie
con delega in materia di politiche  per  la  famiglia,  26  settembre
2016, concernente il Riparto  delle  risorse  finanziarie  del  Fondo
nazionale per le non autosufficienze, per l'anno 2016; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  27
novembre 2017 di riparto del Fondo per  le  non  autosufficienze  per
l'anno 2017; 
  Visto il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali,
di concerto  con  il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  16
dicembre 2014 di cui all'art. 24, comma 6, del decreto legislativo n.
147 del 2017; 
  Visto l'Accordo in sede di Conferenza unificata del 19 aprile  2018
per l'avvio della sperimentazione in  materia  di  banca  dati  delle
valutazioni  e  progettazioni  personalizzate,  ed,  in  particolare,
l'art. 2, comma 1, che attiva su  tutto  il  territorio  nazionale  i
flussi informativi con riferimento, tra l'altro, ai beneficiari delle
misure connesse al Fondo per le non autosufficienze; 
  Visto il documento di conclusione  positiva  della  Conferenza  dei
servizi di cui all'art. 14 della legge 7 agosto 1990, n.  241,  unito
alla  nota  n.  4410  del  7  giugno  2017,   e   comprensivo   della
certificazione INPS validata dalla medesima conferenza,  con  cui  e'
stato accertato l'importo delle risorse, pari,  per  l'anno  2018,  a
12,2 milioni di euro, in coerenza con quanto previsto dal  comma  109
dell'art. 1 della legge n. 228 del 2012; 
  Acquisita  in  data  31  ottobre  2018  l'intesa  della  Conferenza
unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 6 giugno
2018, con il quale al Sottosegretario di Stato  alla  Presidenza  del
Consiglio dei ministri,  on.  dott.  Giancarlo  Giorgetti,  e'  stata
conferita la delega per la firma di decreti, atti e provvedimenti  di
competenza del Presidente del Consiglio dei ministri; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
            Risorse del Fondo per le non autosufficienze 
 
  1.  Le  risorse  nazionali  assegnate  al   «Fondo   per   le   non
autosufficienze» per l'anno 2018,  pari,  complessivamente,  a  462,2
milioni di euro, sono le seguenti: 
    a) le risorse di cui  all'art.  1,  comma  159,  della  legge  23
dicembre 2014, n. 190, e le risorse di cui  all'art.  1,  comma  405,
della legge 28 dicembre 2015, n. 208, come integrate dalla  legge  27
dicembre 2017, n. 205, pari a complessivi 450 milioni di euro; 
    b) le risorse derivanti dalle  attivita'  di  accertamento  della
permanenza dei requisiti  sanitari  nei  confronti  dei  titolari  di
invalidita' civile,  cecita'  civile,  sordita'  civile,  handicap  e
disabilita' svolte dall'Istituto nazionale della  previdenza  sociale
(INPS), pari a 12,2 milioni di euro. 
  2. Le risorse di cui al comma 1 sono attribuite, per una quota pari
a 447,2 milioni di  euro,  alle  regioni  per  le  finalita'  di  cui
all'art. 2 e, per una quota pari a 15 milioni di euro,  al  Ministero
del lavoro e delle politiche sociali per le finalita' di cui all'art.
3.  Il  riparto  generale  riassuntivo  delle   risorse   finanziarie
complessive per l'anno 2018 e' riportato nell'allegata Tabella 1, che
costituisce parte integrante del presente decreto.  Il  riparto  alle
regioni avviene secondo le quote riportate nell'allegata  Tabella  2,
che costituisce parte integrante del presente decreto. 
  3.  Nelle  more  della   definizione   del   Piano   per   la   non
autosufficienza, di cui all'art. 21, comma 6, lettera c), del decreto
legislativo n. 147 del 2017, i criteri utilizzati per il riparto  per
l'anno 2018 sono basati sugli indicatori stabiliti dall'art. 1, comma
2, del decreto ministeriale 26 settembre 2016. 
  4.  Eventuali  ulteriori  risorse  derivanti  da  provvedimenti  di
incremento dello stanziamento sul capitolo di spesa 3538  «Fondo  per
le non autosufficienze», saranno ripartite  fra  le  regioni  con  le
stesse modalita' e criteri  di  cui  al  presente  decreto,  come  da
Tabella 2.