Art. 2 
 
                              Finalita' 
 
  1. Le risorse di cui all'art. 1 sono destinate  alla  realizzazione
delle prestazioni, degli interventi e dei  servizi  assistenziali  di
cui all'art. 2 del decreto ministeriale 26 settembre 2016, di riparto
del Fondo per le non autosufficienze 2016. 
  2. Le regioni utilizzano le risorse di  cui  al  presente  decreto,
prioritariamente, e comunque in maniera esclusiva per una  quota  non
inferiore al 50 per cento, per gli interventi a favore di persone  in
condizione di disabilita' gravissima, di cui all'art. 3  del  decreto
ministeriale 26 settembre 2016, ivi inclusi quelli a  sostegno  delle
persone affette da sclerosi laterale amiotrofica e delle persone  con
stato di demenza molto grave, tra cui quelle  affette  dal  morbo  di
Alzheimer in tale condizione.