Art. 2 Finalita' 1. Le risorse di cui all'art. 1 sono destinate alla realizzazione delle prestazioni, degli interventi e dei servizi assistenziali di cui all'art. 2 del decreto ministeriale 26 settembre 2016, di riparto del Fondo per le non autosufficienze 2016. 2. Le regioni utilizzano le risorse di cui al presente decreto, prioritariamente, e comunque in maniera esclusiva per una quota non inferiore al 50 per cento, per gli interventi a favore di persone in condizione di disabilita' gravissima, di cui all'art. 3 del decreto ministeriale 26 settembre 2016, ivi inclusi quelli a sostegno delle persone affette da sclerosi laterale amiotrofica e delle persone con stato di demenza molto grave, tra cui quelle affette dal morbo di Alzheimer in tale condizione.