Art. 3 
 
        Progetti sperimentali in materia di vita indipendente 
 
  1. A valere sulla  quota  del  Fondo  per  le  non  autosufficienze
destinata al Ministero del lavoro e delle politiche sociali,  per  un
ammontare di 15 milioni di euro, sono  finanziate  azioni  di  natura
sperimentale, volte all'attuazione del Programma di  azione  biennale
per la promozione dei diritti  e  l'integrazione  delle  persone  con
disabilita', adottato con decreto del Presidente della Repubblica del
12  ottobre  2017  relativamente  alla  linea  di  intervento  n.  2,
«Politiche, servizi e modelli organizzativi per la vita  indipendente
e l'inclusione nella societa'». Le  risorse,  volte  a  potenziare  i
progetti   riguardanti   misure   atte   a   rendere   effettivamente
indipendente  la  vita  delle  persone  con  disabilita'  grave  come
previsto dalle disposizioni di cui alla legge 21 maggio 1998, n. 162,
sono attribuite ai territori coinvolti nella sperimentazione  per  il
tramite  delle  regioni  sulla  base  di  linee  guida  adottate  dal
Ministero del lavoro e  delle  politiche  sociali,  d'intesa  con  le
competenti strutture della Presidenza del Consiglio dei  ministri  in
materia di disabilita'. Le regioni  possono  riprogrammare,  d'intesa
con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e sulla base di
principi condivisi con  le  citate  strutture  della  Presidenza  del
Consiglio dei ministri,  le  risorse  gia'  destinate  nelle  passate
annualita' ai progetti sperimentali in materia di  vita  indipendente
sulla base  dell'evoluzione  della  sperimentazione  e  di  eventuali
esigenze sopravvenute.