Art. 3 Progetti sperimentali in materia di vita indipendente 1. A valere sulla quota del Fondo per le non autosufficienze destinata al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, per un ammontare di 15 milioni di euro, sono finanziate azioni di natura sperimentale, volte all'attuazione del Programma di azione biennale per la promozione dei diritti e l'integrazione delle persone con disabilita', adottato con decreto del Presidente della Repubblica del 12 ottobre 2017 relativamente alla linea di intervento n. 2, «Politiche, servizi e modelli organizzativi per la vita indipendente e l'inclusione nella societa'». Le risorse, volte a potenziare i progetti riguardanti misure atte a rendere effettivamente indipendente la vita delle persone con disabilita' grave come previsto dalle disposizioni di cui alla legge 21 maggio 1998, n. 162, sono attribuite ai territori coinvolti nella sperimentazione per il tramite delle regioni sulla base di linee guida adottate dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, d'intesa con le competenti strutture della Presidenza del Consiglio dei ministri in materia di disabilita'. Le regioni possono riprogrammare, d'intesa con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e sulla base di principi condivisi con le citate strutture della Presidenza del Consiglio dei ministri, le risorse gia' destinate nelle passate annualita' ai progetti sperimentali in materia di vita indipendente sulla base dell'evoluzione della sperimentazione e di eventuali esigenze sopravvenute.