Art. 4 
 
                         Disposizioni finali 
 
  1. Ai fini dell'erogazione delle risorse di cui al presente decreto
resta fermo quanto stabilito dall'art. 5 del decreto ministeriale  26
settembre 2016, di riparto del Fondo per le non autosufficienze 2016. 
  2. Resta fermo quanto stabilito dall'art. 4, comma 2,  del  decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri 27 novembre  2017,  nonche'
dall'Accordo in sede di  Conferenza  unificata  del  19  aprile  2018
relativamente  alle  informazioni  sulla  presa  in   carico   e   le
prestazioni  erogate  in  favore  delle   persone   con   disabilita'
gravissima, limitatamente  ai  beneficiari  delle  risorse  a  valere
sull'annualita' 2018,  mentre  per  le  annualita'  2016  e  2017  le
informazioni relative ai beneficiari sono  messe  a  disposizione  in
forma  aggregata  per  ambito  territoriale  di  riferimento  per  la
programmazione  regionale,  secondo  modalita'  concordate  in   sede
tecnica nell'ambito della Rete  della  protezione  e  dell'inclusione
sociale. 
  3. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente  decreto,
trova applicazione il decreto  ministeriale  26  settembre  2016,  di
riparto del Fondo per le non autosufficienze 2016. 
  Il presente decreto e' pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana, previo visto e  registrazione  della  Corte  dei
conti. 
 
    Roma, 12 dicembre 2018 
 
             p. Il Presidente del Consiglio dei ministri 
                     Il Sottosegretario di Stato 
                              Giorgetti 
 
            Il Ministro per la famiglia e le disabilita' 
                               Fontana 
 
          Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali 
                               Di Maio 
 
                      Il Ministro della salute 
                               Grillo 
 
              Il Ministro dell'economia e delle finanze 
                                Tria 
 

Registrato alla Corte dei conti il 28 gennaio 2019 
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affari esteri e della cooperazione internazionale,  reg.ne  succ.  n.
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