(( Art. 1 bis Semplificazione e riordino delle disposizioni relative a istituti agevolativi 1. Al decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 3, comma 23, le parole da: «non possono» fino a: «improcedibile» sono sostituite dalle seguenti: «possono essere definiti secondo le disposizioni del presente articolo versando le somme di cui al comma 1 in unica soluzione entro il 31 luglio 2019, ovvero, in deroga al comma 2, lettera b), nel numero massimo di dieci rate consecutive, ciascuna di pari importo, scadenti la prima il 31 luglio 2019, la seconda il 30 novembre 2019 e le restanti il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre degli anni 2020 e 2021»; b) all'articolo 5, comma 1, lettera d), dopo le parole: «restanti rate» sono inserite le seguenti: «il 28 febbraio, il 31 maggio». 2. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, il comma 193 e' sostituito dal seguente: «193. Nei casi previsti dal secondo periodo del comma 192, l'agente della riscossione avverte il debitore che i debiti delle persone fisiche inseriti nella dichiarazione presentata ai sensi del comma 189, ove definibili ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, sono automaticamente inclusi nella definizione disciplinata dallo stesso articolo 3 e indica l'ammontare complessivo delle somme dovute a tal fine, ripartito in diciassette rate, e la scadenza di ciascuna di esse. La prima di tali rate, di ammontare pari al 30 per cento delle predette somme, scade il 30 novembre 2019; il restante 70 per cento e' ripartito nelle rate successive, ciascuna di pari importo, scadenti il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2020. Nei medesimi casi previsti dal secondo periodo del comma 192, limitatamente ai debiti di cui all'articolo 3, comma 23, del citato decreto-legge n. 119 del 2018, l'ammontare complessivo delle somme dovute e' ripartito in nove rate, di cui la prima, di ammontare pari al 30 per cento, scadente il 30 novembre 2019 e le restanti, ciascuna di pari importo, scadenti il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre degli anni 2020 e 2021. Si applicano, a decorrere dal 1° dicembre 2019, gli interessi al tasso del 2 per cento annuo». 3. All'articolo 1, comma 57, lettera d-bis), della legge 23 dicembre 2014, n. 190, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, ad esclusione dei soggetti che iniziano una nuova attivita' dopo aver svolto il periodo di pratica obbligatoria ai fini dell'esercizio di arti o professioni». ))
Riferimenti normativi -Si riporta il testo del comma 23 dell'articolo 3 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136 (Disposizioni urgenti in materia fiscale e finanziaria), come modificato dalla presente legge: «Art. 3. Definizione agevolata dei carichi affidati all'agente della riscossione 1. - 22. Omissis. 23. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 4, i debiti relativi ai carichi per i quali non e' stato effettuato l'integrale pagamento, entro il 7 dicembre 2018, delle somme da versare nello stesso termine in conformita' alle previsioni del comma 21 possono essere definiti secondo le disposizioni del presente articolo versando le somme di cui al comma 1 in unica soluzione entro il 31 luglio 2019, ovvero, in deroga al comma 2, lettera b), nel numero massimo di dieci rate consecutive, ciascuna di pari importo, scadenti la prima il 31 luglio 2019, la seconda il 30 novembre 2019 e le restanti il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre degli anni 2020 e 2021. Omissis.». -Si riporta il testo del comma 1 dell'articolo 5 del citato decreto-legge n. 119 del 2018, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, come modificato dalla presente legge: «Art. 5. Definizione agevolata dei carichi affidati all'agente della riscossione a titolo di risorse proprie dell'Unione europea 1. I debiti relativi ai carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2017 a titolo di risorse proprie tradizionali previste dall'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), delle decisioni 2007/436/CE, Euratom del Consiglio, del 7 giugno 2007, e 2014/335/UE, Euratom del Consiglio, del 26 maggio 2014, e di imposta sul valore aggiunto riscossa all'importazione possono essere estinti con le modalita', alle condizioni e nei termini di cui all'articolo 3, con le seguenti deroghe: a) limitatamente ai debiti relativi alle risorse proprie tradizionali previste dall'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), della decisione 2014/335/UE, Euratom del Consiglio, del 26 maggio 2014, il debitore e' tenuto a corrispondere, in aggiunta alle somme di cui all'articolo 3, comma 1, lettere a) e b): 1) a decorrere dal 1° maggio 2016 e fino al 31 luglio 2019, gli interessi di mora previsti dall'articolo 114, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 ottobre 2013, fatto salvo quanto previsto ai paragrafi 3 e 4 dello stesso articolo 114; 2) dal 1° agosto 2019, gli interessi al tasso del 2 per cento annuo; b) entro il 31 maggio 2019 l'agente della riscossione trasmette, anche in via telematica, l'elenco dei singoli carichi compresi nelle dichiarazioni di adesione alla definizione all'Agenzia delle dogane e dei monopoli, che, determinato l'importo degli interessi di mora di cui alla lettera a), numero 1), lo comunica al medesimo agente, entro il 15 giugno 2019, con le stesse modalita'; c) entro il 31 luglio 2019 l'agente della riscossione comunica ai debitori che hanno presentato la dichiarazione l'ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione, nonche' quello delle singole rate, e il giorno e il mese di scadenza di ciascuna di esse; d) il pagamento dell'unica o della prima rata delle somme dovute a titolo di definizione scade il 30 settembre 2019; la seconda rata scade il 30 novembre 2019 e le restanti rate il 28 febbraio, il 31 maggio il 31 luglio e il 30 novembre di ciascun anno successivo; e) limitatamente ai debiti relativi alle risorse proprie tradizionali previste dall'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), della decisione 2014/335/UE, Euratom del Consiglio, del 26 maggio 2014, non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 12, lettera c), relative al pagamento mediante compensazione; f) l'Agenzia delle dogane e dei monopoli, al fine di poter correttamente valutare lo stato dei crediti inerenti alle somme di competenza del bilancio della UE, trasmette, anche in via telematica, alle scadenze determinate in base all'articolo 13 del regolamento (UE, Euratom) n. 609/2014 del Consiglio, del 26 maggio 2014, specifica richiesta all'agente della riscossione, che, entro sessanta giorni, provvede a comunicare, con le stesse modalita', se i debitori che hanno aderito alla definizione hanno effettuato il pagamento delle rate previste e, in caso positivo, a fornire l'elenco dei codici tributo per i quali e' stato effettuato il versamento.». -Si riporta il testo del comma 193 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021), come modificato dalla presente legge: «193. Nei casi previsti dal secondo periodo del comma 192, l'agente della riscossione avverte il debitore che i debiti delle persone fisiche inseriti nella dichiarazione presentata ai sensi del comma 189, ove definibili ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, sono automaticamente inclusi nella definizione disciplinata dallo stesso articolo 3 e indica l'ammontare complessivo delle somme dovute a tal fine, ripartito in diciassette rate, e la scadenza di ciascuna di esse. La prima di tali rate, di ammontare pari al 30 per cento delle predette somme, scade il 30 novembre 2019; il restante 70 per cento e' ripartito nelle rate successive, ciascuna di pari importo, scadenti il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2020. Nei medesimi casi previsti dal secondo periodo del comma 192, limitatamente ai debiti di cui all'articolo 3, comma 23, del citato decreto-legge n. 119 del 2018, l'ammontare complessivo delle somme dovute e' ripartito in nove rate, di cui la prima, di ammontare pari al 30 per cento, scadente il 30 novembre 2019 e le restanti, ciascuna di pari importo, scadenti il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre degli anni 2020 e 2021. Si applicano, a decorrere dal 1° dicembre 2019, gli interessi al tasso del 2 per cento annuo.». -Si riporta il testo del comma 57 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilita' 2015), come modificato dalla presente legge: «Art. 1 Commi 1. - 56. Omissis. 57. Non possono avvalersi del regime forfetario: a) le persone fisiche che si avvalgono di regimi speciali ai fini dell'imposta sul valore aggiunto o di regimi forfetari di determinazione del reddito; b) i soggetti non residenti, ad eccezione di quelli che sono residenti in uno degli Stati membri dell'Unione europea o in uno Stato aderente all'Accordo sullo Spazio economico europeo che assicuri un adeguato scambio di informazioni e che producono nel territorio dello Stato italiano redditi che costituiscono almeno il 75 per cento del reddito complessivamente prodotto; c) i soggetti che in via esclusiva o prevalente effettuano cessioni di fabbricati o porzioni di fabbricato, di terreni edificabili di cui all'articolo 10, primo comma, numero 8), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, o di mezzi di trasporto nuovi di cui all'articolo 53, comma 1, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427; d) gli esercenti attivita' d'impresa, arti o professioni che partecipano, contemporaneamente all'esercizio dell'attivita', a societa' di persone, ad associazioni o a imprese familiari di cui all'articolo 5 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ovvero che controllano direttamente o indirettamente societa' a responsabilita' limitata o associazioni in partecipazione, le quali esercitano attivita' economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte dagli esercenti attivita' d'impresa, arti o professioni; d-bis) le persone fisiche la cui attivita' sia esercitata prevalentemente nei confronti di datori di lavoro con i quali sono in corso rapporti di lavoro o erano intercorsi rapporti di lavoro nei due precedenti periodi d'imposta, ovvero nei confronti di soggetti direttamente o indirettamente riconducibili ai suddetti datori di lavoro, ad esclusione dei soggetti che iniziano una nuova attivita' dopo aver svolto il periodo di pratica obbligatoria ai fini dell'esercizio di arti o professioni. Omissis.».