(( Art. 1 bis 
 
            Semplificazione e riordino delle disposizioni 
                   relative a istituti agevolativi 
 
  1. Al decreto-legge  23  ottobre  2018,  n.  119,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136,  sono  apportate
le seguenti modificazioni: 
  a) all'articolo 3, comma 23, le parole da: «non  possono»  fino  a:
«improcedibile»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «possono  essere
definiti secondo le disposizioni del presente  articolo  versando  le
somme di cui al comma 1 in unica soluzione entro il 31  luglio  2019,
ovvero, in deroga al comma 2, lettera b), nel numero massimo di dieci
rate consecutive, ciascuna di pari importo, scadenti la prima  il  31
luglio 2019, la seconda il 30 novembre  2019  e  le  restanti  il  28
febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre degli anni 2020
e 2021»; 
  b) all'articolo 5, comma 1, lettera d), dopo le  parole:  «restanti
rate» sono inserite le seguenti: «il 28 febbraio, il 31 maggio». 
  2. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n.  145,  il  comma
193 e' sostituito dal seguente: 
  «193. Nei casi previsti dal secondo periodo del comma 192, l'agente
della riscossione avverte il debitore  che  i  debiti  delle  persone
fisiche inseriti nella dichiarazione presentata ai  sensi  del  comma
189, ove definibili ai sensi dell'articolo  3  del  decreto-legge  23
ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla  legge  17
dicembre 2018, n. 136, sono automaticamente inclusi nella definizione
disciplinata dallo stesso articolo 3 e indica l'ammontare complessivo
delle somme dovute a tal fine, ripartito in diciassette  rate,  e  la
scadenza di ciascuna di esse. La prima di  tali  rate,  di  ammontare
pari al 30 per cento delle predette somme, scade il 30 novembre 2019;
il restante 70 per cento e' ripartito nelle rate successive, ciascuna
di pari importo, scadenti il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31  luglio
e il 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2020.  Nei  medesimi
casi previsti dal secondo periodo del  comma  192,  limitatamente  ai
debiti di cui all'articolo 3, comma 23, del citato  decreto-legge  n.
119 del 2018, l'ammontare complessivo delle somme dovute e' ripartito
in nove rate, di cui la prima, di ammontare pari  al  30  per  cento,
scadente il 30 novembre 2019 e le restanti, ciascuna di pari importo,
scadenti il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30  novembre
degli anni 2020 e 2021. Si applicano, a  decorrere  dal  1°  dicembre
2019, gli interessi al tasso del 2 per cento annuo». 
  3. All'articolo  1,  comma  57,  lettera  d-bis),  della  legge  23
dicembre 2014, n. 190, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «,
ad esclusione dei soggetti che iniziano una nuova attivita' dopo aver
svolto il periodo di pratica obbligatoria ai fini  dell'esercizio  di
arti o professioni». )) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              -Si riporta il testo del comma 23 dell'articolo  3  del
          decreto-legge 23 ottobre  2018,  n.  119,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  17  dicembre  2018,  n.   136
          (Disposizioni urgenti in materia  fiscale  e  finanziaria),
          come modificato dalla presente legge: 
              «Art. 3. Definizione  agevolata  dei  carichi  affidati
          all'agente della riscossione 
              1. - 22. Omissis. 
              23. Fatto salvo  quanto  previsto  dall'articolo  4,  i
          debiti relativi  ai  carichi  per  i  quali  non  e'  stato
          effettuato l'integrale pagamento, entro il 7 dicembre 2018,
          delle somme da versare nello stesso termine in  conformita'
          alle  previsioni  del  comma  21  possono  essere  definiti
          secondo le disposizioni del presente articolo  versando  le
          somme di cui al comma 1 in  unica  soluzione  entro  il  31
          luglio 2019, ovvero, in deroga al comma 2, lettera b),  nel
          numero massimo di dieci rate consecutive, ciascuna di  pari
          importo, scadenti la prima il 31 luglio 2019, la seconda il
          30 novembre 2019 e  le  restanti  il  28  febbraio,  il  31
          maggio, il 31 luglio e il 30 novembre  degli  anni  2020  e
          2021. 
              Omissis.». 
              -Si riporta il testo del comma 1  dell'articolo  5  del
          citato decreto-legge  n.  119  del  2018,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n.  136,  come
          modificato dalla presente legge: 
              «Art. 5. Definizione  agevolata  dei  carichi  affidati
          all'agente della riscossione a titolo  di  risorse  proprie
          dell'Unione europea 
              1. I debiti relativi ai carichi  affidati  agli  agenti
          della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2017 a
          titolo   di   risorse   proprie    tradizionali    previste
          dall'articolo 2, paragrafo 1, lettera a),  delle  decisioni
          2007/436/CE, Euratom del Consiglio, del 7  giugno  2007,  e
          2014/335/UE, Euratom del Consiglio, del 26 maggio  2014,  e
          di imposta sul valore  aggiunto  riscossa  all'importazione
          possono essere estinti con le modalita', alle condizioni  e
          nei termini di cui all'articolo 3, con le seguenti deroghe: 
              a)  limitatamente  ai  debiti  relativi  alle   risorse
          proprie tradizionali previste dall'articolo 2, paragrafo 1,
          lettera  a),  della  decisione  2014/335/UE,  Euratom   del
          Consiglio, del 26 maggio 2014,  il  debitore  e'  tenuto  a
          corrispondere, in aggiunta alle somme di  cui  all'articolo
          3, comma 1, lettere a) e b): 
              1) a decorrere dal 1° maggio 2016 e fino al  31  luglio
          2019, gli interessi di  mora  previsti  dall'articolo  114,
          paragrafo  1,  del  regolamento  (UE)   n.   952/2013   del
          Parlamento europeo e del  Consiglio  del  9  ottobre  2013,
          fatto salvo quanto previsto ai paragrafi 3 e 4 dello stesso
          articolo 114; 
              2) dal 1° agosto 2019, gli interessi al tasso del 2 per
          cento annuo; 
              b) entro il 31 maggio 2019 l'agente  della  riscossione
          trasmette, anche in via telematica,  l'elenco  dei  singoli
          carichi  compresi  nelle  dichiarazioni  di  adesione  alla
          definizione all'Agenzia delle dogane e dei  monopoli,  che,
          determinato l'importo degli interessi di mora di  cui  alla
          lettera a), numero 1),  lo  comunica  al  medesimo  agente,
          entro il 15 giugno 2019, con le stesse modalita'; 
              c) entro il 31 luglio 2019 l'agente  della  riscossione
          comunica ai debitori che hanno presentato la  dichiarazione
          l'ammontare complessivo delle somme dovute  ai  fini  della
          definizione, nonche' quello delle singole rate, e il giorno
          e il mese di scadenza di ciascuna di esse; 
              d) il pagamento dell'unica o  della  prima  rata  delle
          somme dovute a titolo di definizione scade il 30  settembre
          2019; la seconda rata  scade  il  30  novembre  2019  e  le
          restanti rate il 28 febbraio, il 31 maggio il 31  luglio  e
          il 30 novembre di ciascun anno successivo; 
              e)  limitatamente  ai  debiti  relativi  alle   risorse
          proprie tradizionali previste dall'articolo 2, paragrafo 1,
          lettera  a),  della  decisione  2014/335/UE,  Euratom   del
          Consiglio,  del  26  maggio  2014,  non  si  applicano   le
          disposizioni di cui all'articolo 3, comma 12,  lettera  c),
          relative al pagamento mediante compensazione; 
              f) l'Agenzia delle dogane e dei monopoli,  al  fine  di
          poter correttamente valutare lo stato dei crediti  inerenti
          alle somme di competenza del bilancio della UE,  trasmette,
          anche in via telematica, alle scadenze determinate in  base
          all'articolo 13 del regolamento (UE, Euratom)  n.  609/2014
          del Consiglio, del  26  maggio  2014,  specifica  richiesta
          all'agente della riscossione, che, entro  sessanta  giorni,
          provvede a  comunicare,  con  le  stesse  modalita',  se  i
          debitori  che  hanno   aderito   alla   definizione   hanno
          effettuato il pagamento delle  rate  previste  e,  in  caso
          positivo, a fornire l'elenco dei codici tributo per i quali
          e' stato effettuato il versamento.». 
              -Si riporta il testo  del  comma  193  dell'articolo  1
          della  legge  30  dicembre  2018,  n.  145   (Bilancio   di
          previsione  dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2019  e
          bilancio  pluriennale  per  il  triennio  2019-2021),  come
          modificato dalla presente legge: 
              «193. Nei casi previsti dal secondo periodo  del  comma
          192, l'agente della riscossione avverte il debitore  che  i
          debiti delle persone fisiche inseriti  nella  dichiarazione
          presentata ai sensi del comma 189, ove definibili ai  sensi
          dell'articolo 3 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n.  119,
          convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  17  dicembre
          2018,  n.   136,   sono   automaticamente   inclusi   nella
          definizione disciplinata dallo stesso articolo 3  e  indica
          l'ammontare complessivo delle  somme  dovute  a  tal  fine,
          ripartito in diciassette rate, e la scadenza di ciascuna di
          esse. La prima di tali rate, di ammontare pari  al  30  per
          cento delle predette somme, scade il 30 novembre  2019;  il
          restante 70 per cento e' ripartito nelle  rate  successive,
          ciascuna di pari importo, scadenti il 28  febbraio,  il  31
          maggio, il 31 luglio e il 30 novembre  di  ciascun  anno  a
          decorrere dal 2020. Nei medesimi casi previsti dal  secondo
          periodo del comma  192,  limitatamente  ai  debiti  di  cui
          all'articolo 3, comma 23, del citato decreto-legge  n.  119
          del 2018, l'ammontare complessivo  delle  somme  dovute  e'
          ripartito in nove rate, di cui la prima, di ammontare  pari
          al 30  per  cento,  scadente  il  30  novembre  2019  e  le
          restanti,  ciascuna  di  pari  importo,  scadenti   il   28
          febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre degli
          anni 2020 e 2021. Si applicano, a decorrere dal 1° dicembre
          2019, gli interessi al tasso del 2 per cento annuo.». 
              -Si riporta il testo del comma 57 dell'articolo 1 della
          legge  23  dicembre  2014,  n.  190  (Disposizioni  per  la
          formazione del bilancio annuale e pluriennale  dello  Stato
          (legge di stabilita' 2015), come modificato dalla  presente
          legge: 
              «Art. 1 
              Commi 1. - 56. Omissis. 
              57. Non possono avvalersi del regime forfetario: 
              a) le  persone  fisiche  che  si  avvalgono  di  regimi
          speciali ai fini dell'imposta  sul  valore  aggiunto  o  di
          regimi forfetari di determinazione del reddito; 
              b) i soggetti non residenti, ad eccezione di quelli che
          sono  residenti  in  uno  degli  Stati  membri  dell'Unione
          europea o in uno Stato aderente  all'Accordo  sullo  Spazio
          economico europeo  che  assicuri  un  adeguato  scambio  di
          informazioni e che producono  nel  territorio  dello  Stato
          italiano redditi che costituiscono almeno il 75  per  cento
          del reddito complessivamente prodotto; 
              c)  i  soggetti  che  in  via  esclusiva  o  prevalente
          effettuano cessioni di fabbricati o porzioni di fabbricato,
          di terreni edificabili di cui all'articolo 10, primo comma,
          numero 8), del decreto del Presidente della  Repubblica  26
          ottobre 1972, n. 633,  e  successive  modificazioni,  o  di
          mezzi di trasporto nuovi di cui all'articolo 53,  comma  1,
          del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427; 
              d)  gli   esercenti   attivita'   d'impresa,   arti   o
          professioni     che     partecipano,     contemporaneamente
          all'esercizio dell'attivita', a  societa'  di  persone,  ad
          associazioni o a imprese familiari di  cui  all'articolo  5
          del testo unico di cui  al  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ovvero che controllano
          direttamente o indirettamente  societa'  a  responsabilita'
          limitata  o  associazioni  in  partecipazione,   le   quali
          esercitano    attivita'    economiche    direttamente     o
          indirettamente  riconducibili   a   quelle   svolte   dagli
          esercenti attivita' d'impresa, arti o professioni; 
              d-bis)  le  persone  fisiche  la  cui   attivita'   sia
          esercitata  prevalentemente  nei  confronti  di  datori  di
          lavoro con i quali sono in corso rapporti di lavoro o erano
          intercorsi rapporti di lavoro nei  due  precedenti  periodi
          d'imposta, ovvero nei confronti di soggetti direttamente  o
          indirettamente riconducibili ai suddetti datori di  lavoro,
          ad esclusione dei soggetti che iniziano una nuova attivita'
          dopo aver svolto il periodo di pratica obbligatoria ai fini
          dell'esercizio di arti o professioni. 
              Omissis.».