Art. 11 
 
Adeguamento dei fondi destinati al trattamento  economico  accessorio
  del personale dipendente della pubblica amministrazione 
 
  1. In ordine all'incidenza sul trattamento accessorio delle risorse
derivanti  dalla  contrattazione   collettiva   nazionale   e   delle
assunzioni in deroga, il limite di cui all'articolo 23, comma 2,  del
decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, non opera con riferimento: 
  a) agli incrementi previsti, successivamente alla data  di  entrata
in vigore  del  medesimo  decreto  n.  75  del  2017,  dai  contratti
collettivi  nazionali  di  lavoro,  a  valere  sulle   disponibilita'
finanziarie di cui all'articolo 48 del decreto legislativo  30  marzo
2001, n. 165, e dagli analoghi provvedimenti negoziali riguardanti il
personale contrattualizzato in regime di diritto pubblico; 
  b) alle risorse previste da  specifiche  disposizioni  normative  a
copertura degli oneri del trattamento  economico  accessorio  per  le
assunzioni effettuate, in deroga alle facolta' assunzionali  vigenti,
successivamente all'entrata in vigore del citato articolo 23. 
  2. Le disposizioni di  cui  al  comma  1  si  applicano  anche  con
riferimento alle assunzioni effettuate utilizzando, anche per  quanto
riguarda il trattamento accessorio, le risorse  di  cui  all'articolo
20, comma 3, del decreto legislativo n. 75 del 2017. 
  (( 2-bis. Al fine di semplificare le procedure per la copertura dei
posti non riservati ai sensi dell'articolo 703, comma 1, lettera  c),
del codice dell'ordinamento militare, di cui al  decreto  legislativo
15 marzo 2010, n.  66,  e'  autorizzata  l'assunzione  degli  allievi
agenti della Polizia di Stato, nei limiti delle facolta' assunzionali
non soggette alle riserve di posti di cui  al  citato  articolo  703,
comma 1, lettera c), e nel limite massimo di  1.851  posti,  mediante
scorrimento della  graduatoria  della  prova  scritta  di  esame  del
concorso pubblico  per  l'assunzione  di  893  allievi  agenti  della
Polizia di Stato  bandito  con  decreto  del  Capo  della  Polizia  -
Direttore generale della  pubblica  sicurezza  del  18  maggio  2017,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4a serie speciale, n. 40 del  26
maggio 2017. L'Amministrazione della pubblica sicurezza procede  alle
predette assunzioni: 
  a) a valere sulle facolta' assunzionali previste per l'anno 2019 in
relazione alle cessazioni intervenute entro la data del  31  dicembre
2018 e nei limiti del relativo risparmio  di  spesa,  determinato  ai
sensi dell'articolo 66, commi 9-bis e 10, del decreto-legge 25 giugno
2008, n. 112, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  6  agosto
2008, n. 133; 
  b) limitatamente ai soggetti risultati idonei alla  relativa  prova
scritta d'esame e secondo  l'ordine  decrescente  del  voto  in  essa
conseguito, ferme restando le riserve  e  le  preferenze  applicabili
secondo la normativa vigente  alla  predetta  procedura  concorsuale,
purche' in possesso, alla data del 1° gennaio 2019, dei requisiti  di
cui all'articolo 6 del decreto del  Presidente  della  Repubblica  24
aprile 1982, n. 335, nel testo vigente alla data di entrata in vigore
della legge 30 dicembre 2018, n. 145, fatte salve le disposizioni  di
cui all'articolo 2049 del citato codice dell'ordinamento militare; 
  c) previa verifica dei requisiti di cui alla lettera  b),  mediante
convocazione degli interessati,  individuati  con  decreto  del  Capo
della Polizia -  Direttore  generale  della  pubblica  sicurezza,  in
relazione al numero dei posti  di  cui  al  presente  comma,  secondo
l'ordine determinato in applicazione delle disposizioni di  cui  alla
citata lettera b); 
  d) previo avvio a piu' corsi  di  formazione  di  cui  all'articolo
6-bis del citato decreto del Presidente della Repubblica n.  335  del
1982, ciascuno con propria decorrenza giuridica ed economica, secondo
le  disponibilita'  organizzative  e  logistiche  degli  istituti  di
istruzione dell'Amministrazione della pubblica sicurezza. 
  2-ter. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018,  n.  145,  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
  a) al comma 149, il secondo periodo e' soppresso; 
  b) al comma 151: 
  1) all'alinea, le parole: «pari a 7,5 milioni di euro per  ciascuna
delle annualita' del biennio 2019-2020 e a 20,5 milioni di euro» sono
sostituite dalle seguenti: «pari a 7 milioni  di  euro  per  ciascuna
delle annualita' del biennio 2019-2020 e a 18 milioni di euro»; 
  2) alla lettera a), le parole:  «quanto  a  5  milioni  di  euro  a
decorrere dal 2019» sono sostituite dalle  seguenti:  «quanto  a  4,5
milioni di euro per ciascuna delle annualita' del biennio 2019-2020 e
a 2,5 milioni di euro a decorrere dal 2021». 
  2-quater. All'articolo 26 del decreto legislativo 21  maggio  2018,
n. 53, sono apportate le seguenti modificazioni: 
  a) al comma 1, il secondo periodo e' sostituito dal  seguente:  «Le
disposizioni del predetto decreto continuano ad applicarsi sino al 30
giugno 2019»; 
  b) al comma 2, il primo periodo e'  sostituito  dal  seguente:  «Il
decreto del Ministro dell'interno 16 dicembre 2010, pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale n. 302  del  28  dicembre  2010,  cessa  di  avere
efficacia a decorrere dal 1° luglio 2019». 
  2-quinquies. All'articolo 1,  comma  441,  secondo  periodo,  della
legge 30 dicembre 2018,  n.  145,  le  parole:  «Previo  avvio  delle
rispettive procedure negoziali e di concertazione,»  sono  soppresse.
)) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              -Si  riporta  l'articolo  23,  comma  2,  del   Decreto
          Legislativo 25/05/2017, n. 75 (Modifiche e integrazioni  al
          decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ai  sensi  degli
          articoli 16, commi 1, lettera a), e 2, lettere b),  c),  d)
          ed e) e 17, comma 1, lettere a), c), e), f), g), h), l) m),
          n), o), q), r), s) e z), della legge 7 agosto 2015, n. 124,
          in  materia  di  riorganizzazione   delle   amministrazioni
          pubbliche) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 7  giugno
          2017, n. 130: 
              «Art. 23. Salario accessorio e sperimentazione 
              Omissis. 
              2. Nelle more di quanto previsto dal comma 1,  al  fine
          di  assicurare  la   semplificazione   amministrativa,   la
          valorizzazione  del  merito,  la  qualita'  dei  servizi  e
          garantire adeguati livelli di  efficienza  ed  economicita'
          dell'azione   amministrativa,   assicurando   al   contempo
          l'invarianza della spesa, a decorrere dal 1° gennaio  2017,
          l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente
          al trattamento accessorio del personale, anche  di  livello
          dirigenziale, di ciascuna delle  amministrazioni  pubbliche
          di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo  30
          marzo 2001, n. 165, non  puo'  superare  il  corrispondente
          importo determinato per  l'anno  2016.  A  decorrere  dalla
          predetta data l'articolo  1,  comma  236,  della  legge  28
          dicembre 2015, n. 208 e' abrogato. Per gli enti locali  che
          non  hanno  potuto   destinare   nell'anno   2016   risorse
          aggiuntive alla  contrattazione  integrativa  a  causa  del
          mancato rispetto del patto di stabilita' interno del  2015,
          l'ammontare complessivo  delle  risorse  di  cui  al  primo
          periodo  del  presente   comma   non   puo'   superare   il
          corrispondente importo determinato per l'anno 2015, ridotto
          in misura proporzionale alla  riduzione  del  personale  in
          servizio nell'anno 2016.». 
              -Si  riporta   l'articolo   48   del   citato   Decreto
          Legislativo n. 165 del 2001: 
              «Art. 48. Disponibilita' destinate alla  contrattazione
          collettiva nelle amministrazioni  pubbliche  e  verifica  (
          Art. 52 del D.Lgs n. 29 del  1993,  come  sostituito  prima
          dall'art. 19 del D.Lgs n. 470 del 1993 e  poi  dall'art.  5
          del D.Lgs n. 396  del  1997  e  successivamente  modificato
          dall'art. 14, commi da 2 a 4 del D.Lgs n. 387 del 1998) 
              1.  Il  Ministero  dell'economia   e   delle   finanze,
          quantifica, in coerenza  con  i  parametri  previsti  dagli
          strumenti  di  programmazione  e   di   bilancio   di   cui
          all'articolo 1-bis della legge 5  agosto  1978,  n.  468  e
          successive modificazioni e integrazioni, l'onere  derivante
          dalla contrattazione  collettiva  nazionale  a  carico  del
          bilancio dello Stato con apposita norma da  inserire  nella
          legge finanziaria ai sensi dell'articolo 11 della  legge  5
          agosto  1978,  n.  468,  e  successive   modificazioni   ed
          integrazioni.  Allo  stesso  modo  sono   determinati   gli
          eventuali oneri aggiuntivi  a  carico  del  bilancio  dello
          Stato   per    la    contrattazione    integrativa    delle
          amministrazioni dello Stato di cui all'articolo  40,  comma
          3-bis. 
              2. Per le amministrazioni di cui all'articolo 41, comma
          2, nonche' per le universita' italiane, gli  enti  pubblici
          non economici e gli enti e le istituzioni di  ricerca,  ivi
          compresi gli enti e le amministrazioni di cui  all'articolo
          70, comma  4,  gli  oneri  derivanti  dalla  contrattazione
          collettiva  nazionale  sono  determinati   a   carico   dei
          rispettivi bilanci nel  rispetto  dell'articolo  40,  comma
          3-quinquies. Le risorse per gli incrementi retributivi  per
          il  rinnovo  dei  contratti  collettivi   nazionali   delle
          amministrazioni regionali, locali e degli enti del Servizio
          sanitario nazionale sono definite dal Governo, nel rispetto
          dei vincoli di bilancio,  del  patto  di  stabilita'  e  di
          analoghi strumenti  di  contenimento  della  spesa,  previa
          consultazione    con    le    rispettive     rappresentanze
          istituzionali del sistema delle autonomie. 
              3. I contratti collettivi sono corredati  da  prospetti
          contenenti   la   quantificazione   degli   oneri   nonche'
          l'indicazione  della  copertura  complessiva  per  l'intero
          periodo di validita' contrattuale, prevedendo con  apposite
          clausole la possibilita' di prorogare l'efficacia temporale
          del contratto ovvero di sospenderne l'esecuzione parziale o
          totale in caso  di  accertata  esorbitanza  dai  limiti  di
          spesa. 
              4. La spesa posta a carico del bilancio dello Stato  e'
          iscritta in apposito fondo dello stato  di  previsione  del
          Ministero  dell'economia  e  delle   finanze   in   ragione
          dell'ammontare complessivo. In  esito  alla  sottoscrizione
          dei   singoli   contratti   di   comparto,   il   Ministero
          dell'economia e delle finanze e' autorizzato  a  ripartire,
          con propri decreti, le somme destinate a  ciascun  comparto
          mediante  assegnazione  diretta  a  favore  dei  competenti
          capitoli di bilancio, anche di nuova  istituzione,  per  il
          personale  dell'amministrazione  statale,  ovvero  mediante
          trasferimento ai bilanci delle amministrazioni  autonome  e
          degli enti in  favore  dei  quali  sia  previsto  l'apporto
          finanziario dello Stato a copertura dei relativi oneri. Per
          le  amministrazioni  diverse  dalle  amministrazioni  dello
          Stato e per gli altri  enti  cui  si  applica  il  presente
          decreto, l'autorizzazione di spesa relativa al rinnovo  dei
          contratti collettivi e' disposta nelle stesse forme con cui
          vengono approvati i bilanci, con distinta  indicazione  dei
          mezzi di copertura. 
              5. Le somme provenienti dai  trasferimenti  di  cui  al
          comma 4 devono trovare specifica allocazione nelle  entrate
          dei bilanci delle amministrazioni ed enti beneficiari,  per
          essere  assegnate  ai  pertinenti  capitoli  di  spesa  dei
          medesimi bilanci. I relativi stanziamenti  sia  in  entrata
          che in uscita non possono essere incrementati  se  non  con
          apposita autorizzazione legislativa. 
              6. 
              7. Ferme restando le disposizioni di cui  al  titolo  V
          del presente decreto, la Corte dei conti, anche  nelle  sue
          articolazioni    regionali    di    controllo,     verifica
          periodicamente gli andamenti della spesa per  il  personale
          delle pubbliche amministrazioni, utilizzando,  per  ciascun
          comparto, insiemi significativi di amministrazioni.  A  tal
          fine, la Corte dei conti  puo'  avvalersi,  oltre  che  dei
          servizi di controllo interno o nuclei  di  valutazione,  di
          esperti designati a sua  richiesta  da  amministrazioni  ed
          enti pubblici.». 
              -  Per   l'articolo   23,   del   Decreto   Legislativo
          25/05/2017, n. 75, si vedano le note all'articolo 11. 
              - Si riporta l'articolo 20, comma 3, del citato Decreto
          Legislativo n. 75 del 2017: 
              «Art. 20. Superamento del  precariato  nelle  pubbliche
          amministrazioni 
              Omissis. 
              3. Ferme restando le norme di contenimento della  spesa
          di personale, le pubbliche  amministrazioni,  nel  triennio
          2018-2020, ai soli fini di cui ai  commi  1  e  2,  possono
          elevare gli ordinari limiti finanziari per le assunzioni  a
          tempo indeterminato previsti dalle norme vigenti, al  netto
          delle   risorse   destinate   alle   assunzioni   a   tempo
          indeterminato per reclutamento tramite  concorso  pubblico,
          utilizzando a tal fine le risorse previste per i  contratti
          di  lavoro  flessibile,  nei  limiti  di   spesa   di   cui
          all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010,
          n. 78, convertito dalla  legge  20  luglio  2010,  n.  122,
          calcolate in misura corrispondente al loro ammontare  medio
          nel  triennio  2015-2017  a  condizione  che  le   medesime
          amministrazioni siano in grado di  sostenere  a  regime  la
          relativa spesa di  personale  previa  certificazione  della
          sussistenza delle correlate risorse  finanziarie  da  parte
          dell'organo  di  controllo  interno  di  cui   all'articolo
          40-bis, comma 1, e che  prevedano  nei  propri  bilanci  la
          contestuale e definitiva riduzione di tale valore di  spesa
          utilizzato per le  assunzioni  a  tempo  indeterminato  dal
          tetto di cui al predetto articolo 9, comma 28.». 
              - Si riporta il testo vigente degli articoli 703 e 2049
          del decreto  legislativo  15  marzo  2010,  n.  66  (Codice
          dell'ordinamento  militare),  pubblicato   nella   Gazzetta
          Ufficiale 8 maggio 2010, n. 106, S.O.: 
              «Art. 703. Concorsi nelle carriere iniziali delle Forze
          di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. 
              1. Nei concorsi  relativi  all'accesso  nelle  carriere
          iniziali dei seguenti Corpi e nell'Arma dei carabinieri, le
          riserve di posti per i volontari in ferma  prefissata  sono
          cosi determinate: 
              a) Arma dei carabinieri: 70 per cento; 
              b) Corpo della Guardia di Finanza: 70 per cento; 
              c) Polizia di Stato: 45 per cento; 
              d) Corpo di polizia penitenziaria: 60 per cento; 
              e) Corpo nazionale dei vigili del fuoco: 45 per cento; 
              f). 
              1-bis.  I  posti  riservati  di   cui   al   comma   1,
          eventualmente non ricoperti per insufficienza di  candidati
          idonei, sono devoluti in aggiunta ai restanti posti messi a
          concorso. 
              2. Le riserve di posti di cui al comma  1  non  operano
          nei confronti dei volontari in rafferma biennale. 
              3. Con decreto  interministeriale  del  Ministro  della
          difesa  e  dei  Ministri  interessati  sono  stabilite   le
          modalita' attuative riguardanti l'immissione dei  volontari
          nelle carriere iniziali delle Forze di polizia e del  Corpo
          nazionale dei vigili del fuoco.» 
              «Art. 2049.  Elevazione  del  limite  di  eta'  per  la
          partecipazione ai concorsi pubblici 
              1. Per la partecipazione ai pubblici concorsi il limite
          massimo di eta' richiesto e' elevato  di  un  periodo  pari
          all'effettivo servizio prestato, comunque non  superiore  a
          tre anni, per  i  cittadini  che  hanno  prestato  servizio
          militare. 
              2. Si applica il comma 3 dell'articolo 2050.». 
              -Si riporta il testo vigente  dell'articolo  66,  commi
          9-bis e 10, del decreto  legge  25  giugno  2008,  n.  112,
          convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, «Disposizioni
          urgenti per lo sviluppo economico, la  semplificazione,  la
          competitivita', la stabilizzazione della finanza pubblica e
          la  perequazione  tributaria»,  pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale 25 giugno 2008, n. 147, S.O.: 
              «Art. 66. Turn over 
              Omisis. 
              9-bis. Per gli anni 2010 e 2011 i Corpi di polizia e il
          Corpo nazionale dei vigili  del  fuoco  possono  procedere,
          secondo le modalita' di cui al comma 10, ad  assunzioni  di
          personale  a  tempo  indeterminato,  nel   limite   di   un
          contingente di personale complessivamente corrispondente  a
          una spesa pari a quella relativa al personale  cessato  dal
          servizio nel corso dell'anno precedente e per un numero  di
          unita' non superiore a  quelle  cessate  dal  servizio  nel
          corso   dell'anno   precedente.   La   predetta    facolta'
          assunzionale e' fissata nella misura del  venti  per  cento
          per  il  triennio  2012-2014,  del  cinquanta   per   cento
          nell'anno 2015 e del cento per cento a decorrere  dall'anno
          2016. 
              10. Le assunzioni di cui ai commi 3,  5,  7  e  9  sono
          autorizzate secondo le modalita' di  cui  all'articolo  35,
          comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001,  n.  165  e
          successive   modificazioni,    previa    richiesta    delle
          amministrazioni   interessate,   corredata   da   analitica
          dimostrazione   delle   cessazioni    avvenute    nell'anno
          precedente    e    delle     conseguenti     economie     e
          dall'individuazione  delle  unita'  da   assumere   e   dei
          correlati  oneri,  asseverate  dai   relativi   organi   di
          controllo.». 
              -Si riporta il testo vigente degli articoli 6  e  6-bis
          del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982,
          n. 335 (Ordinamento del personale della  Polizia  di  Stato
          che espleta funzioni di polizia), pubblicato nella Gazzetta
          Ufficiale 10 giugno 1982, n. 158, S.O.: 
              «Art. 6. Nomina ad agente. 
              1.  L'assunzione  degli  agenti  di   polizia   avviene
          mediante pubblico concorso, al quale possono partecipare  i
          cittadini italiani in possesso dei seguenti requisiti: 
              a) godimento dei diritti politici; 
              b) eta' non superiore a  ventisei  anni  stabilita  dal
          regolamento adottato ai sensi  dell'articolo  3,  comma  6,
          della legge 15 maggio 1997, n. 127, fatte salve le  deroghe
          di cui al predetto regolamento; 
              c)  efficienza   e   idoneita'   fisica,   psichica   e
          attitudinale al servizio di polizia,  secondo  i  requisiti
          stabiliti con regolamento  del  Ministro  dell'interno,  da
          emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge  23
          agosto 1988, n. 400; 
              d) diploma di istruzione secondaria  di  secondo  grado
          che consente l'iscrizione ai corsi per il conseguimento del
          diploma universitario; 
              e)  qualita'  morali  e  di  condotta  previste   dalle
          disposizioni di cui all'articolo 26 della legge 1  febbraio
          1989, n. 53. 
              1-bis. In deroga a quanto previsto dal comma 1, lettera
          d),  per  l'accesso  ai   gruppi   sportivi   «Polizia   di
          Stato-Fiamme Oro» e' sufficiente il possesso del diploma di
          istruzione secondaria di primo grado. 
              2. Al concorso non sono ammessi coloro che  sono  stati
          espulsi  dalle  forze  armate,   dai   corpi   militarmente
          organizzati o destituiti  da  pubblici  uffici,  che  hanno
          riportato condanna a pena detentiva per delitti non colposi
          o sono stati sottoposti a misura di prevenzione. 
              3. Sono fatte salve  le  disposizioni  di  legge  o  di
          regolamento relative all'immissione nel ruolo degli  agenti
          di Polizia di Stato del personale assunto  ai  sensi  della
          legge 8 luglio 1980, n. 343,  dell'articolo  3,  comma  65,
          della legge 24 dicembre 1993, n. 537,  e  dell'articolo  6,
          comma  4,  della  legge  31   marzo   2000,   n.   78.   Le
          specializzazioni   conseguite   nella   forza   armata   di
          provenienza  sono  riconosciute  valide,  purche'  previste
          nell'ordinamento della Polizia di Stato. I  posti  che  non
          vengono coperti con i reclutamenti  previsti  dal  presente
          comma sono attribuiti agli altri aspiranti al  reclutamento
          di cui ai commi precedenti. 
              4. I vincitori delle procedure di reclutamento  ammessi
          al corso di formazione sono nominati allievi di polizia. 
              5. Possono  essere  inoltre  nominati  allievi  agenti,
          nell'ambito  delle  vacanze  disponibili,  ed   ammessi   a
          frequentare il primo corso di formazione utile, il  coniuge
          ed i figli superstiti, nonche' i  fratelli,  qualora  unici
          superstiti,  degli  appartenenti  alle  Forze  di   Polizia
          deceduti o resi permanentemente invalidi al  servizio,  con
          invalidita'  non  inferiore  all'ottanta  per  cento  della
          capacita' lavorativa, a causa di azioni  criminose  di  cui
          all'articolo 82, comma 1, della legge 23 dicembre 2000,  n.
          388, ovvero per  effetto  di  ferite  o  lesioni  riportate
          nell'espletamento di  servizi  di  polizia  o  di  soccorso
          pubblico i quali ne facciano richiesta,  purche'  siano  in
          possesso dei requisiti di cui al comma 1, e non si  trovino
          nelle condizioni di cui al comma 2. 
              6. Le disposizioni di cui  al  comma  5  si  applicano,
          altresi', al coniuge ed ai  figli  superstiti,  nonche'  ai
          fratelli, qualora unici superstiti, degli appartenenti alle
          Forze di Polizia deceduti o resi  permanentemente  invalidi
          al servizio, con invalidita' non inferiore all'ottanta  per
          cento della capacita' lavorativa, per effetto di  ferite  o
          lesioni    riportate    nell'espletamento    di    missioni
          internazionali di pace. 
              7.  Con  decreto  del  capo   della   polizia-direttore
          generale  della  pubblica  sicurezza  sono   stabilite   le
          modalita'  di  svolgimento  del  concorso  e  delle   altre
          procedure   di   reclutamento,   la   composizione    della
          commissione esaminatrice e le modalita' di formazione della
          graduatoria finale. 
              Art. 6-bis. Corsi di formazione per allievi agenti. 
              1. Gli allievi agenti di polizia frequentano  un  corso
          di formazione della durata di dodici mesi, di cui il  primo
          semestre finalizzato alla nomina ad agente in prova  ed  il
          secondo semestre al completamento del periodo di formazione
          presso  gli  istituti  di  istruzione  e   all'applicazione
          pratica presso reparti o uffici della Polizia di Stato. 
              2. Durante il primo semestre del corso di cui al  comma
          1, i frequentatori svolgono le attivita' previste dal piano
          di studio e non possono  essere  impiegati  in  servizi  di
          istituto, salvo  i  servizi  di  rappresentanza,  parata  e
          d'onore.  Al  termine  del  primo  semestre  di  corso   il
          direttore della scuola esprime il giudizio di idoneita'  al
          servizio di polizia secondo le modalita' stabilite  con  il
          decreto del capo della polizia - direttore  generale  della
          pubblica  sicurezza  di  cui  al  comma  7.   Gli   allievi
          riconosciuti  idonei  sono  nominati   agenti   in   prova,
          acquisiscono la qualifica di agente di pubblica sicurezza e
          di  agente  di   polizia   giudiziaria   e   sono   avviati
          all'espletamento delle attivita' del secondo semestre. 
              3. In deroga a quanto previsto dal comma 1, gli allievi
          agenti   destinati   ai   gruppi   sportivi   «Polizia   di
          Stato-Fiamme Oro», conseguita la nomina ad agente in prova,
          svolgono il secondo semestre di formazione ed  applicazione
          pratica presso il gruppo sportivo  ove  sono  assegnati  in
          relazione alla specialita' di appartenenza. 
              4. Durante la  prima  fase  del  secondo  semestre  gli
          agenti  in  prova  permangono  presso   gli   istituti   di
          istruzione per attendere alle attivita' previste dal  piano
          di studio, ferma restando la possibilita'  di  impiego  nei
          soli servizi di cui al comma 2. Gli stessi, al  termine  di
          tale fase, completate e superate  tutte  le  prove  d'esame
          stabilite dal decreto del capo della  polizia  -  direttore
          generale della pubblica sicurezza di  cui  al  comma  7  ed
          ottenuta  la  conferma  del  giudizio  di  idoneita',  sono
          assegnati agli uffici dell'amministrazione  della  pubblica
          sicurezza ove svolgono un periodo di applicazione pratica. 
              5. Al termine del periodo di applicazione pratica,  gli
          agenti in prova conseguono la nomina ad agente di  polizia,
          tenuto conto della  relazione  favorevole  del  funzionario
          responsabile del reparto o  dell'ufficio  presso  cui  sono
          applicati. Essi prestano  giuramento  e  sono  immessi  nel
          ruolo secondo la graduatoria finale degli esami. 
              6. Gli agenti in prova sono ammessi a ripetere, per una
          sola volta, il periodo  di  applicazione  pratica,  ove  la
          relazione di cui al comma 5 non sia favorevole. 
              7. Con decreto  del  capo  della  polizia  -  direttore
          generale  della  pubblica  sicurezza  sono   stabiliti   le
          modalita'  di  svolgimento  e  la  durata  dei  periodi  di
          formazione e di applicazione  pratica,  comprese  le  prove
          d'esame, nonche' i criteri per la formazione dei giudizi di
          idoneita', le modalita' di composizione  delle  commissioni
          esaminatrici delle prove d'esame e i criteri di  formazione
          della graduatoria finale del corso.». 
              -Si riporta il testo  vigente  dell'articolo  1,  commi
          149, 151 e 441, della citata legge  30  dicembre  2018,  n.
          145, come modificato dal presente decreto: 
              «149. Al fine di incentivare le maggiori attivita' rese
          in  particolare  nel  settore  della   depenalizzazione   e
          dell'immigrazione dal personale dell'amministrazione civile
          dell'Interno, il fondo  risorse  decentrate  del  personale
          contrattualizzato  non  dirigente  e'  incrementato  di   7
          milioni di euro per ciascuna delle annualita'  del  biennio
          2019-2020 e di 18 milioni di  euro  a  decorrere  dall'anno
          2021.» 
              «151. All'onere di cui al comma 149, pari a  7  milioni
          di euro per ciascuna delle annualita' del biennio 2019-2020
          e a 18 milioni di  euro  a  decorrere  dall'anno  2021,  si
          provvede: 
              a) quanto a 4,5 milioni  di  euro  per  ciascuna  delle
          annualita' del biennio 2019-2020 e a 2,5 milioni di euro  a
          decorrere dal 2021, mediante corrispondente  riduzione  del
          fondo di cui all'articolo  23,  comma  1,  della  legge  27
          dicembre 2002, n. 289; 
              b) quanto a 2,5 milioni di euro a decorrere  dal  2019,
          mediante riduzione delle spese  relative  ai  compensi  per
          lavoro  straordinario  del  personale  dell'amministrazione
          civile dell'Interno del programma  «Contrasto  al  crimine,
          tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica » nell'ambito
          della  missione  «Ordine  pubblico  e  sicurezza   »,   del
          programma «Servizi e affari generali per le amministrazioni
          di  competenza  »  nell'ambito  della   missione   «Servizi
          istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche  »
          e  del  programma  «Prevenzione  dal  rischio  e   soccorso
          pubblico » nell'ambito della missione «Soccorso  civile  ».
          E' conseguentemente rideterminato in riduzione il limite di
          spesa di cui all'articolo 23 del decreto legislativo n.  75
          del 2017; 
              c) quanto a 13 milioni di euro a  decorrere  dal  2021,
          mediante riduzione del  fondo  di  cui  al  comma  748  del
          presente articolo. 
              441. Fermo restando  quanto  previsto  dal  comma  440,
          lettera a), in relazione alla specificita' della funzione e
          del ruolo del personale di cui al  decreto  legislativo  12
          maggio 1995, n. 195, e al decreto  legislativo  13  ottobre
          2005, n. 217, a valere sulle risorse di cui al  comma  436,
          l'importo di 210 milioni di  euro  puo'  essere  destinato,
          nell'ambito dei rispettivi provvedimenti negoziali relativi
          al  triennio  2019-2021,  alla  disciplina  degli  istituti
          normativi  nonche'  ai  trattamenti  economici   accessori,
          privilegiando quelli finalizzati a valorizzare i servizi di
          natura operativa di ciascuna amministrazione.  In  caso  di
          mancato   perfezionamento   dei   predetti    provvedimenti
          negoziali alla data del 30 giugno di  ciascuno  degli  anni
          2019, 2020 e  2021,  l'importo  annuale  di  cui  al  primo
          periodo  e'  destinato,  con  decreto  del  Presidente  del
          Consiglio dei ministri, su proposta  dei  Ministri  per  la
          pubblica amministrazione e dell'economia e  delle  finanze,
          sentiti i  Ministri  dell'interno,  della  difesa  e  della
          giustizia, all'incremento delle risorse  dei  fondi  per  i
          servizi   istituzionali   del   personale   del    comparto
          sicurezza-difesa e dei fondi per il trattamento  accessorio
          del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, con
          successivo   riassorbimento   nell'ambito   dei    benefici
          economici relativi al triennio 2019-2021.». 
              -Si riporta  il  testo  vigente  dell'articolo  26  del
          decreto legislativo 21 maggio 2018, n. 53 (Attuazione della
          direttiva  (UE)  2016/681  del  Parlamento  europeo  e  del
          Consiglio, del 27 aprile 2016, sull'uso dei dati del codice
          di prenotazione (PNR) a fini di prevenzione,  accertamento,
          indagine  e  azione  penale  nei  confronti  dei  reati  di
          terrorismo e dei reati gravi e disciplina dell'obbligo  per
          i vettori  di  comunicare  i  dati  relativi  alle  persone
          trasportate in attuazione della  direttiva  2004/82/CE  del
          Consiglio del 29 aprile 2004), come modificato dal presente
          decreto: 
              «Art. 26. Disposizioni transitorie e finali 
              1. Il decreto legislativo 2 agosto  2007,  n.  144,  e'
          abrogato. Le disposizioni del predetto  decreto  continuano
          ad applicarsi sino al 30 giugno 2019. 
              2. Il decreto del  Ministro  dell'interno  16  dicembre
          2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  n.  302  del  28
          dicembre 2010, cessa di avere efficacia a decorrere dal  1°
          luglio 2019. Dalla medesima data il Border  Control  System
          Italia (BCS) cessa la propria operativita' e i  riferimenti
          allo stesso, ovunque presenti, si intendono sostituiti  dai
          riferimenti al Sistema Informativo di cui all'articolo 4. 
          3. Il Dipartimento della  Pubblica  Sicurezza  provvede  ad
          effettuare il monitoraggio della congruita'  delle  risorse
          finanziarie  destinate  alla  realizzazione   del   Sistema
          Informativo nonche', a partire  dall'esercizio  finanziario
          2019, di quelle destinate al funzionamento dello stesso.».