(( Art. 11 bis 
 
           Misure di semplificazione in materia contabile 
                     in favore degli enti locali 
 
  1.  Nelle  more   della   conclusione   dei   lavori   del   tavolo
tecnico-politico  per  la  redazione  di  linee   guida   finalizzate
all'avvio di un percorso di revisione organica  della  disciplina  in
materia di ordinamento delle province e delle  citta'  metropolitane,
al superamento dell'obbligo di gestione associata  delle  funzioni  e
alla semplificazione degli oneri amministrativi e contabili a  carico
dei comuni, soprattutto di piccole dimensioni, di cui all'articolo 1,
comma 2-ter, del decreto-legge 25 luglio 2018, n. 91, convertito, con
modificazioni, dalla legge 21 settembre 2018, n. 108, all'articolo 1,
comma 1120, lettera a), della legge 27  dicembre  2017,  n.  205,  le
parole: «30  giugno  2019»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «  31
dicembre 2019 ». 
  2. Fermo restando  quanto  previsto  dai  commi  557-quater  e  562
dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296,  per  i  comuni
privi di posizioni dirigenziali, il limite previsto dall'articolo 23,
comma 2, del decreto legislativo  25  maggio  2017,  n.  75,  non  si
applica  al  trattamento  accessorio  dei   titolari   di   posizione
organizzativa di cui  agli  articoli  13  e  seguenti  del  contratto
collettivo nazionale di  lavoro  (CCNL)  relativo  al  personale  del
comparto funzioni  locali  -  Triennio  2016-2018,  limitatamente  al
differenziale tra gli importi delle retribuzioni di  posizione  e  di
risultato gia' attribuiti alla data di entrata in vigore del predetto
CCNL  e  l'eventuale  maggiore  valore  delle  medesime  retribuzioni
successivamente stabilito dagli enti ai sensi dell'articolo 15, commi
2  e  3,  del  medesimo  CCNL,  attribuito  a  valere  sui   risparmi
conseguenti all'utilizzo parziale delle risorse  che  possono  essere
destinate alle assunzioni di personale a tempo indeterminato che sono
contestualmente ridotte del corrispondente valore finanziario. 
  3. E' costituito presso il Ministero dell'economia e delle  finanze
un   tavolo   tecnico-politico   cui    partecipano    rappresentanti
dell'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI) e tecnici  dei
Dipartimenti del tesoro e della Ragioneria generale dello  Stato  del
Ministero dell'economia e delle finanze, nonche' del Dipartimento per
gli affari interni e  territoriali  del  Ministero  dell'interno,  da
individuare entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore  della
legge  di  conversione  del  presente  decreto,  con  il  compito  di
formulare proposte per la ristrutturazione, senza  nuovi  o  maggiori
oneri per la finanza pubblica, del debito gravante sugli enti  locali
in  considerazione  della  durata   delle   posizioni   debitorie   e
dell'andamento dei tassi  correntemente  praticati  nel  mercato  del
credito rivolto agli enti locali. Ai partecipanti al tavolo di cui al
presente comma non  spettano  gettoni  di  presenza  o  emolumenti  a
qualsiasi titolo dovuti, ne' rimborsi spese. 
  4. Al primo periodo del comma 866 dell'articolo 1  della  legge  27
dicembre 2017, n. 205, le parole: «Per gli anni  dal  2018  al  2020»
sono soppresse. 
  5. All'articolo  4  del  decreto-legge  24  giugno  2016,  n.  113,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160,  il
comma 2 e' sostituito dal seguente: 
  «2.  I  comuni  di  cui  al  comma  1   comunicano   al   Ministero
dell'interno,  entro  il  termine  perentorio  di   quindici   giorni
successivi alla data di entrata in vigore della legge di  conversione
del presente decreto per l'anno 2016, entro il 31 marzo per  ciascuno
degli anni dal 2017 al 2018, ed entro il 20 dicembre 2019 per  l'anno
2019, la sussistenza della fattispecie di cui al comma 1, ivi incluse
le richieste non soddisfatte negli  anni  precedenti,  con  modalita'
telematiche individuate dal Ministero dell'interno. Le richieste sono
soddisfatte per l'intero importo. La ripartizione del  Fondo  avviene
con decreto del Presidente del Consiglio dei  ministri,  su  proposta
del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro  dell'economia
e delle finanze, sentita  la  Conferenza  Stato-citta'  ed  autonomie
locali, da adottare entro novanta giorni dal termine di  invio  delle
richieste.  Nel  caso  in  cui  l'ammontare  delle  richieste  superi
l'ammontare  annuo  complessivamente  assegnato,  le   risorse   sono
attribuite proporzionalmente». 
  6.  I  comuni,  le  province  e  le  citta'  metropolitane  possono
ripartire  l'eventuale  disavanzo,  conseguente   all'operazione   di
stralcio dei crediti fino a 1.000 euro  affidati  agli  agenti  della
riscossione prevista dall'articolo 4  del  decreto-legge  23  ottobre
2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17  dicembre
2018, n. 136, in un numero massimo  di  cinque  annualita'  in  quote
costanti. L'importo del disavanzo ripianabile in cinque anni non puo'
essere superiore alla sommatoria dei residui  attivi  cancellati  per
effetto dell'operazione di stralcio al netto  dell'accantonamento  al
fondo   crediti   di   dubbia   esigibilita'   nel    risultato    di
amministrazione. 
  7. Al comma 855 dell'articolo 1 della legge 30  dicembre  2018,  n.
145, le  parole:  «entro  il  termine  del  15  dicembre  2019»  sono
sostituite dalle seguenti: «entro il termine del 30 dicembre 2019». 
  8. Dopo il comma 895 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre  2018,
n. 145, sono inseriti i seguenti: 
  «895-bis. A titolo di ristoro del gettito non piu' acquisibile  dai
comuni a seguito dell'introduzione della TASI di  cui  al  comma  639
dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147,  e'  attribuito
ai comuni interessati un contributo complessivo  di  110  milioni  di
euro  per  l'anno  2019,  da  ripartire  con  decreto  del  Ministero
dell'interno, di concerto con  il  Ministero  dell'economia  e  delle
finanze,  previa  intesa  in  sede  di  Conferenza  Stato-citta'   ed
autonomie locali, da emanare entro il 30 aprile 2019, in  proporzione
al peso del contributo di ciascun ente di cui alla tabella B allegata
al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10  marzo  2017,
pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale  n.  123
del 29 maggio 2017. 
  895-ter. All'onere di cui al comma 895- bis, pari a 110 milioni  di
euro per l'anno 2019, si provvede: 
  a) quanto a 90 milioni di euro, mediante  corrispondente  riduzione
del Fondo di cui all'articolo 1, comma 255; 
  b) quanto a 10 milioni di euro, mediante  corrispondente  riduzione
del Fondo per interventi strutturali di politica  economica,  di  cui
all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307; 
  c) quanto a 10 milioni di euro, mediante  corrispondente  riduzione
del fondo derivante dal riaccertamento dei residui passivi  ai  sensi
dell'articolo 49, comma 2, lettera a), del  decreto-legge  24  aprile
2014, n. 66, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  23  giugno
2014, n.  89,  iscritto  nello  stato  di  previsione  del  Ministero
dell'economia e delle finanze». 
  9.  Nelle  more  dell'intesa  di  cui  al  punto   5   dell'accordo
sottoscritto il 30 gennaio 2018 tra il Presidente del  Consiglio  dei
ministri, il Ministro dell'economia e delle finanze e  il  Presidente
della regione Friuli Venezia Giulia, il fondo di cui all'articolo  1,
comma 748, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e' integrato di 71,8
milioni di euro per l'anno 2019 e di 86,1 milioni di euro a decorrere
dall'anno  2020,  mediante  corrispondente  utilizzo  delle  maggiori
entrate derivanti dai commi da 11 a 15. 
  10. All'articolo 1 della legge  30  dicembre  2018,  n.  145,  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
  a) al comma 126, le parole: «31 gennaio 2019» sono sostituite dalle
seguenti: «15  marzo  2019»,  le  parole:  «20  febbraio  2019»  sono
sostituite dalle seguenti: «31 marzo 2019» e  le  parole:  «10  marzo
2019» sono sostituite dalle seguenti: «15 aprile 2019»; 
  b) ai commi 824 e 842,  le  parole:  «dai  commi  98  e  126»  sono
sostituite dalle seguenti: «dal comma 98»; 
  c) al comma 875, le parole: «31 gennaio 2019» sono sostituite dalle
seguenti: «15 marzo 2019». 
  11.  Se  un   soggetto   passivo   facilita,   tramite   l'uso   di
un'interfaccia   elettronica   quale   un   mercato   virtuale,   una
piattaforma, un portale o mezzi analoghi, le vendite  a  distanza  di
telefoni cellulari, console da gioco, tablet PC e  laptop,  importati
da territori terzi o Paesi terzi, di valore intrinseco non  superiore
a euro 150,  si  considera  che  lo  stesso  soggetto  passivo  abbia
ricevuto e ceduto detti beni. 
  12.  Se  un   soggetto   passivo   facilita,   tramite   l'uso   di
un'interfaccia   elettronica   quale   un   mercato   virtuale,   una
piattaforma, un portale o mezzi analoghi,  le  cessioni  di  telefoni
cellulari,  console  da  gioco,  tablet  PC  e   laptop,   effettuate
nell'Unione europea da un soggetto passivo non stabilito  nell'Unione
europea a una persona che non e' un soggetto  passivo,  si  considera
che lo  stesso  soggetto  passivo  che  facilita  la  cessione  abbia
ricevuto e ceduto detti beni. 
  13. Ai fini dell'applicazione dei commi 11 e 12, si presume che  la
persona che vende i beni tramite  l'interfaccia  elettronica  sia  un
soggetto passivo e la persona che  acquista  tali  beni  non  sia  un
soggetto passivo. 
  14. Il soggetto passivo che facilita le vendite a distanza ai sensi
dei commi 11 e 12 e' tenuto a conservare la documentazione relativa a
tali vendite. Tale documentazione deve  essere  dettagliata  in  modo
sufficiente da consentire alle amministrazioni  fiscali  degli  Stati
membri dell'Unione europea in cui tali cessioni  sono  imponibili  di
verificare che l'IVA sia stata contabilizzata in modo corretto, deve,
su richiesta, essere messa a disposizione per via  elettronica  degli
Stati membri interessati e deve essere conservata per un  periodo  di
dieci anni a partire dal 31 dicembre dell'anno in cui l'operazione e'
stata effettuata. 
  15. Il soggetto passivo che facilita le vendite a distanza ai sensi
dei commi 11 e 12 e' tenuto a designare un intermediario  che  agisce
in suo nome e per suo conto, se stabilito in un Paese  con  il  quale
l'Italia non ha concluso un accordo di assistenza reciproca. 
  16. Il comma 895 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre  2018,  n.
145, e' abrogato. 
  17. Al fine di potenziare ulteriormente gli interventi  in  materia
di sicurezza urbana per  la  realizzazione  degli  obiettivi  di  cui
all'articolo 5, comma 2, lettera a), del  decreto-legge  20  febbraio
2017, n. 14, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  18  aprile
2017, n. 48, con riferimento all'installazione, da parte dei  comuni,
di sistemi di videosorveglianza, l'autorizzazione  di  spesa  di  cui
all'articolo 5, comma 2-ter, del citato decreto-legge n. 14 del  2017
e' incrementata di 20 milioni di euro per l'anno 2019. 
  18. All'onere di cui al comma  17  si  provvede  mediante  utilizzo
delle risorse iscritte, per l'anno 2019, nel fondo per il federalismo
amministrativo di parte corrente, di cui alla legge 15 marzo 1997, n.
59, dello stato di previsione del Ministero dell'interno. Il Ministro
dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. 
  19. Con decreto del  Ministro  dell'interno,  di  concerto  con  il
Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 31 marzo
di ciascun  anno  di  riferimento,  sono  definite  le  modalita'  di
presentazione delle richieste da parte dei comuni interessati nonche'
i criteri di ripartizione delle ulteriori risorse di cui al  comma  1
dell'articolo 35-quinquies del decreto-legge 4 ottobre 2018, n.  113,
convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2018, n.  132,
relativamente agli anni 2020, 2021 e 2022. )) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              -Si riporta il testo  vigente  dell'articolo  1,  comma
          2-ter, del decreto legge 25 luglio 2018, n. 91, convertito,
          con modificazioni, dalla legge 21 settembre  2018,  n.  108
          (Proroga di termini previsti da disposizioni  legislative),
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 25 luglio 2018, n. 171: 
              «Art.  1.  Proroga  di  termini  in  materia  di   enti
          territoriali 
              Omissis. 
              2-ter. Entro sessanta giorni dalla data di  entrata  in
          vigore della legge di conversione del presente  decreto  e'
          istituito, presso la Conferenza Stato-citta'  ed  autonomie
          locali, un tavolo  tecnico-politico  per  la  redazione  di
          linee  guida  finalizzate  all'avvio  di  un  percorso   di
          revisione  organica  della   disciplina   in   materia   di
          ordinamento delle province e delle citta' metropolitane, al
          superamento  dell'obbligo  di  gestione   associata   delle
          funzioni e alla semplificazione degli oneri  amministrativi
          e contabili a carico dei  comuni,  soprattutto  di  piccole
          dimensioni.». 
              -Si riporta il testo vigente dell'articolo 1, commi 886
          e 1120, lettera a), della legge 27 dicembre  2017,  n.  205
          «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno  finanziario
          2018 e bilancio pluriennale  per  il  triennio  2018-2020»,
          come modificati dal presente decreto: 
              «866.  Gli  enti   locali   possono   avvalersi   della
          possibilita'  di  utilizzo  dei  proventi  derivanti  dalle
          alienazioni patrimoniali, anche derivanti da azioni o piani
          di razionalizzazione, per finanziare le quote capitali  dei
          mutui  o  dei  prestiti  obbligazionari   in   ammortamento
          nell'anno o in anticipo rispetto  all'originario  piano  di
          ammortamento.    Tale    possibilita'     e'     consentita
          esclusivamente agli enti locali che: 
              a) dimostrino, con riferimento al bilancio  consolidato
          dell'esercizio precedente, un  rapporto  tra  totale  delle
          immobilizzazioni e debiti da finanziamento superiore a 2; 
              b) in sede di bilancio  di  previsione  non  registrino
          incrementi di  spesa  corrente  ricorrente,  come  definita
          dall'allegato 7 annesso al decreto  legislativo  23  giugno
          2011, n. 118; 
              c) siano in regola  con  gli  accantonamenti  al  fondo
          crediti di dubbia esigibilita'.» 
              «1120. Nelle materie di interesse delle strutture della
          Presidenza del Consiglio dei  ministri,  sono  disposte  le
          seguenti proroghe di termini: 
              a) i termini di cui all'articolo 14, comma 31-ter,  del
          decreto-legge  31  maggio  2010,  n.  78,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge  30  luglio  2010,  n.  122,  in
          materia di funzioni fondamentali dei comuni, sono prorogati
          al 31 dicembre 2019.». 
              -Si riporta il testo  vigente  dell'articolo  1,  commi
          557-quater e 562, della legge 27  dicembre  2006,  n.  296,
          «Disposizioni per la  formazione  del  bilancio  annuale  e
          pluriennale   dello   Stato   -legge   finanziaria   2007),
          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 27  dicembre  2006,  n.
          299, S.O.: 
              «557-quater. Ai fini dell'applicazione del comma 557, a
          decorrere dall'anno 2014 gli enti  assicurano,  nell'ambito
          della programmazione triennale dei fabbisogni di personale,
          il contenimento delle spese di personale con riferimento al
          valore medio del triennio precedente alla data  di  entrata
          in vigore della presente disposizione.» 
              «562. Per gli enti non sottoposti alle regole del patto
          di stabilita' interno, le  spese  di  personale,  al  lordo
          degli oneri  riflessi  a  carico  delle  amministrazioni  e
          dell'IRAP, con esclusione degli oneri relativi  ai  rinnovi
          contrattuali,  non  devono   superare   il   corrispondente
          ammontare dell'anno 2008. Gli enti di cui al primo  periodo
          possono procedere all'assunzione di  personale  nel  limite
          delle  cessazioni   di   rapporti   di   lavoro   a   tempo
          indeterminato complessivamente intervenute  nel  precedente
          anno, ivi compreso il personale di cui al comma 558.». 
              -Si riporta  il  testo  vigente  dell'articolo  23  del
          decreto legislativo 25 maggio 2017,  n.  75,  «Modifiche  e
          integrazioni al decreto legislativo 30 marzo 2001, n.  165,
          ai sensi degli articoli 16,  commi  1,  lettera  a),  e  2,
          lettere b), c), d) ed e) e 17, comma 1, lettere a), c), e),
          f), g), h), l) m), n), o), q), r), s) e z), della  legge  7
          agosto 2015, n. 124, in materia di  riorganizzazione  delle
          amministrazioni  pubbliche»,  pubblicato   nella   Gazzetta
          Ufficiale 7 giugno 2017, n. 130: 
              «Art. 23. Salario accessorio e sperimentazione 
              Omissis. 
              2. Nelle more di quanto previsto dal comma 1,  al  fine
          di  assicurare  la   semplificazione   amministrativa,   la
          valorizzazione  del  merito,  la  qualita'  dei  servizi  e
          garantire adeguati livelli di  efficienza  ed  economicita'
          dell'azione   amministrativa,   assicurando   al   contempo
          l'invarianza della spesa, a decorrere dal 1° gennaio  2017,
          l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente
          al trattamento accessorio del personale, anche  di  livello
          dirigenziale, di ciascuna delle  amministrazioni  pubbliche
          di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo  30
          marzo 2001, n. 165, non  puo'  superare  il  corrispondente
          importo determinato per  l'anno  2016.  A  decorrere  dalla
          predetta data l'articolo  1,  comma  236,  della  legge  28
          dicembre 2015, n. 208 e' abrogato. Per gli enti locali  che
          non  hanno  potuto   destinare   nell'anno   2016   risorse
          aggiuntive alla  contrattazione  integrativa  a  causa  del
          mancato rispetto del patto di stabilita' interno del  2015,
          l'ammontare complessivo  delle  risorse  di  cui  al  primo
          periodo  del  presente   comma   non   puo'   superare   il
          corrispondente importo determinato per l'anno 2015, ridotto
          in misura proporzionale alla  riduzione  del  personale  in
          servizio nell'anno 2016. 
              Omissis.». 
              -Si  riporta  il  testo  vigente  dell'articolo  4  del
          decreto legge 24  giugno  2016,  n.  113,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n.  160,  «Misure
          finanziarie  urgenti  per  gli  enti  territoriali   e   il
          territorio», come modificato dal presente decreto: 
              «Art. 4. Fondo  per  contenziosi  connessi  a  sentenze
          esecutive relative a calamita' o cedimenti 
              1.   Al   fine   di   garantire    la    sostenibilita'
          economico-finanziaria e prevenire  situazioni  di  dissesto
          finanziario dei comuni, e' istituito  presso  il  Ministero
          dell'interno un fondo denominato «Fondo per  i  contenziosi
          connessi  a  sentenze  esecutive  relative  a  calamita'  o
          cedimenti» con una dotazione di  20  milioni  di  euro  per
          ciascuno degli anni 2016-2019. Le risorse  sono  attribuite
          ai  comuni  che,  a  seguito  di  sentenze   esecutive   di
          risarcimento conseguenti a calamita' naturali  o  cedimenti
          strutturali, o ad accordi transattivi  ad  esse  collegate,
          sono obbligati a sostenere spese di  ammontare  complessivo
          superiore al 50 per cento della  spesa  corrente  sostenuta
          come risultante dalla media  degli  ultimi  tre  rendiconti
          approvati. Le calamita' naturali, o i cedimenti strutturali
          di cui al precedente  periodo,  devono  essersi  verificati
          entro  la  data  di  entrata  in  vigore   della   presente
          disposizione. 
              1-bis.  Limitatamente  agli  enti  che  comunicano   le
          fattispecie di cui al comma 1  secondo  le  modalita'  e  i
          termini previsti dal comma 2, per l'anno 2016 i termini per
          l'approvazione della variazione di assestamento generale di
          cui all'articolo 175, comma 8, del testo unico  di  cui  al
          decreto  legislativo  18  agosto  2000,  n.  267,   e   per
          l'adozione della delibera che da' atto del permanere  degli
          equilibri generali di bilancio  di  cui  all'articolo  193,
          comma 2, del  medesimo  testo  unico  sono  fissati  al  30
          settembre 2016. 
              2. I comuni di cui al comma 1 comunicano  al  Ministero
          dell'interno,  entro  il  termine  perentorio  di  quindici
          giorni successivi alla data  di  entrata  in  vigore  della
          legge di conversione del presente decreto per l'anno  2016,
          entro il 31 marzo per ciascuno degli anni dal 2017 al 2018,
          ed  entro  il  20  dicembre  2019  per  l'anno   2019,   la
          sussistenza della  fattispecie  di  cui  al  comma  1,  ivi
          incluse le richieste non soddisfatte negli anni precedenti,
          con  modalita'  telematiche   individuate   dal   Ministero
          dell'interno. Le richieste sono  soddisfatte  per  l'intero
          importo. La ripartizione del Fondo avviene con decreto  del
          Presidente del Consiglio  dei  ministri,  su  proposta  del
          Ministro  dell'interno,  di  concerto   con   il   Ministro
          dell'economia  e  delle  finanze,  sentita  la   Conferenza
          Stato-citta' ed autonomie locali, da adottare entro novanta
          giorni dal ter-mine di invio delle richieste. Nel  caso  in
          cui l'ammontare delle richieste  superi  l'ammontare  annuo
          complessivamente  assegnato,  le  risorse  sono  attribuite
          proporzionalmente.». 
              -Si  riporta  il  testo  vigente  dell'articolo  4  del
          decreto legge 23 ottobre  2018,  n.  119,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  17  dicembre  2018,  n.   136
          (Disposizioni urgenti in materia  fiscale  e  finanziaria),
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  23  ottobre  2018,  n.
          247: 
              «Art. 4. Stralcio dei debiti fino a mille euro affidati
          agli agenti della riscossione dal 2000 al 2010 
              1. I debiti di importo residuo, alla data di entrata in
          vigore del presente decreto, fino a mille euro, comprensivo
          di capitale, interessi per ritardata iscrizione a  ruolo  e
          sanzioni, risultanti  dai  singoli  carichi  affidati  agli
          agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre
          2010, ancorche' riferiti alle cartelle per le quali e' gia'
          intervenuta  la  richiesta  di  cui  all'articolo  3,  sono
          automaticamente  annullati.  L'annullamento  e'  effettuato
          alla data del 31 dicembre 2018 per consentire  il  regolare
          svolgimento dei necessari adempimenti tecnici e  contabili.
          Ai   fini   del   conseguente   discarico,   senza    oneri
          amministrativi   a   carico    dell'ente    creditore,    e
          dell'eliminazione dalle  relative  scritture  patrimoniali,
          l'agente della riscossione trasmette agli enti  interessati
          l'elenco  delle  quote  annullate  su  supporto  magnetico,
          ovvero in via telematica, in  conformita'  alle  specifiche
          tecniche di cui all'allegato 1 del decreto direttoriale del
          Ministero dell'economia e delle finanze del 15 giugno 2015,
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 142  del  22  giugno
          2015. Si applicano le disposizioni di cui  all'articolo  1,
          comma 529, della legge 24 dicembre 2012, n. 228. 
              2. Con riferimento ai debiti di cui al comma 1: 
              a) le somme versate anteriormente alla data di  entrata
          in vigore  del  presente  decreto  restano  definitivamente
          acquisite; 
              b) le somme versate dalla data di entrata in vigore del
          presente decreto sono imputate alle rate da  corrispondersi
          per altri debiti eventualmente  inclusi  nella  definizione
          agevolata anteriormente al versamento, ovvero, in mancanza,
          a debiti scaduti o in  scadenza  e,  in  assenza  anche  di
          questi ultimi, sono rimborsate, ai sensi dell'articolo  22,
          commi 1-bis, 1-ter e 1-quater, del decreto  legislativo  13
          aprile 1999, n. 112. A tal fine, l'agente della riscossione
          presenta all'ente creditore richiesta di restituzione delle
          somme eventualmente  riscosse  dalla  data  di  entrata  in
          vigore del presente decreto e fino  al  31  dicembre  2018,
          riversate ai sensi dello stesso  articolo  22  del  decreto
          legislativo n. 112 del 1999. In caso di mancata  erogazione
          nel termine di novanta  giorni  dalla  richiesta,  l'agente
          della riscossione e' autorizzato a compensare  il  relativo
          importo con le somme da riversare. 
              3.  Per  il  rimborso  delle  spese  per  le  procedure
          esecutive poste in essere in relazione alle quote annullate
          ai sensi del comma 1, concernenti  i  carichi  erariali  e,
          limitatamente alle spese  maturate  negli  anni  2000-2013,
          quelli dei comuni,  l'agente  della  riscossione  presenta,
          entro  il  31  dicembre  2019,  sulla  base   dei   crediti
          risultanti dal proprio bilancio  al  31  dicembre  2018,  e
          fatte  salve  le  anticipazioni   eventualmente   ottenute,
          apposita  richiesta  al  Ministero  dell'economia  e  delle
          finanze. Il rimborso e'  effettuato,  a  decorrere  dal  30
          giugno 2020, in venti rate annuali, con onere a carico  del
          bilancio dello Stato. Per i restanti carichi tale richiesta
          e' presentata  al  singolo  ente  creditore,  che  provvede
          direttamente al rimborso, fatte salve anche in questo  caso
          le  anticipazioni  eventualmente  ottenute,  con  oneri   a
          proprio carico e con le modalita' e  nei  termini  previsti
          dal secondo periodo. 
              4.  Le  disposizioni  del  presente  articolo  non   si
          applicano ai debiti relativi ai carichi di cui all'articolo
          3, comma 16, lettere a), b)  e  c),  nonche'  alle  risorse
          proprie tradizionali previste dall'articolo 2, paragrafo 1,
          lettera  a),  delle  decisioni  2007/436/CE,  Euratom   del
          Consiglio, del 7 giugno 2007, e  2014/335/UE,  Euratom  del
          Consiglio, del 26 maggio 2014,  e  all'imposta  sul  valore
          aggiunto riscossa all'importazione.». 
              -Si riporta il testo  vigente  dell'articolo  1,  comma
          855, della citata legge 30  dicembre  2018,  n.  145,  come
          modificato dal presente decreto: 
              «855. Le anticipazioni di  liquidita'  sono  rimborsate
          entro il termine del 30 dicembre 2019, o anticipatamente in
          conseguenza del ripristino  della  normale  gestione  della
          liquidita', alle condizioni pattuite  contrattualmente  con
          gli istituti finanziatori. 
              -Si riporta il testo dell'articolo 1, commi  126,  824,
          842 e 875, della citata legge 30  dicembre  2018,  n.  145,
          come modificati dal presente decreto: 
              «126.  Nello  stato   di   previsione   del   Ministero
          dell'economia  e  delle  finanze  e'  istituito  un  fondo,
          alimentato con le risorse residue del fondo di cui al comma
          122, finalizzato, nell'ambito degli accordi tra lo Stato  e
          le regioni a statuto  speciale  di  cui  al  comma  875,  a
          investimenti per la messa in  sicurezza  del  territorio  e
          delle strade. In caso di mancata conclusione, in tutto o in
          parte, degli accordi di cui al comma 875 entro  il  termine
          del 15 marzo 2019, le somme  del  fondo  di  cui  al  primo
          periodo non utilizzate  sono  destinate,  con  decreto  del
          Presidente del Consiglio  dei  ministri,  su  proposta  del
          Ministro dell'economia e delle finanze,  previa  intesa  in
          sede di Conferenza unificata  di  cui  all'articolo  8  del
          decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da  raggiungere
          entro il 31 marzo 2019, ad incrementare i contributi di cui
          ai commi 134 e 139, includendo tra i destinatari  anche  le
          province e le citta' metropolitane, nonche' i contributi di
          cui al comma 107. In caso di mancata intesa il  decreto  e'
          comunque emanato entro il 15 aprile 2019.» 
              «824. Le  disposizioni  dei  commi  da  819  a  823  si
          applicano  anche  alle  regioni  a  statuto   ordinario   a
          decorrere dall'anno 2021. L'efficacia del presente comma e'
          subordinata al raggiungimento, entro il  31  gennaio  2019,
          dell'intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti
          tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e
          di Bolzano sulle risorse aggiuntive  per  il  finanziamento
          degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese
          nelle materie di competenza concorrente di cui  ai  decreti
          del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  previsti  dal
          comma 98. Decorso il predetto  termine,  in  assenza  della
          proposta  di  riparto  delle  risorse  di  cui  al  periodo
          precedente alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo
          Stato, le regioni e le province autonome  di  Trento  e  di
          Bolzano entro il 15  febbraio  2019,  le  disposizioni  del
          presente comma acquistano comunque efficacia.» 
              «842. L'efficacia delle disposizioni dei commi da 833 a
          841 del presente articolo e' subordinata al raggiungimento,
          entro il 31 gennaio 2019, dell'intesa in sede di Conferenza
          permanente per i rapporti tra lo Stato,  le  regioni  e  le
          province autonome di Trento  e  di  Bolzano  sulle  risorse
          aggiuntive per il finanziamento  degli  investimenti  e  lo
          sviluppo  infrastrutturale  del  Paese  nelle  materie   di
          competenza concorrente di cui ai decreti del Presidente del
          Consiglio dei ministri previsti dal comma  98.  Decorso  il
          predetto termine, in  assenza  della  proposta  di  riparto
          delle risorse di cui al periodo precedente alla  Conferenza
          permanente per i rapporti tra lo Stato,  le  regioni  e  le
          province autonome di  Trento  e  di  Bolzano  entro  il  15
          febbraio 2019, le disposizioni  dei  commi  da  833  a  841
          acquistano comunque efficacia.» 
              «875. Al fine  di  assicurare  il  necessario  concorso
          delle  regioni  Friuli  Venezia  Giulia   e   Sardegna   al
          raggiungimento degli obiettivi di finanza  pubblica,  entro
          il 15 marzo 2019 sono  ridefiniti  i  complessivi  rapporti
          finanziari fra lo  Stato  e  ciascuno  dei  predetti  enti,
          mediante la conclusione di appositi accordi bilaterali, che
          tengano   conto   anche   delle   sentenze   della    Corte
          costituzionale n. 77 del 13  maggio  2015,  n.  154  del  4
          luglio 2017 e n. 103 del 23 maggio 2018 e che garantiscano,
          in ogni caso, il concorso complessivo alla finanza pubblica
          di cui al secondo periodo. In caso di  mancata  conclusione
          degli accordi entro il termine previsto dal primo  periodo,
          in applicazione dei principi fondamentali di  coordinamento
          della finanza pubblica previsti dagli articoli  117,  terzo
          comma,  e  119,  primo  comma,   della   Costituzione,   il
          contributo complessivo alla finanza pubblica per  gli  anni
          dal 2019 al 2021 e' determinato in  via  provvisoria  negli
          importi indicati nella tabella  8  allegata  alla  presente
          legge, quale concorso al pagamento degli oneri  del  debito
          pubblico, salva diversa intesa con  ciascuno  dei  predetti
          enti entro  l'esercizio  finanziario  di  riferimento.  Gli
          importi della predetta tabella 8 possono essere modificati,
          a invarianza di concorso complessivo alla finanza pubblica,
          mediante accordi stipulati tra le regioni interessate entro
          il 30 aprile di ciascun anno, da  comunicare  al  Ministero
          dell'economia e  delle  finanze  entro  il  31  maggio  del
          medesimo anno. L'importo del concorso previsto dai  periodi
          precedenti e' versato al bilancio dello Stato  da  ciascuna
          autonomia speciale entro il 30 giugno di ciascun  anno;  in
          mancanza di tale versamento, il Ministero  dell'economia  e
          delle finanze e' autorizzato a  recuperare  gli  importi  a
          valere  sulle  quote  di   compartecipazione   ai   tributi
          erariali. Per la regione Friuli Venezia Giulia resta  ferma
          la disposizione dell'articolo 1,  comma  151,  lettera  a),
          della legge 13 dicembre 2010, n. 220.». 
              -Si riporta il testo vigente dell'articolo 5, commi  2,
          lettera a), e 2-ter del decreto legge 20 febbraio 2017,  n.
          14, convertito, con modificazioni, dalla  legge  18  aprile
          2017, n. 48, «Disposizioni urgenti in materia di  sicurezza
          delle  citta'»,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  20
          febbraio 2017, n. 42: 
              «Art. 5. Patti per l'attuazione della sicurezza urbana 
              Omissis. 
              2. I patti per la sicurezza urbana di cui  al  comma  1
          perseguono, prioritariamente, i seguenti obiettivi: 
              a) prevenzione e contrasto dei fenomeni di criminalita'
          diffusa e predatoria, attraverso servizi  e  interventi  di
          prossimita',  in  particolare  a   vantaggio   delle   zone
          maggiormente interessate  da  fenomeni  di  degrado,  anche
          coinvolgendo,   mediante   appositi   accordi,   le    reti
          territoriali di volontari per la tutela e  la  salvaguardia
          dell'arredo urbano, delle aree verdi e dei parchi cittadini
          e favorendo l'impiego delle forze di polizia per far fronte
          ad esigenze  straordinarie  di  controllo  del  territorio,
          nonche'   attraverso   l'installazione   di   sistemi    di
          videosorveglianza; 
              Omissis. 
              2-ter.  Ai  fini  dell'installazione  di   sistemi   di
          videosorveglianza di cui al comma 2, lettera a),  da  parte
          dei comuni, e' autorizzata la spesa di 7  milioni  di  euro
          per l'anno 2017 e di 15 milioni di euro per ciascuno  degli
          anni 2018 e 2019. Al relativo onere  si  provvede  mediante
          corrispondente  riduzione  dello  stanziamento  del   fondo
          speciale di conto capitale iscritto, ai fini  del  bilancio
          triennale 2017-2019, nell'ambito del  programma  «Fondi  di
          riserva e speciali» della  missione  «Fondi  da  ripartire»
          dello stato di previsione  del  Ministero  dell'economia  e
          delle finanze per  l'anno  2017,  allo  scopo  parzialmente
          utilizzando   l'accantonamento   relativo    al    medesimo
          Ministero. 
              Omissis.». 
              La legge 15 marzo 1997, n. 59 (Delega al Governo per il
          conferimento di funzioni e compiti  alle  regioni  ed  enti
          locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per
          la  semplificazione  amministrativa)  e'  pubblicata  nella
          Gazzetta Ufficiale 17 marzo 1997, n. 63, S.O.. 
              -Si   riporta   il    testo    vigente    dell'articolo
          35-quinquies, comma 1, del decreto legge 4 ottobre 2018, n.
          113, convertito con modificazioni, dalla legge 1°  dicembre
          2018, n. 132 (Disposizioni urgenti in materia di protezione
          internazionale e immigrazione, sicurezza pubblica,  nonche'
          misure per la funzionalita' del  Ministero  dell'interno  e
          l'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia  nazionale
          per  l'amministrazione   e   la   destinazione   dei   beni
          sequestrati e confiscati  alla  criminalita'  organizzata),
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 4 ottobre 2018, n. 231: 
              «Art. 35-quinquies. Videosorveglianza 
              1. Al fine di potenziare gli interventi in  materia  di
          sicurezza urbana per la realizzazione  degli  obiettivi  di
          cui all'articolo 5, comma 2, lettera a), del  decreto-legge
          20 febbraio 2017, n.  14,  convertito,  con  modificazioni,
          dalla  legge  18  aprile  2017,  n.  48,  con   riferimento
          all'installazione, da  parte  dei  comuni,  di  sistemi  di
          videosorveglianza,  l'autorizzazione  di   spesa   di   cui
          all'articolo 5, comma 2-ter, del citato decreto-legge n. 14
          del 2017 e' incrementata di 10 milioni di euro  per  l'anno
          2019, di 17 milioni di euro per l'anno 2020, di 27  milioni
          di euro per l'anno 2021 e di 36 milioni di euro per  l'anno
          2022. 
          Omissis.».