(( Art. 11 ter 
 
           Piano per la transizione energetica sostenibile 
                          delle aree idonee 
 
  1. Entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della  legge
di conversione del presente decreto, con decreto del  Ministro  dello
sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della
tutela del territorio e del  mare,  e'  approvato  il  Piano  per  la
transizione energetica sostenibile delle aree  idonee  (PiTESAI),  al
fine di individuare un quadro definito di riferimento delle aree  ove
e' consentito lo svolgimento delle attivita' di prospezione,  ricerca
e coltivazione di  idrocarburi  sul  territorio  nazionale,  volto  a
valorizzare la sostenibilita' ambientale, sociale ed economica  delle
stesse. 
  2. Il PiTESAI deve tener conto  di  tutte  le  caratteristiche  del
territorio, sociali, industriali, urbanistiche  e  morfologiche,  con
particolare riferimento all'assetto  idrogeologico  ed  alle  vigenti
pianificazioni  e,  per  quanto  riguarda  le   aree   marine,   deve
principalmente  considerare  i  possibili  effetti   sull'ecosistema,
nonche'  tenere  conto  dell'analisi  delle  rotte  marittime,  della
pescosita' delle aree e della possibile interferenza sulle coste. Nel
PiTESAI devono altresi' essere indicati tempi e modi di dismissione e
rimessa in pristino dei luoghi da parte delle relative  installazioni
che abbiano cessato la loro attivita'. 
  3. Il PiTESAI e' adottato previa valutazione ambientale  strategica
e, limitatamente alle aree su terraferma, d'intesa con la  Conferenza
unificata. Qualora  per  le  aree  su  terraferma  l'intesa  non  sia
raggiunta entro sessanta giorni dalla  prima  seduta,  la  Conferenza
unificata e' convocata in seconda seduta su  richiesta  del  Ministro
dello sviluppo economico entro trenta giorni, ai sensi  dell'articolo
8, comma 4, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.  In  caso
di mancato raggiungimento dell'intesa entro il termine di  centoventi
giorni dalla seconda seduta, ovvero in caso di  espresso  e  motivato
dissenso della Conferenza  unificata,  il  PiTESAI  e'  adottato  con
riferimento alle sole aree marine. 
  4. Nelle more dell'adozione del PiTESAI, ai fini della salvaguardia
e del miglioramento della  sostenibilita'  ambientale  e  sociale,  i
procedimenti amministrativi, ivi inclusi  quelli  di  valutazione  di
impatto ambientale, relativi al conferimento  di  nuovi  permessi  di
prospezione o di  ricerca  di  idrocarburi  liquidi  e  gassosi  sono
sospesi, fatti salvi i  seguenti  procedimenti  in  corso  o  avviati
successivamente alla  data  di  entrata  in  vigore  della  legge  di
conversione del presente decreto, relativi a istanze di: 
  a)  proroga  di  vigenza  delle  concessioni  di  coltivazione   di
idrocarburi in essere; 
  b) rinuncia a titoli minerari vigenti o alle relative proroghe; 
  c) sospensione temporale della produzione  per  le  concessioni  in
essere; 
  d) riduzione dell'area, variazione dei  programmi  lavori  e  delle
quote di titolarita'. 
  5. La sospensione di cui al comma 4 non si applica ai  procedimenti
relativi  al  conferimento  di   concessioni   di   coltivazione   di
idrocarburi liquidi e gassosi pendenti alla data di entrata in vigore
della  legge  di  conversione  del  presente  decreto.   Nelle   more
dell'adozione del PiTESAI, non  e'  consentita  la  presentazione  di
nuove istanze di conferimento di concessioni di  coltivazione,  fatto
salvo quanto previsto dal comma 4, lettera a). 
  6. A decorrere dalla data di  entrata  in  vigore  della  legge  di
conversione del presente decreto e fino all'adozione del  PiTESAI,  i
permessi di prospezione o di ricerca di idrocarburi liquidi e gassosi
in essere, sia per aree in terraferma che in mare, sono sospesi,  con
conseguente interruzione di  tutte  le  attivita'  di  prospezione  e
ricerca in corso di esecuzione, fermo restando l'obbligo di messa  in
sicurezza dei siti interessati dalle stesse attivita'. 
  7. La sospensione di cui al  comma  6  sospende  anche  il  decorso
temporale dei permessi di prospezione  e  di  ricerca,  ai  fini  del
computo della loro durata; correlativamente, per lo stesso periodo di
sospensione, non e' dovuto  il  pagamento  del  relativo  canone.  Ai
relativi oneri, valutati  in  134.000  euro  in  ragione  d'anno,  si
provvede, ai sensi del comma 12,  mediante  utilizzo  delle  maggiori
entrate di cui al comma 9 che restano acquisite all'erario. 
  8. Alla data  di  adozione  del  PiTESAI,  nelle  aree  in  cui  le
attivita' di prospezione e di ricerca  e  di  coltivazione  risultino
compatibili con le previsioni del Piano  stesso,  i  titoli  minerari
sospesi ai sensi del comma 6 riprendono  efficacia.  Nelle  aree  non
compatibili, il Ministero dello sviluppo economico rigetta le istanze
relative ai procedimenti sospesi ai sensi del comma 4 e revoca, anche
limitatamente ad aree  parziali,  i  permessi  di  prospezione  e  di
ricerca in essere. In caso di revoca, il  titolare  del  permesso  di
prospezione o di ricerca e' comunque obbligato al completo ripristino
dei siti interessati. Nelle aree non compatibili, il Ministero  dello
sviluppo economico rigetta anche le istanze relative ai  procedimenti
di rilascio delle concessioni per la coltivazione di  idrocarburi  il
cui provvedimento di conferimento non sia stato rilasciato  entro  la
data di adozione del PiTESAI. In caso di mancata adozione del PiTESAI
entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore  della  legge
di conversione del presente decreto, i procedimenti sospesi ai  sensi
del comma 4 proseguono nell'istruttoria ed i permessi di  prospezione
e di ricerca sospesi ai sensi del comma 6 riprendono efficacia.  Alla
data di adozione del PiTESAI, nelle  aree  in  cui  le  attivita'  di
coltivazione risultino incompatibili  con  le  previsioni  del  Piano
stesso, le concessioni di coltivazione, anche in regime  di  proroga,
vigenti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto, mantengono la loro efficacia sino alla  scadenza  e
non sono ammesse nuove istanze di proroga. 
  9.  A  decorrere  dal  1°  giugno  2019,  i  canoni  annui  di  cui
all'articolo 18, comma 1, del decreto legislativo 25  novembre  1996,
n. 625,  per  le  concessioni  di  coltivazione  e  stoccaggio  nella
terraferma, nel mare territoriale e  nella  piattaforma  continentale
italiana sono rideterminati come segue: 
  a)  concessione  di  coltivazione:  1.481,25  euro  per  chilometro
quadrato; 
  b) concessione  di  coltivazione  in  proroga:  2.221,75  euro  per
chilometro quadrato; 
  c) concessione di stoccaggio insistente sulla relativa  concessione
di coltivazione: 14,81 euro per chilometro quadrato; 
  d) concessione di stoccaggio in assenza di relativa concessione  di
coltivazione: 59,25 euro per chilometro quadrato. 
  10. Al venir meno della sospensione di cui al  comma  6,  i  canoni
annui di cui all'articolo 18, comma 1,  del  decreto  legislativo  25
novembre 1996, n. 625, per i permessi di prospezione e  ricerca  sono
rideterminati come segue: 
  a) permesso di prospezione: 92,50 euro per chilometro quadrato; 
  b) permesso di ricerca: 185,25 euro per chilometro quadrato; 
  c) permesso di ricerca in prima proroga: 370,25 euro per chilometro
quadrato; d) permesso di ricerca in seconda proroga: 740,50 euro  per
chilometro quadrato. 
  11. E' autorizzata la spesa di 1 milione di euro per ciascuno degli
anni 2019 e 2020, da iscrivere su apposito capitolo  dello  stato  di
previsione del Ministero dello sviluppo economico per far fronte agli
oneri connessi alla predisposizione del PiTESAI. 
  12.  Per  far  fronte  agli  altri  oneri  derivanti  dal  presente
articolo, e' istituito nello stato di previsione del Ministero  dello
sviluppo economico un fondo con dotazione di 15  milioni  di  euro  a
decorrere dall'anno 2020. Le maggiorazioni dei canoni  di  superficie
derivanti dalle disposizioni di cui ai commi 9 e 10 sono  versate  ad
apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello  Stato  per  essere
riassegnate, con decreto del Ministro dell'economia e delle  finanze,
al fondo di cui al periodo  precedente,  per  gli  importi  eccedenti
1,134 milioni di euro per l'anno 2019, 16,134  milioni  di  euro  per
l'anno 2020 e 15,134 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021.  Con
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di  concerto  con
il Ministro dello sviluppo economico, sono stabilite le modalita'  di
versamento delle maggiorazioni dei canoni. Nel caso in cui le risorse
disponibili sul fondo per  un  esercizio  finanziario  non  risultino
sufficienti per far fronte agli oneri di cui  al  presente  articolo,
con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il
Ministro dell'economia  e  delle  finanze,  sono  corrispondentemente
rimodulati i canoni annui  di  cui  all'articolo  18,  comma  1,  del
decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, al fine  di  assicurare
un maggior gettito corrispondente ai maggiori oneri. 
  13. Alle  attivita'  di  prospezione,  ricerca  e  coltivazione  di
idrocarburi  svolte  nell'ambito  di  titoli  minerari  rilasciati  a
seguito di istanze presentate dopo la data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto non si  applica  l'articolo
38, comma 1, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito,
con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164. Resta  fermo
il carattere di pubblica utilita' delle attivita'  di  stoccaggio  di
gas naturale in sotterraneo. )) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              -Si riporta di seguito il testo dell'art. 8,  comma  4,
          D.Lgs. 28 agosto 1997, n. 281 (Definizione  ed  ampliamento
          delle  attribuzioni  della  Conferenza  permanente  per   i
          rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
          Trento e Bolzano ed  unificazione,  per  le  materie  ed  i
          compiti di interesse comune delle regioni, delle province e
          dei comuni, con la  Conferenza  Stato-citta'  ed  autonomie
          locali): 
              «4. La Conferenza  unificata  di  cui  al  comma  1  e'
          convocata dal Presidente del  Consiglio  dei  Ministri.  Le
          sedute sono presiedute dal  Presidente  del  Consiglio  dei
          Ministri o, su sua delega,  dal  Ministro  per  gli  affari
          regionali  o,  se  tale  incarico  non  e'  conferito,  dal
          Ministro dell'interno.». 
              -Si riporta di seguito il testo dell'art. 18, comma  1,
          D.Lgs. 25 novembre 1996, n. 625 (Attuazione della direttiva
          94/22/CEE  relativa  alle  condizioni  di  rilascio  e   di
          esercizio delle autorizzazioni alla prospezione, ricerca  e
          coltivazione di idrocarburi): 
              «Art. 18. Armonizzazione delle disposizioni sui canoni. 
              1. A decorrere dal 1° gennaio 1997, i canoni annui  per
          i permessi di prospezione e di ricerca e per le concessioni
          di coltivazione e di stoccaggio nella terraferma, nel  mare
          territoriale e  nella  piattaforma  continentale  italiana,
          sono cosi' determinati: 
              a) permesso di prospezione: 5000  lire  per  chilometro
          quadrato; 
              b) permesso  di  ricerca:  10000  lire  per  chilometro
          quadrato; 
              c) permesso di ricerca in prima proroga: 20000 lire per
          chilometro quadrato; 
              d) permesso di ricerca in seconda proroga:  40000  lire
          per chilometro quadrato; 
              e)  concessione  di  coltivazione:   80000   lire   per
          chilometro quadrato; 
              f) concessione di coltivazione in proroga: 120000  lire
          per chilometro quadrato; 
              g) concessione di stoccaggio insistente sulla  relativa
          concessione di  coltivazione:  20000  lire  per  chilometro
          quadrato; 
              h) concessione di stoccaggio  in  assenza  di  relativa
          concessione di  coltivazione:  80000  lire  per  chilometro
          quadrato.». 
              -Si riporta di seguito il testo dell'art. 38, comma  1,
          D.L.  12  settembre  2014,  n.  133  (Misure  urgenti   per
          l'apertura  dei  cantieri,  la  realizzazione  delle  opere
          pubbliche,    la    digitalizzazione    del    Paese,    la
          semplificazione  burocratica,  l'emergenza   del   dissesto
          idrogeologico e per la ripresa delle attivita' produttive): 
              «Art. 38. Misure per la  valorizzazione  delle  risorse
          energetiche nazionali 
              1. Le attivita' di prospezione, ricerca e  coltivazione
          di idrocarburi e quelle di stoccaggio  sotterraneo  di  gas
          naturale sono  di  pubblica  utilita'.  I  relativi  titoli
          abilitativi  comprendono  pertanto  la   dichiarazione   di
          pubblica utilita'.».