(( Art. 11 quater 
 
               Disposizioni in materia di concessioni 
                di grandi derivazioni idroelettriche 
 
  1. Al fine di definire una disciplina efficiente e coerente con  le
disposizioni  dell'ordinamento  dell'Unione  europea   in   tema   di
assegnazione delle concessioni di grandi derivazioni  idroelettriche,
di cui all'articolo 6, comma 2, del  testo  unico  di  cui  al  regio
decreto 11 dicembre 1933, n. 1775: 
  a) all'articolo 12 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79,  i
commi 1 e 1-bis sono sostituiti dai seguenti: 
  «1.  Alla  scadenza  delle  concessioni   di   grandi   derivazioni
idroelettriche e nei casi di decadenza o rinuncia, le  opere  di  cui
all'articolo 25, primo comma, del testo unico di cui al regio decreto
11 dicembre 1933, n. 1775, passano,  senza  compenso,  in  proprieta'
delle regioni,  in  stato  di  regolare  funzionamento.  In  caso  di
esecuzione da parte del concessionario, a proprie spese e nel periodo
di validita' della concessione, di investimenti sui beni  di  cui  al
primo periodo, purche' previsti dall'atto di concessione  o  comunque
autorizzati dal concedente,  alla  riassegnazione  della  concessione
secondo le procedure di cui ai commi  seguenti,  e'  riconosciuto  al
concessionario uscente, per la parte di  bene  non  ammortizzato,  un
indennizzo pari al valore non  ammortizzato,  fermo  restando  quanto
previsto dall'articolo 26 del testo unico di cui al regio decreto  n.
1775 del 1933. Per i beni diversi  da  quelli  previsti  dai  periodi
precedenti si applica la disciplina stabilita dall'articolo 25, commi
secondo e seguenti, del testo unico di cui al regio decreto  n.  1775
del 1933, con corresponsione del prezzo da quantificare al netto  dei
beni ammortizzati, sulla base del comma 1-ter del presente  articolo,
intendendosi  sostituiti  gli  organi  statali  ivi  indicati  con  i
corrispondenti organi della regione. 
  1-bis. Le regioni,  ove  non  ritengano  sussistere  un  prevalente
interesse pubblico ad un diverso uso delle acque,  incompatibile  con
il mantenimento dell'uso a fine idroelettrico, possono  assegnare  le
concessioni di grandi derivazioni idroelettriche, previa verifica dei
requisiti di capacita' tecnica, finanziaria e organizzativa di cui al
comma 1-ter,  lettera  d):  a)  ad  operatori  economici  individuati
attraverso l'espletamento di gare con procedure ad evidenza pubblica;
b) a societa' a capitale misto pubblico privato nelle quali il  socio
privato e' scelto attraverso l'espletamento di gare con procedure  ad
evidenza pubblica; c) mediante forme di partenariato ai  sensi  degli
articoli 179 e seguenti del codice di cui al decreto  legislativo  18
aprile  2016,  n.  50.  L'affidamento  a  societa'  partecipate  deve
comunque avvenire nel rispetto delle disposizioni del testo unico  di
cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175. 
  1-ter. Nel rispetto dell'ordinamento dell'Unione  europea  e  degli
accordi   internazionali,   nonche'   dei    principi    fondamentali
dell'ordinamento statale e delle  disposizioni  di  cui  al  presente
articolo, le regioni disciplinano con legge, entro un anno dalla data
di entrata in vigore della presente disposizione e comunque non oltre
il 31 marzo 2020, le modalita' e le procedure di  assegnazione  delle
concessioni di grandi  derivazioni  d'acqua  a  scopo  idroelettrico,
stabilendo in particolare: 
  a) le modalita' per lo svolgimento delle procedure di  assegnazione
di cui al comma 1-bis; 
  b) i termini di avvio delle procedure di cui al comma 1-bis; 
  c) i criteri di ammissione e di assegnazione; 
  d) la previsione che l'eventuale indennizzo e' posto a  carico  del
concessionario subentrante; 
  e) i requisiti di capacita' finanziaria,  organizzativa  e  tecnica
adeguata all'oggetto della concessione richiesti ai partecipanti e  i
criteri di valutazione delle proposte progettuali,  prevedendo  quali
requisiti minimi: 
  1) ai fini della dimostrazione di adeguata capacita'  organizzativa
e tecnica, l'attestazione di avvenuta gestione,  per  un  periodo  di
almeno cinque anni, di  impianti  idroelettrici  aventi  una  potenza
nominale media pari ad almeno 3 MW; 
  2) ai fini della dimostrazione di adeguata  capacita'  finanziaria,
la referenza di  due  istituti  di  credito  o  societa'  di  servizi
iscritti  nell'elenco  generale  degli  intermediari  finanziari  che
attestino che il partecipante  ha  la  possibilita'  di  accedere  al
credito per un importo almeno pari a  quello  del  progetto  proposto
nella  procedura  di  assegnazione,  ivi   comprese   le   somme   da
corrispondere per i beni di cui alla lettera n); 
  f) i termini di durata delle nuove concessioni, comprese tra  venti
anni e quaranta anni; il termine  massimo  puo'  essere  incrementato
fino ad un massimo di dieci  anni,  in  relazione  alla  complessita'
della    proposta    progettuale     presentata     e     all'importo
dell'investimento; 
  g) gli obblighi o le limitazioni  gestionali,  subordinatamente  ai
quali sono ammissibili i progetti di sfruttamento  e  utilizzo  delle
opere e delle acque, compresa la possibilita' di  utilizzare  l'acqua
invasata per scopi idroelettrici per fronteggiare situazioni di crisi
idrica o per la laminazione delle piene; 
  h) i miglioramenti minimi in  termini  energetici,  di  potenza  di
generazione e di producibilita' da raggiungere  nel  complesso  delle
opere di derivazione, adduzione, regolazione e condotta dell'acqua  e
degli impianti di generazione, trasformazione e connessione elettrica
con riferimento agli obiettivi strategici  nazionali  in  materia  di
sicurezza energetica e fonti  energetiche  rinnovabili,  compresa  la
possibilita' di dotare  le  infrastrutture  di  accumulo  idrico  per
favorire l'integrazione delle stesse energie rinnovabili nel  mercato
dell'energia  e  nel  rispetto  di  quanto  previsto  dal  codice  di
trasmissione,  dispacciamento,  sviluppo  e  sicurezza   della   rete
elettrica di cui all'articolo 1, comma 4, del decreto del  Presidente
del Consiglio dei ministri 11 maggio 2004, pubblicato nella  Gazzetta
Ufficiale n. 115 del 18 maggio 2004, e dai suoi aggiornamenti; 
  i) i livelli minimi  in  termini  di  miglioramento  e  risanamento
ambientale del bacino idrografico di pertinenza, in coerenza con  gli
strumenti di pianificazione  a  scala  di  distretto  idrografico  in
attuazione della direttiva 2000/60/CE del Parlamento  europeo  e  del
Consiglio, del 23 ottobre 2000,  determinando  obbligatoriamente  una
quota degli introiti derivanti  dall'assegnazione,  da  destinare  al
finanziamento delle misure dei piani di gestione distrettuali  o  dei
piani di tutela finalizzate alla tutela e  al  ripristino  ambientale
dei corpi idrici interessati dalla derivazione; 
  l) le misure di compensazione ambientale e  territoriale,  anche  a
carattere  finanziario,  da  destinare  ai   territori   dei   comuni
interessati dalla presenza delle opere e della  derivazione  compresi
tra i punti  di  presa  e  di  restituzione  delle  acque  garantendo
l'equilibrio economico finanziario del progetto di concessione; 
  m) le  modalita'  di  valutazione,  da  parte  dell'amministrazione
competente, dei  progetti  presentati  in  esito  alle  procedure  di
assegnazione, che avviene nell'ambito di  un  procedimento  unico  ai
fini della selezione delle proposte progettuali presentate, che tiene
luogo della verifica  o  valutazione  di  impatto  ambientale,  della
valutazione  di  incidenza  nei  confronti  dei  siti  di  importanza
comunitaria interessati e dell'autorizzazione paesaggistica,  nonche'
di ogni altro atto  di  assenso,  concessione,  permesso,  licenza  o
autorizzazione,  comunque  denominato,   previsto   dalla   normativa
statale, regionale o locale;  a  tal  fine,  alla  valutazione  delle
proposte  progettuali  partecipano,  ove  necessario,  il   Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, il  Ministero
dello sviluppo economico, il Ministero per  i  beni  e  le  attivita'
culturali e gli enti gestori delle aree naturali protette di cui alla
legge 6  dicembre  1991,  n.  394;  per  gli  aspetti  connessi  alla
sicurezza degli invasi di cui al decreto-legge 8 agosto 1994, n. 507,
convertito, con modificazioni, dalla legge 21 ottobre 1994, n. 584, e
all'articolo 6, comma 4-bis, della legge 1° agosto 2002, n.  166,  al
procedimento valutativo partecipa il Ministero delle infrastrutture e
dei trasporti; 
  n) l'utilizzo dei beni di cui all'articolo 25, secondo  comma,  del
testo unico di cui al regio decreto n. 1775 del  1933,  nel  rispetto
del codice civile, secondo i seguenti criteri: 
  1) per i beni mobili di cui si prevede l'utilizzo nel  progetto  di
concessione, l'assegnatario corrisponde agli aventi diritto, all'atto
del subentro, un prezzo, in termini di  valore  residuo,  determinato
sulla base dei  dati  reperibili  dagli  atti  contabili  o  mediante
perizia asseverata; in caso di mancata  previsione  di  utilizzo  nel
progetto di concessione, per tali beni si procede  alla  rimozione  e
allo smaltimento secondo  le  norme  vigenti  a  cura  ed  onere  del
proponente; 
  2) per i beni immobili  dei  quali  il  progetto  proposto  prevede
l'utilizzo, l'assegnatario corrisponde agli aventi diritto,  all'atto
del subentro, un prezzo il cui valore e' determinato sulla  base  dei
dati reperibili dagli atti contabili o  mediante  perizia  asseverata
sulla base di attivita' negoziale tra le parti; 
  3) i beni immobili dei  quali  il  progetto  proposto  non  prevede
l'utilizzo restano di proprieta' degli aventi diritto; 
  o) la previsione, nel rispetto dei principi dell'Unione europea, di
specifiche  clausole  sociali  volte  a  promuovere   la   stabilita'
occupazionale del personale impiegato; 
  p) le specifiche modalita' procedimentali da  seguire  in  caso  di
grandi derivazioni idroelettriche che interessano  il  territorio  di
due o piu' regioni, in termini di gestione delle derivazioni, vincoli
amministrativi e ripartizione dei canoni, da definire d'intesa tra le
regioni interessate; le funzioni  amministrative  per  l'assegnazione
della concessione sono di competenza della regione sul cui territorio
insiste la maggior portata di derivazione d'acqua in concessione. 
  1-quater. Le procedure di assegnazione delle concessioni di  grandi
derivazioni idroelettriche sono avviate entro due anni dalla data  di
entrata in vigore della legge regionale di cui al  comma  1-ter.  Con
decreto del Ministro dello sviluppo economico,  di  concerto  con  il
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con
il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, previa  intesa  con
la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo
28 agosto 1997, n. 281, da adottare entro il 31 dicembre  2021,  sono
individuate le modalita' e le procedure di  assegnazione  applicabili
nell'ipotesi di mancato rispetto del termine di avvio, da parte della
regione interessata, delle procedure di  cui  al  primo  periodo;  il
Ministero delle  infrastrutture  e  dei  trasporti,  in  applicazione
dell'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n.  131,  procede  in  via
sostitutiva, sulla base della predetta  disciplina,  all'assegnazione
delle concessioni, prevedendo che il 10 per  cento  dell'importo  dei
canoni concessori, in deroga all'articolo 89, comma  1,  lettera  i),
del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.  112,  resti  acquisita  al
patrimonio statale. Restano in ogni caso ferme le competenze  statali
di cui al decreto-legge  8  agosto  1994,  n.  507,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 21 ottobre 1994, n. 584,  e  di  cui  alla
legge 1° agosto 2002, n. 166. 
  1-quinquies. I concessionari di grandi  derivazioni  idroelettriche
corrispondono semestralmente alle regioni un canone, determinato  con
legge regionale, sentita l'Autorita' di regolazione per energia, reti
e ambiente (ARERA), articolato in una componente fissa,  legata  alla
potenza nominale media di concessione, e in una componente variabile,
calcolata come percentuale dei ricavi normalizzati,  sulla  base  del
rapporto tra  la  produzione  dell'impianto,  al  netto  dell'energia
fornita alla regione ai sensi del presente comma, ed il prezzo zonale
dell'energia elettrica. Il compenso unitario  di  cui  al  precedente
periodo varia proporzionalmente alle variazioni, non inferiori  al  5
per cento, dell'indice ISTAT relativo al prezzo  industriale  per  la
produzione, il trasporto e la distribuzione  dell'energia  elettrica.
Il canone cosi' determinato e' destinato per almeno il 60  per  cento
alle province e  alle  citta'  metropolitane  il  cui  territorio  e'
interessato  dalle   derivazioni.   Nelle   concessioni   di   grandi
derivazioni a scopo idroelettrico, le regioni  possono  disporre  con
legge  l'obbligo  per  i  concessionari  di  fornire  annualmente   e
gratuitamente alle stesse regioni 220 kWh  per  ogni  kW  di  potenza
nominale media di concessione, per almeno il 50 per cento destinata a
servizi pubblici e categorie  di  utenti  dei  territori  provinciali
interessati dalle derivazioni. 
  1-sexies. Per le concessioni di grandi  derivazioni  idroelettriche
che prevedono un termine di scadenza anteriore al 31  dicembre  2023,
ivi incluse quelle gia' scadute, le  regioni  che  non  abbiano  gia'
provveduto disciplinano con  legge,  entro  un  anno  dalla  data  di
entrata in vigore della presente disposizione e comunque non oltre il
31 marzo 2020, le modalita', le condizioni,  la  quantificazione  dei
corrispettivi aggiuntivi e gli eventuali altri oneri  conseguenti,  a
carico del concessionario uscente, per  la  prosecuzione,  per  conto
delle regioni stesse, dell'esercizio delle derivazioni, delle opere e
degli impianti oltre la scadenza della concessione  e  per  il  tempo
necessario  al  completamento  delle  procedure  di  assegnazione   e
comunque non oltre il 31 dicembre 2023. 
  1-septies.   Fino   all'assegnazione    della    concessione,    il
concessionario scaduto  e'  tenuto  a  fornire,  su  richiesta  della
regione, energia nella misura e con le modalita' previste  dal  comma
1-quinquies e a riversare alla regione un canone aggiuntivo, rispetto
al canone demaniale, da corrispondere per l'esercizio degli  impianti
nelle more dell'assegnazione; tale canone aggiuntivo e' destinato per
un importo non inferiore al 60 per cento alle province e alle  citta'
metropolitane il cui territorio e' interessato dalle derivazioni. Con
decreto del Ministro dello  sviluppo  economico,  sentita  l'ARERA  e
previo parere della Conferenza  permanente  per  i  rapporti  tra  lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono
determinati il valore minimo della componente fissa del canone di cui
al comma 1-quinquies e il valore minimo del canone aggiuntivo di  cui
al precedente periodo; in caso di mancata adozione del decreto  entro
il termine di centottanta giorni dalla  data  di  entrata  in  vigore
della presente disposizione, fermi restando i criteri di ripartizione
di cui al presente comma e al comma 1-quinquies, le  regioni  possono
determinare l'importo dei canoni di  cui  al  periodo  precedente  in
misura non inferiore a 30 euro per la componente fissa del canone e a
20 euro per il canone aggiuntivo per  ogni  kW  di  potenza  nominale
media di concessione per ogni annualita'. 
  1-octies. Sono fatte salve le competenze delle  regioni  a  statuto
speciale e delle province autonome di Trento e di  Bolzano  ai  sensi
dei rispettivi statuti e delle relative norme di attuazione»; 
  b)  i  commi  2,  4,  8-bis  e  11  dell'articolo  12  del  decreto
legislativo 16 marzo 1999, n. 79, sono abrogati; 
  c) i commi 5, 6 e 7 dell'articolo 37 del  decreto-legge  22  giugno
2012, n. 83, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  7  agosto
2012, n. 134, sono abrogati. )) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              -Si riporta di seguito il testo dell'art. 6,  comma  2,
          del R.D. 11 dicembre  1933,  n.  1775  (Testo  unico  delle
          disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici). 
              «2. Sono  considerate  grandi  derivazioni  quelle  che
          eccedono i seguenti limiti: 
              a) per produzione di forza  motrice:  potenza  nominale
          media annua kW 3.000; 
              b) per acqua potabile: litri 100 al minuto secondo; 
              c) per irrigazione: litri 1000  al  minuto  secondo  od
          anche meno se si possa irrigare una superficie superiore ai
          500 ettari; 
              d) per bonificazione per colmata: litri 5000 al  minuto
          secondo; 
              e)  per  usi  industriali,  inteso  tale  termine   con
          riguardo ad usi diversi da  quelli  espressamente  indicati
          nel presente articolo: litri 100 al minuto secondo; 
              f) per uso ittiogenico: litri 100 al minuto secondo; 
              g) per costituzione di scorte idriche  a  fini  di  uso
          antincendio e sollevamento a scopo di  riqualificazione  di
          energia: litri 100 al minuto secondo.». 
              -Si riporta di seguito il testo dell'art. 12, commi 1 e
          1-bis, D.Lgs.  16  marzo  1999,  n.  79  (Attuazione  della
          direttiva 96/92/CE recante  norme  comuni  per  il  mercato
          interno dell'energia elettrica). 
              «Art. 12. Concessioni idroelettriche. 
              1.  Alla   scadenza   delle   concessioni   di   grandi
          derivazioni  idroelettriche  e  nei  casi  di  decadenza  o
          rinuncia, le opere di cui all'articolo 25, primo comma, del
          testo unico di cui al regio decreto 11  dicembre  1933,  n.
          1775, passano, senza compenso, in proprieta' delle regioni,
          in stato di regolare funzionamento. In caso  di  esecuzione
          da parte del concessionario, a proprie spese e nel  periodo
          di validita' della concessione, di investimenti sui beni di
          cui  al  primo  periodo,  purche'  previsti  dall'atto   di
          concessione o comunque  autorizzati  dal  concedente,  alla
          riassegnazione della concessione secondo  le  procedure  di
          cui ai commi seguenti, e'  riconosciuto  al  concessionario
          uscente,  per  la  parte  di  bene  non  ammortizzato,   un
          indennizzo pari al valore non ammortizzato, fermo  restando
          quanto previsto dall'articolo 26 del testo unico di cui  al
          regio decreto n. 1775 del  1933.  Per  i  beni  diversi  da
          quelli  previsti  dai  periodi  precedenti  si  applica  la
          disciplina stabilita  dall'articolo  25,  commi  secondo  e
          seguenti, del testo unico di cui al regio decreto  n.  1775
          del 1933, con corresponsione del prezzo da quantificare  al
          netto dei beni ammortizzati, sulla base del comma 1-ter del
          presente  articolo,  intendendosi  sostituiti  gli   organi
          statali ivi indicati  con  i  corrispondenti  organi  della
          regione. 
              1-bis. Le regioni,  ove  non  ritengano  sussistere  un
          prevalente interesse  pubblico  ad  un  diverso  uso  delle
          acque, incompatibile con il mantenimento  dell'uso  a  fine
          idroelettrico, possono assegnare le concessioni  di  grandi
          derivazioni idroelettriche, previa verifica  dei  requisiti
          di capacita' tecnica, finanziaria e organizzativa di cui al
          comma  1-ter,  lettera  d):  a)  ad   operatori   economici
          individuati attraverso l'espletamento di gare con procedure
          ad evidenza  pubblica;  b)  a  societa'  a  capitale  misto
          pubblico privato nelle quali il  socio  privato  e'  scelto
          attraverso l'espletamento di gare con procedure ad evidenza
          pubblica; c) mediante forme di partenariato ai sensi  degli
          articoli 179 e  seguenti  del  codice  di  cui  al  decreto
          legislativo 18 aprile 2016, n. 50. L'affidamento a societa'
          partecipate  deve  comunque  avvenire  nel  rispetto  delle
          disposizioni del testo unico di cui al decreto  legislativo
          19 agosto 2016, n. 175. 
              1-ter.  Nel   rispetto   dell'ordinamento   dell'Unione
          europea  e  degli  accordi  internazionali,   nonche'   dei
          principi  fondamentali  dell'ordinamento  statale  e  delle
          disposizioni  di  cui  al  presente  articolo,  le  regioni
          disciplinano con legge, entro un anno dalla data di entrata
          in vigore della presente disposizione e comunque non  oltre
          il  31  marzo  2020,  le  modalita'  e  le   procedure   di
          assegnazione  delle  concessioni  di   grandi   derivazioni
          d'acqua a scopo idroelettrico, stabilendo in particolare: 
              a) le modalita' per lo svolgimento delle  procedure  di
          assegnazione di cui al comma 1-bis; 
              b) i termini di avvio delle procedure di cui  al  comma
          1-bis; 
              c) i criteri di ammissione e di assegnazione; 
              d) la previsione che l'eventuale indennizzo e' posto  a
          carico del concessionario subentrante; 
              e) i requisiti di capacita' finanziaria,  organizzativa
          e tecnica adeguata all'oggetto della concessione  richiesti
          ai partecipanti e i criteri di valutazione  delle  proposte
          progettuali, prevedendo quali requisiti minimi: 
              1) ai fini della dimostrazione  di  adeguata  capacita'
          organizzativa  e  tecnica,   l'attestazione   di   avvenuta
          gestione, per un periodo di almeno cinque anni, di impianti
          idroelettrici aventi una potenza  nominale  media  pari  ad
          almeno 3 MW; 
              2) ai fini della dimostrazione  di  adeguata  capacita'
          finanziaria, la referenza di  due  istituti  di  credito  o
          societa' di servizi  iscritti  nell'elenco  generale  degli
          intermediari finanziari che attestino che  il  partecipante
          ha la possibilita' di accedere al credito  per  un  importo
          almeno pari a quello del progetto proposto nella  procedura
          di assegnazione, ivi comprese le somme da corrispondere per
          i beni di cui alla lettera n); 
              f)  i  termini  di  durata  delle  nuove   concessioni,
          comprese tra venti anni e quaranta anni; il termine massimo
          puo' essere incrementato fino ad un massimo di dieci  anni,
          in relazione alla complessita' della  proposta  progettuale
          presentata e all'importo dell'investimento; 
              g)  gli   obblighi   o   le   limitazioni   gestionali,
          subordinatamente ai quali sono ammissibili  i  progetti  di
          sfruttamento e utilizzo delle opere e delle acque, compresa
          la possibilita' di utilizzare l'acqua  invasata  per  scopi
          idroelettrici per fronteggiare situazioni di crisi idrica o
          per la laminazione delle piene; 
              h) i miglioramenti minimi  in  termini  energetici,  di
          potenza di generazione e di producibilita'  da  raggiungere
          nel  complesso  delle  opere  di  derivazione,   adduzione,
          regolazione e  condotta  dell'acqua  e  degli  impianti  di
          generazione, trasformazione  e  connessione  elettrica  con
          riferimento agli obiettivi strategici nazionali in  materia
          di sicurezza energetica e  fonti  energetiche  rinnovabili,
          compresa la possibilita' di  dotare  le  infrastrutture  di
          accumulo idrico per favorire  l'integrazione  delle  stesse
          energie rinnovabili nel mercato dell'energia e nel rispetto
          di   quanto   previsto   dal   codice   di    trasmissione,
          dispacciamento, sviluppo e sicurezza della  rete  elettrica
          di cui all'articolo 1, comma 4, del decreto del  Presidente
          del Consiglio dei ministri 11 maggio 2004, pubblicato nella
          Gazzetta Ufficiale n. 115 del 18 maggio 2004,  e  dai  suoi
          aggiornamenti; 
              i) i livelli  minimi  in  termini  di  miglioramento  e
          risanamento   ambientale   del   bacino   idrografico    di
          pertinenza, in coerenza con gli strumenti di pianificazione
          a  scala  di  distretto  idrografico  in  attuazione  della
          direttiva  2000/60/CE  del   Parlamento   europeo   e   del
          Consiglio,    del    23    ottobre    2000,    determinando
          obbligatoriamente  una  quota  degli   introiti   derivanti
          dall'assegnazione,  da  destinare  al  finanziamento  delle
          misure dei piani di gestione distrettuali o  dei  piani  di
          tutela finalizzate alla tutela e al  ripristino  ambientale
          dei corpi idrici interessati dalla derivazione; 
              l)   le   misure   di   compensazione   ambientale    e
          territoriale, anche a carattere finanziario,  da  destinare
          ai territori dei comuni interessati  dalla  presenza  delle
          opere e della derivazione compresi tra i punti di  presa  e
          di  restituzione  delle   acque   garantendo   l'equilibrio
          economico finanziario del progetto di concessione; 
              m)   le   modalita'   di    valutazione,    da    parte
          dell'amministrazione competente, dei progetti presentati in
          esito  alle  procedure   di   assegnazione,   che   avviene
          nell'ambito  di  un  procedimento  unico  ai   fini   della
          selezione delle proposte progettuali presentate, che  tiene
          luogo della verifica o valutazione di  impatto  ambientale,
          della valutazione di incidenza nei confronti  dei  siti  di
          importanza comunitaria  interessati  e  dell'autorizzazione
          paesaggistica, nonche'  di  ogni  altro  atto  di  assenso,
          concessione, permesso, licenza o  autorizzazione,  comunque
          denominato, previsto dalla normativa statale,  regionale  o
          locale;  a  tal  fine,  alla  valutazione  delle   proposte
          progettuali  partecipano,  ove  necessario,  il   Ministero
          dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare,  il
          Ministero dello sviluppo economico, il Ministero per i beni
          e le attivita' culturali e  gli  enti  gestori  delle  aree
          naturali protette di cui alla legge  6  dicembre  1991,  n.
          394; per gli aspetti connessi alla sicurezza  degli  invasi
          di cui al decreto-legge 8 agosto 1994, n. 507,  convertito,
          con modificazioni, dalla legge 21 ottobre 1994, n.  584,  e
          all'articolo 6, comma 4-bis, della legge 1° agosto 2002, n.
          166, al  procedimento  valutativo  partecipa  il  Ministero
          delle infrastrutture e dei trasporti; 
              n) l'utilizzo dei beni di cui all'articolo 25,  secondo
          comma, del testo unico di cui al regio decreto n. 1775  del
          1933, nel rispetto del codice civile,  secondo  i  seguenti
          criteri: 
              1) per i beni mobili di cui si prevede  l'utilizzo  nel
          progetto di concessione,  l'assegnatario  corrisponde  agli
          aventi  diritto,  all'atto  del  subentro,  un  prezzo,  in
          termini di valore residuo, determinato sulla base dei  dati
          reperibili  dagli  atti  contabili   o   mediante   perizia
          asseverata; in caso di mancata previsione di  utilizzo  nel
          progetto di concessione, per  tali  beni  si  procede  alla
          rimozione e allo smaltimento secondo  le  norme  vigenti  a
          cura ed onere del proponente; 
              2) per i beni immobili dei quali il  progetto  proposto
          prevede l'utilizzo, l'assegnatario corrisponde agli  aventi
          diritto, all'atto del subentro, un prezzo il cui valore  e'
          determinato sulla  base  dei  dati  reperibili  dagli  atti
          contabili o  mediante  perizia  asseverata  sulla  base  di
          attivita' negoziale tra le parti; 
              3) i beni immobili dei quali il progetto  proposto  non
          prevede  l'utilizzo  restano  di  proprieta'  degli  aventi
          diritto; 
              o) la previsione, nel rispetto dei principi dell'Unione
          europea, di specifiche clausole sociali volte a  promuovere
          la stabilita' occupazionale del personale impiegato; 
              p) le specifiche modalita' procedimentali da seguire in
          caso di grandi derivazioni idroelettriche  che  interessano
          il territorio di due o piu' regioni, in termini di gestione
          delle derivazioni, vincoli  amministrativi  e  ripartizione
          dei  canoni,  da   definire   d'intesa   tra   le   regioni
          interessate; le funzioni amministrative per  l'assegnazione
          della concessione sono di competenza della regione sul  cui
          territorio  insiste  la  maggior  portata  di   derivazione
          d'acqua in concessione. 
              1-quater.   Le   procedure   di   assegnazione    delle
          concessioni  di  grandi  derivazioni  idroelettriche   sono
          avviate entro due anni dalla  data  di  entrata  in  vigore
          della legge regionale di cui al comma  1-ter.  Con  decreto
          del Ministro dello sviluppo economico, di concerto  con  il
          Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e  del
          mare  e  con  il  Ministro  delle  infrastrutture   e   dei
          trasporti, previa intesa con la Conferenza unificata di cui
          all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto  1997,  n.
          281,  da  adottare  entro  il  31   dicembre   2021,   sono
          individuate le modalita' e  le  procedure  di  assegnazione
          applicabili nell'ipotesi di mancato rispetto del termine di
          avvio, da parte della regione interessata, delle  procedure
          di cui al primo periodo; il Ministero delle  infrastrutture
          e dei trasporti,  in  applicazione  dell'articolo  8  della
          legge 5 giugno 2003, n. 131, procede  in  via  sostitutiva,
          sulla  base  della  predetta  disciplina,  all'assegnazione
          delle  concessioni,  prevedendo  che  il   10   per   cento
          dell'importo dei canoni concessori, in deroga  all'articolo
          89, comma 1, lettera i), del decreto legislativo  31  marzo
          1998,  n.  112,  resti  acquisita  al  patrimonio  statale.
          Restano in ogni caso ferme le competenze statali di cui  al
          decreto-legge  8  agosto  1994,  n.  507,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 21 ottobre 1994, n.  584,  e  di
          cui alla legge 1° agosto 2002, n. 166. 
              1-quinquies.  I  concessionari  di  grandi  derivazioni
          idroelettriche corrispondono semestralmente alle regioni un
          canone,   determinato   con   legge   regionale,    sentita
          l'Autorita' di regolazione per  energia,  reti  e  ambiente
          (ARERA), articolato in una componente  fissa,  legata  alla
          potenza nominale media di concessione, e in una  componente
          variabile,   calcolata   come   percentuale   dei    ricavi
          normalizzati, sulla base del  rapporto  tra  la  produzione
          dell'impianto, al netto dell'energia fornita  alla  regione
          ai  sensi  del  presente  comma,  ed   il   prezzo   zonale
          dell'energia elettrica. Il  compenso  unitario  di  cui  al
          precedente periodo varia proporzionalmente alle variazioni,
          non inferiori al 5 per cento, dell'indice ISTAT relativo al
          prezzo industriale per la produzione,  il  trasporto  e  la
          distribuzione  dell'energia  elettrica.  Il  canone   cosi'
          determinato e' destinato per almeno il 60  per  cento  alle
          province e alle citta' metropolitane il cui  territorio  e'
          interessato dalle derivazioni. Nelle concessioni di  grandi
          derivazioni  a  scopo  idroelettrico,  le  regioni  possono
          disporre con legge l'obbligo per i concessionari di fornire
          annualmente e gratuitamente alle stesse regioni 220 kWh per
          ogni kW di  potenza  nominale  media  di  concessione,  per
          almeno il 50 per  cento  destinata  a  servizi  pubblici  e
          categorie di utenti dei territori  provinciali  interessati
          dalle derivazioni. 
              1-sexies. Per  le  concessioni  di  grandi  derivazioni
          idroelettriche  che  prevedono  un  termine   di   scadenza
          anteriore al 31 dicembre  2023,  ivi  incluse  quelle  gia'
          scadute,  le  regioni  che  non  abbiano  gia'   provveduto
          disciplinano con legge, entro un anno dalla data di entrata
          in vigore della presente disposizione e comunque non  oltre
          il  31  marzo  2020,  le  modalita',  le   condizioni,   la
          quantificazione  dei   corrispettivi   aggiuntivi   e   gli
          eventuali   altri   oneri   conseguenti,   a   carico   del
          concessionario uscente,  per  la  prosecuzione,  per  conto
          delle regioni  stesse,  dell'esercizio  delle  derivazioni,
          delle opere  e  degli  impianti  oltre  la  scadenza  della
          concessione e per  il  tempo  necessario  al  completamento
          delle procedure di assegnazione e comunque non oltre il  31
          dicembre 2023. 
              1-septies. Fino all'assegnazione della concessione,  il
          concessionario scaduto e' tenuto a  fornire,  su  richiesta
          della regione, energia nella  misura  e  con  le  modalita'
          previste dal comma 1-quinquies e a riversare  alla  regione
          un canone aggiuntivo,  rispetto  al  canone  demaniale,  da
          corrispondere per l'esercizio  degli  impianti  nelle  more
          dell'assegnazione; tale canone aggiuntivo e' destinato  per
          un importo non inferiore al 60 per cento  alle  province  e
          alle citta' metropolitane il cui territorio e'  interessato
          dalle derivazioni. Con decreto del Ministro dello  sviluppo
          economico, sentita l'ARERA e previo parere della Conferenza
          permanente per i rapporti tra lo Stato,  le  regioni  e  le
          province autonome di Trento e di Bolzano, sono  determinati
          il valore minimo della componente fissa del canone  di  cui
          al  comma  1-quinquies  e  il  valore  minimo  del   canone
          aggiuntivo di cui al precedente periodo; in caso di mancata
          adozione del decreto entro il termine di centottanta giorni
          dalla  data   di   entrata   in   vigore   della   presente
          disposizione, fermi restando i criteri di  ripartizione  di
          cui al presente comma e al comma  1-quinquies,  le  regioni
          possono determinare l'importo dei canoni di cui al  periodo
          precedente in  misura  non  inferiore  a  30  euro  per  la
          componente fissa del canone e  a  20  euro  per  il  canone
          aggiuntivo  per  ogni  kW  di  potenza  nominale  media  di
          concessione per ogni annualita'. 
              1-octies. Sono fatte salve le competenze delle  regioni
          a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di
          Bolzano ai sensi dei rispettivi statuti  e  delle  relative
          norme di attuazione.».