(( Art. 11 quinquies 
 
Interpretazione autentica dell'articolo 3, comma 3, secondo  periodo,
  della legge 12 luglio 2017, n. 113, e proroga del  termine  di  cui
  all'articolo 27, comma 4, della legge 31 dicembre 2012, n. 247 
 
  1. L'articolo 3, comma 3, secondo periodo, della  legge  12  luglio
2017, n. 113, si interpreta nel senso che, ai fini del  rispetto  del
divieto di cui al  predetto  periodo,  si  tiene  conto  dei  mandati
espletati, anche solo in parte, prima della sua  entrata  in  vigore,
compresi quelli iniziati anteriormente all'entrata  in  vigore  della
legge  31  dicembre  2012,  n.  247.  Resta  fermo  quanto   previsto
dall'articolo 3, commi 3, terzo periodo, e 4, della legge  12  luglio
2017, n. 113. 
  2. Per il rinnovo dei consigli  degli  ordini  circondariali  degli
avvocati scaduti il 31 dicembre 2018, l'assemblea di cui all'articolo
27, comma 4, secondo periodo, della legge 31 dicembre 2012,  n.  247,
si svolge entro il mese di luglio 2019. 
  3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare  nuovi
o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. )) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              Si riporta il testo degli articoli 3 e 4 della legge 31
          dicembre 2012, n.  247  (Disposizioni  sulla  elezione  dei
          componenti  dei   consigli   degli   ordini   circondariali
          forensi.): 
              «Art. 3. Elettorato attivo e passivo 
              1.  I  componenti  del  consiglio  sono  eletti   dagli
          avvocati iscritti  all'ordine  ai  sensi  dell'articolo  25
          della legge 31 dicembre 2012, n. 247, con voto segreto,  in
          base alle disposizioni della presente legge. 
              2. Hanno diritto al voto  gli  avvocati  che  risultano
          iscritti negli albi e negli elenchi  dei  dipendenti  degli
          enti pubblici e dei docenti e  ricercatori  universitari  a
          tempo  pieno  e  nella  sezione  speciale  degli   avvocati
          stabiliti, il giorno antecedente l'inizio delle  operazioni
          elettorali. Sono esclusi dal diritto di voto  gli  avvocati
          per  qualunque   ragione   sospesi   dall'esercizio   della
          professione. 
              3. Sono eleggibili gli iscritti che  hanno  diritto  di
          voto,  che  non  abbiano   riportato,   nei   cinque   anni
          precedenti, una sanzione disciplinare esecutiva piu'  grave
          dell'avvertimento. Fermo restando quanto previsto al  comma
          4, i consiglieri non possono essere eletti per piu' di  due
          mandati consecutivi. La ricandidatura e'  possibile  quando
          sia trascorso un numero di anni uguale agli anni nei  quali
          si e' svolto il precedente mandato. 
              4. Dei mandati di durata inferiore ai due anni  non  si
          tiene conto ai fini del rispetto  del  divieto  di  cui  al
          secondo periodo del comma 3. 
              Art. 4. Numero massimo di voti esprimibili e tutela del
          genere meno rappresentato 
              1. Ciascun elettore puo' esprimere un  numero  di  voti
          non superiore ai due terzi dei consiglieri da  eleggere  ai
          sensi dell'articolo 28, comma 1, della  legge  31  dicembre
          2012, n. 247,  secondo  quanto  indicato  nella  tabella  A
          allegata alla presente legge. 
              2. In attuazione dell'articolo 51  della  Costituzione,
          la presente  legge  tutela  il  genere  meno  rappresentato
          disciplinando al capo III le modalita' di  espressione  del
          voto.». 
              - Si riporta il testo dell'articolo 27 della  legge  31
          dicembre 2012, n. 247  (Nuova  disciplina  dell'ordinamento
          della professione forense.): 
              «Art. 27. L'assemblea 
              1. L'assemblea e' costituita  dagli  avvocati  iscritti
          all'albo ed agli elenchi speciali. Essa elegge i componenti
          del consiglio; approva  il  bilancio  consuntivo  e  quello
          preventivo; esprime il parere sugli argomenti sottoposti ad
          essa dal consiglio; esercita ogni altra funzione attribuita
          dall'ordinamento professionale. 
              2.  L'assemblea,  previa  delibera  del  consiglio,  e'
          convocata dal presidente o, in caso di suo impedimento, dal
          vicepresidente  o  dal   consigliere   piu'   anziano   per
          iscrizione. 
              3. Le regole per il funzionamento dell'assemblea e  per
          la  sua  convocazione,  nonche'  per   l'assunzione   delle
          relative delibere, sono stabilite da  apposito  regolamento
          adottato ai sensi dell'articolo 1 e con le modalita'  nello
          stesso stabilite. 
              4. L'assemblea ordinaria e' convocata almeno una  volta
          l'anno  per  l'approvazione  dei   bilanci   consuntivo   e
          preventivo. L'assemblea per la elezione  del  consiglio  si
          svolge, per il rinnovo normale, entro il  mese  di  gennaio
          successivo alla scadenza. 
              5.  Il  consiglio  delibera  altresi'  la  convocazione
          dell'assemblea  ogniqualvolta  lo  ritenga   necessario   o
          qualora ne  faccia  richiesta  almeno  un  terzo  dei  suoi
          componenti o almeno un decimo degli iscritti nell'albo.».