(( Art. 11 sexies 
 
      Disposizioni urgenti in materia di enti del Terzo settore 
 
  1. All'articolo 4, comma 3, del decreto legislativo 3 luglio  2017,
n. 112, dopo le parole:  «ai  sensi  dell'articolo  2359  del  codice
civile» sono aggiunte le seguenti: «, ad eccezione delle associazioni
o fondazioni di diritto privato ex Ipab  derivanti  dai  processi  di
trasformazione  delle   istituzioni   pubbliche   di   assistenza   o
beneficenza, ai sensi del decreto del Presidente  del  Consiglio  dei
ministri 16 febbraio 1990, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.  45
del 23 febbraio 1990, e del decreto legislativo  4  maggio  2001,  n.
207, in quanto la nomina  da  parte  della  pubblica  amministrazione
degli  amministratori  di  tali   enti   si   configura   come   mera
designazione, intesa  come  espressione  della  rappresentanza  della
cittadinanza, e  non  si  configura  quindi  mandato  fiduciario  con
rappresentanza,  sicche'  e'  sempre  esclusa  qualsiasi   forma   di
controllo da parte di quest'ultima». 
  2.  All'articolo  4,  comma  2,  del  codice  di  cui  al   decreto
legislativo 3 luglio 2017, n. 117, e' aggiunto, in fine, il  seguente
periodo: «Sono  altresi'  escluse  dall'ambito  di  applicazione  del
presente comma le associazioni o fondazioni  di  diritto  privato  ex
Ipab derivanti  dai  processi  di  trasformazione  delle  istituzioni
pubbliche di assistenza o  beneficenza,  ai  sensi  del  decreto  del
Presidente del Consiglio dei ministri 16  febbraio  1990,  pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 23 febbraio 1990,  e  del  decreto
legislativo 4 maggio 2001, n. 207, in quanto la nomina da parte della
pubblica  amministrazione  degli  amministratori  di  tali  enti   si
configura come  mera  designazione,  intesa  come  espressione  della
rappresentanza della cittadinanza, e non si configura quindi  mandato
fiduciario con rappresentanza, sicche' e'  sempre  esclusa  qualsiasi
forma di controllo da parte di quest'ultima». )) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              -Si  riporta  l'articolo  4,  comma  3,   del   Decreto
          Legislativo 03/07/2017, n. 112 (Revisione della  disciplina
          in materia di impresa sociale,  a  norma  dell'articolo  1,
          comma 2, lettera c) della legge 6  giugno  2016,  n.  106),
          pubblicato nella Gazz. Uff. 19 luglio 2017,  n.  167,  come
          modificato dalla presente legge: 
              «Art. 4. Struttura proprietaria e disciplina dei gruppi 
              In vigore  dal  20  luglio  2017  1.  All'attivita'  di
          direzione  e  coordinamento  di   un'impresa   sociale   si
          applicano, in quanto compatibili, le norme di cui  al  capo
          IX del titolo V del libro V e l'articolo  2545-septies  del
          codice civile.  Si  considera,  in  ogni  caso,  esercitare
          attivita' di direzione e coordinamento il soggetto che, per
          previsioni statutarie o per qualsiasi altra ragione,  abbia
          la facolta'  di  nominare  la  maggioranza  dei  componenti
          dell'organo di amministrazione dell'impresa sociale. 
              2. I gruppi di imprese sociali sono tenuti a depositare
          l'accordo  di  partecipazione  presso  il  registro   delle
          imprese. I gruppi di imprese sociali sono inoltre tenuti  a
          redigere e depositare i documenti contabili ed il  bilancio
          sociale in forma consolidata,  predisposto  in  conformita'
          alle linee guida di cui all'articolo 9. 
              3. Le societa' costituite da  un  unico  socio  persona
          fisica, gli enti con scopo di lucro  e  le  amministrazioni
          pubbliche di cui  all'articolo  1,  comma  2,  del  decreto
          legislativo  30  marzo   2001,   n.   165,   e   successive
          modificazioni,  non   possono   esercitare   attivita'   di
          direzione e coordinamento o detenere, in  qualsiasi  forma,
          anche analoga,  congiunta  o  indiretta,  il  controllo  di
          un'impresa sociale ai sensi dell'articolo 2359  del  codice
          civile , ad eccezione delle associazioni  o  fondazioni  di
          diritto  privato  ex  Ipab  derivanti   dai   processi   di
          trasformazione delle istituzioni pubbliche di assistenza  o
          beneficenza,  ai  sensi  del  decreto  del  Presidente  del
          Consiglio dei ministri 16 febbraio 1990,  pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale n.  45  del  23  febbraio  1990,  e  del
          decreto legislativo 4 maggio 2001, n.  207,  in  quanto  la
          nomina  da  parte  della  pubblica  amministrazione   degli
          amministratori  di  tali  enti  si  configura   come   mera
          designazione, intesa come espressione della  rappresentanza
          della cittadinanza,  e  non  si  configura  quindi  mandato
          fiduciario con rappresentanza, sicche'  e'  sempre  esclusa
          qualsiasi forma di controllo da parte di quest'ultima. 
              4. Le decisioni assunte in violazione  del  divieto  di
          cui al comma 3 sono annullabili e possono essere  impugnate
          in conformita' delle  norme  del  codice  civile  entro  il
          termine  di  centottanta  giorni.  La   legittimazione   ad
          impugnare spetta anche al  Ministero  del  lavoro  e  delle
          politiche sociali.». 
              Si riporta il  testo  dell'articolo  4,  comma  2,  del
          codice di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n.  117
          (Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo  1,  comma
          2,  lettera  b),  della  legge  6  giugno  2016,  n.  106),
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 2 agosto 2017, n.  179,
          S.O., come modificato dalla presente legge: 
              «Art. 4. Enti del Terzo settore 
              Omissis. 
              2. Non sono enti del Terzo settore  le  amministrazioni
          pubbliche di cui  all'articolo  1,  comma  2,  del  decreto
          legislativo 30 marzo 2001,  n.  165,  le  formazioni  e  le
          associazioni  politiche,  i  sindacati,   le   associazioni
          professionali e di rappresentanza di categorie  economiche,
          le associazioni di  datori  di  lavoro,  nonche'  gli  enti
          sottoposti a direzione e coordinamento  o  controllati  dai
          suddetti enti, ad  esclusione  dei  soggetti  operanti  nel
          settore della protezione  civile  alla  cui  disciplina  si
          provvede ai sensi dell'articolo 32, comma 4.  Sono  esclusi
          dall'ambito di applicazione  del  presente  comma  i  corpi
          volontari dei vigili del fuoco delle Province  autonome  di
          Trento e di Bolzano e della Regione  autonoma  della  Valle
          d'Aosta. Sono altresi' escluse dall'ambito di  applicazione
          del presente comma le associazioni o fondazioni di  diritto
          privato ex Ipab derivanti dai  processi  di  trasformazione
          delle istituzioni pubbliche di assistenza o beneficenza, ai
          sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
          16 febbraio 1990, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 45
          del 23 febbraio 1990, e del decreto  legislativo  4  maggio
          2001, n. 207, in quanto la nomina da parte  della  pubblica
          amministrazione  degli  amministratori  di  tali  enti   si
          configura come mera designazione, intesa  come  espressione
          della rappresentanza della cittadinanza, e non si configura
          quindi mandato fiduciario con  rappresentanza,  sicche'  e'
          sempre esclusa qualsiasi forma di  controllo  da  parte  di
          quest'ultima.».