(( Art. 11 septies 
 
Modifica all'articolo 3 della legge 3  marzo  2009,  n.  18,  nonche'
          disposizioni in favore degli orfani di Rigopiano 
 
  1. All'articolo 3, comma 3, ultimo periodo,  della  legge  3  marzo
2009, n.  18,  le  parole:  «non  superiore»  sono  sostituite  dalla
seguente: «pari». 
  2. Con riferimento al disastro di Rigopiano del  18  gennaio  2017,
sono considerati orfani tutti coloro i cui genitori, o anche un  solo
genitore,  ovvero  la  persona  che  li  aveva  a  proprio  totale  o
principale   carico,   siano   deceduti,    dispersi    o    divenuti
permanentemente inabili a  qualsiasi  proficuo  lavoro  a  causa  del
predetto evento. Ai predetti orfani  sono  riconosciute  le  seguenti
forme di protezione, assistenza e agevolazione: 
  a) attribuzione agli orfani di un  genitore  o  di  entrambi  della
quota di riserva di cui all'articolo 7, comma 2, della legge 12 marzo
1999, n. 68; 
  b) riconoscimento della condizione di orfano, ai sensi del presente
comma, quale titolo di preferenza  nella  valutazione  dei  requisiti
prescritti per le assunzioni  nelle  amministrazioni  dello  Stato  e
negli enti pubblici non attuate tramite concorso. Ai medesimi  orfani
si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1,  comma  2,  della
legge 23 novembre 1998, n. 407,  relativamente  all'iscrizione  negli
elenchi al collocamento obbligatorio. )) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo dell'articolo 3, comma  3,  della
          legge 3 marzo 2009, n. 18  (Ratifica  ed  esecuzione  della
          Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti  delle  persone
          con disabilita', con Protocollo opzionale, fatta a New York
          il  13  dicembre  2006  e   istituzione   dell'Osservatorio
          nazionale sulla condizione delle persone con  disabilita'),
          come modificato dalla presente legge. 
              «Art. 3. Istituzione dell'Osservatorio nazionale  sulla
          condizione delle persone con disabilita' 
              Omissis. 
              3.  Con  decreto  del  Presidente  del  Consiglio   dei
          ministri, di concerto con il Ministro del  lavoro  e  delle
          politiche  sociali  e  con  il  Ministro  per  la  pubblica
          amministrazione, adottato ai sensi dell'articolo 17,  comma
          3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono disciplinati la
          composizione,   l'organizzazione   e    il    funzionamento
          dell'Osservatorio, prevedendo che  siano  rappresentate  le
          amministrazioni  centrali  coinvolte  nella  definizione  e
          nell'attuazione di politiche in favore  delle  persone  con
          disabilita', le regioni e le province autonome di Trento  e
          di  Bolzano,  le  autonomie   locali,   gli   Istituti   di
          previdenza,  l'Istituto   nazionale   di   statistica,   le
          organizzazioni sindacali maggiormente  rappresentative  dei
          lavoratori, dei pensionati  e  dei  datori  di  lavoro,  le
          associazioni nazionali maggiormente  rappresentative  delle
          persone con disabilita' e le organizzazioni rappresentative
          del terzo settore operanti  nel  campo  della  disabilita'.
          L'Osservatorio e' integrato, nella  sua  composizione,  con
          esperti  di   comprovata   esperienza   nel   campo   della
          disabilita' in numero pari a cinque.». 
              -Si riporta il testo  dell'articolo  7  comma  2  della
          legge 12 marzo 1999, n. 68 (Norme per il diritto al  lavoro
          dei disabili.): 
              Art. 7. Modalita' delle assunzioni obbligatorie. 
              Omissis. 
              2. I datori di lavoro pubblici effettuano le assunzioni
          in conformita' a quanto previsto dall'articolo 36, comma 2,
          del decreto  legislativo  3  febbraio  1993,  n.  29,  come
          modificato  dall'articolo  22,   comma   1,   del   decreto
          legislativo 31 marzo  1998,  n.  80,  salva  l'applicazione
          delle disposizioni di cui all'articolo  11  della  presente
          legge. Per le assunzioni di cui all'articolo 36,  comma  1,
          lettera a), del predetto  decreto  legislativo  n.  29  del
          1993, e successive  modificazioni,  i  lavoratori  disabili
          iscritti nell'elenco di cui all'articolo 8, comma 2,  della
          presente legge hanno diritto alla  riserva  dei  posti  nei
          limiti  della  complessiva  quota  d'obbligo  e   fino   al
          cinquanta per cento dei posti messi a concorso.». 
              -Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 2  ,  della
          legge 23 novembre 1998, n. 407 (Nuove norme in favore delle
          vittime del terrorismo e della criminalita' organizzata): 
              «Art. 1. 
              Omissis. 
              2. I soggetti di cui  all'articolo  1  della  legge  20
          ottobre 1990, n. 302 , come  modificato  dal  comma  1  del
          presente articolo, nonche' il coniuge e i figli superstiti,
          ovvero i fratelli conviventi e a carico qualora  siano  gli
          unici   superstiti,   dei   soggetti   deceduti   o    resi
          permanentemente invalidi godono del diritto al collocamento
          obbligatorio di cui alle vigenti disposizioni  legislative,
          con precedenza rispetto  ad  ogni  altra  categoria  e  con
          preferenza a parita' di titoli. Per i soggetti  di  cui  al
          presente  comma,  compresi   coloro   che   svolgono   gia'
          un'attivita' lavorativa, le assunzioni per chiamata diretta
          sono previste per i  profili  professionali  del  personale
          contrattualizzato del comparto  Ministeri  fino  all'ottavo
          livello  retributivo.  Ferme  restando  le  percentuali  di
          assunzioni  previste  dalle  vigenti  disposizioni,  per  i
          livelli retributivi dal sesto all'ottavo le assunzioni,  da
          effettuarsi previo espletamento della prova di idoneita' di
          cui  all'articolo  32  del  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica  9  maggio  1994,  n.   487,   come   sostituito
          dall'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica
          18 giugno 1997, n. 246, non  potranno  superare  l'aliquota
          del 10 per cento del numero di vacanze nell'organico.  Alle
          assunzioni di cui al presente comma non si applica la quota
          di riserva di cui all'articolo 18, comma 2, della legge  12
          marzo 1999, n. 68,».