Art. 2 
 
Disciplina del termine per la restituzione del finanziamento  di  cui
  all'articolo 50, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50 
 
  1. Il finanziamento a titolo oneroso di cui all'articolo 50,  comma
1,  del  decreto-legge  24  aprile  2017,  n.  50,  convertito,   con
modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, ((  come  integrato
ai sensi dell'articolo 12 del decreto-legge 16 ottobre 2017, n.  148,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017,  n.  172,
)) e' rimborsato entro trenta giorni dall'intervenuta efficacia della
cessione dei complessi  aziendali  oggetto  delle  procedure  di  cui
all'articolo 50, comma 2, del decreto-legge n. 50 del 2017 e, in ogni
caso, non oltre il termine del 30 giugno 2019. 
  2. All'articolo 12, comma 2, del decreto-legge 16 ottobre 2017,  n.
148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre  2017,  n.
172, il terzo periodo e' abrogato. 
  3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a  900  milioni
di euro nel 2018 in termini di solo fabbisogno, si provvede  mediante
versamento per un corrispondente importo, da effettuare entro  il  31
dicembre 2018, delle somme gestite presso il sistema  bancario  dalla
Cassa servizi energetici e ambientali a favore del conto corrente  di
tesoreria centrale di cui all'articolo 2, comma 2, del  decreto-legge
9 giugno 2016, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla  legge  1°
agosto 2016, n. 151. La giacenza, da mantenere depositata a fine anno
sul  conto  corrente  di  tesoreria  di  cui  al  primo  periodo,  e'
restituita nel corso del 2019. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo dell'art. 50, comma 1 del D.L. 24
          aprile 2017, n. 50 convertito in legge, con  modificazioni,
          dall'  art.  1,  comma  1,  L.  21  giugno  2017,   n.   96
          (Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative  a
          favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le
          zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo): 
              «Art 50. Misure urgenti per assicurare  la  continuita'
          del servizio svolto dall'Alitalia Spa 
              1. Al  fine  di  evitare  l'interruzione  del  servizio
          svolto dalla societa' Alitalia - Societa' Aerea Italiana  -
          Spa in amministrazione straordinaria,  per  i  collegamenti
          aerei  nel  territorio  nazionale  e  con   il   territorio
          nazionale,  ivi  compresi  quelli  con  oneri  di  servizio
          pubblico ai sensi della vigente normativa  europea,  tenuto
          conto delle gravi difficolta' di ordine sociale e dei gravi
          disagi per gli utenti che tale interruzione determinerebbe,
          e' disposto  un  finanziamento  a  titolo  oneroso  di  600
          milioni di euro, della durata di sei mesi, da  erogare  con
          decreto del Ministro dello sviluppo economico  di  concerto
          con il Ministro dell'economia e delle finanze entro  cinque
          giorni dall'apertura  della  procedura  di  amministrazione
          straordinaria  a  favore  dell'Alitalia  -  Societa'  Aerea
          Italiana  -  Spa  in  amministrazione   straordinaria,   da
          utilizzare per le indilazionabili esigenze gestionali della
          societa'  stessa  e  delle  altre   societa'   del   gruppo
          sottoposte alla procedura di amministrazione straordinaria,
          anche relative alla continuita' dei sistemi di  regolazione
          internazionale dei rapporti economici con i vettori,  nelle
          more dell'esecuzione di un programma predisposto  ai  sensi
          degli articoli 27 e 54 del  decreto  legislativo  8  luglio
          1999,  n.  270,  e  conforme  alla  normativa  europea.  Il
          relativo stanziamento e' iscritto nello stato di previsione
          del Ministero dello sviluppo economico. Il finanziamento e'
          concesso con l'applicazione di interessi al tasso Euribor a
          sei mesi pubblicato il  giorno  lavorativo  antecedente  la
          data di erogazione, maggiorato di 1.000 punti base,  ed  e'
          restituito   entro   sei   mesi   dalla   erogazione,    in
          prededuzione, con priorita' rispetto a  ogni  altro  debito
          della procedura. Le somme corrisposte in  restituzione  del
          finanziamento per capitale e interessi  sono  versate,  nel
          2017, all'entrata  del  bilancio  dello  Stato  per  essere
          riassegnate, per un importo pari a 300 milioni di euro,  al
          fondo di cui all'articolo 37, comma 6, del decreto-legge 24
          aprile 2014, n. 66, convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge 23 giugno 2014, n. 89, e per l'importo  eccedente  al
          Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato  di  cui  alla
          legge 27 ottobre 1993, n. 432.». 
              -Si riporta il testo dell'art. 12, comma 2 del  DL  148
          del 16-10-2017 (Disposizioni urgenti in materia finanziaria
          e per esigenze indifferibili) convertito con  modificazioni
          dalla 4 dicembre 2017, n. 172). 
              «Art. 12. Procedura di cessione Alitalia . 
              Omissis. 
              2.  Allo  scopo  di   garantire   l'adempimento   delle
          obbligazioni di  trasporto  assunte  dalla  amministrazione
          straordinaria fino alla  data  di  cessione  del  complesso
          aziendale senza soluzione di continuita'  del  servizio  di
          trasporto aereo e assicurare la regolare  prosecuzione  dei
          servizi di collegamento aereo nel  territorio  nazionale  e
          per il territorio nazionale esercitati  dalle  societa'  di
          cui al precedente comma 1 nelle more dell'esecuzione  della
          procedura di cessione dei complessi aziendali, nonche' allo
          scopo di consentire la definizione ed il perseguimento  del
          programma  della  relativa  procedura  di   amministrazione
          straordinaria,  l'ammontare  del  finanziamento  a   titolo
          oneroso di cui all'articolo 50, comma 1  del  decreto-legge
          24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla
          legge 21 giugno 2017, n. 96, e' incrementato di 300 milioni
          di euro, da erogarsi  nell'anno  2018.  Tale  importo  puo'
          essere   erogato   anche    mediante    anticipazioni    di
          tesoreria.L'organo commissariale provvede al pagamento  dei
          debiti prededucibili contratti nel corso della procedura di
          amministrazione   straordinaria   per   far   fronte   alle
          indilazionabili esigenze gestionali delle predette societa'
          e per il perseguimento delle finalita' di cui al  programma
          dell'amministrazione  straordinaria,  anche  in  deroga  al
          disposto dell'articolo 111-bis,  ultimo  comma,  del  regio
          decreto 16 marzo 1942, n. 267.». 
              -Si riporta il testo dell'art. 2 comma  2  del  D.L.  9
          giugno  2016,  n.   98   (Disposizioni   urgenti   per   il
          completamento della procedura  di  cessione  dei  complessi
          aziendali  del  Gruppo  ILVA),  convertito  in  legge,  con
          modificazioni, dall' art. 1, comma 1, L. 1° agosto 2016, n.
          151. 
              «Art. 2. Finanziamenti ad imprese strategiche 
              Omissis. 
              2.  Agli  oneri  di  cui  al  comma  1  in  termini  di
          fabbisogno, pari a 400 milioni di euro per l'anno 2016,  si
          provvede  mediante  versamento,   per   un   corrispondente
          importo, delle somme gestite  presso  il  sistema  bancario
          dalla cassa per i servizi energetici  e  ambientali  su  un
          conto   corrente   di   tesoreria    centrale    fruttifero
          appositamente   aperto   remunerato   secondo   il    tasso
          riconosciuto  sulle  sezioni  fruttifere   dei   conti   di
          tesoreria unica. La giacenza da detenere a  fine  anno  sul
          conto corrente di tesoreria di  cui  al  primo  periodo  e'
          estinta o ridotta corrispondentemente alle somme rimborsate
          ai  sensi  dell'articolo  1,  comma   6-bis,   del   citato
          decreto-legge n. 191 del 2015, cosi'  come  modificato  dal
          comma  1  del  presente  articolo.  Fermo  restando  quanto
          previsto dal periodo precedente, la giacenza da detenere  a
          fine anno sul conto corrente di tesoreria di cui  al  primo
          periodo e' ridotta a 100 milioni di euro  a  decorrere  dal
          2017.».