Art. 3 
 
      Misure di semplificazione in materia di imprese e lavoro 
 
  1. Al decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 151, l'articolo  15
e' abrogato. 
  (( 1-bis. All'articolo 1 della legge 23 dicembre 1956, n.  1526,  i
commi sesto e settimo sono abrogati. 
  1-ter. All'articolo 1-bis del decreto-legge 24 giugno 2014, n.  91,
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, il
comma 7 e' abrogato. 
  1-quater. All'articolo 60 della legge 12  dicembre  2016,  n.  238,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
  a) al comma 1, le  parole:  «I  produttori,  gli  importatori  e  i
grossisti» sono  sostituite  dalle  seguenti:  «I  produttori  e  gli
importatori»; 
  b) il comma 2 e' abrogato. 
  1-quinquies. All'articolo 2330, primo comma, del codice civile,  le
parole: «entro venti giorni» sono sostituite dalle  seguenti:  «entro
dieci giorni». La disposizione di cui al presente comma ha effetto  a
decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di  conversione
del presente decreto. 
  1-sexies. All'articolo 25 del decreto-legge  18  ottobre  2012,  n.
179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012,  n.
221, sono apportate le seguenti modificazioni: 
  a) il comma 14 e' abrogato; 
  b) al comma 15, dopo le parole: «entro sei mesi dalla  chiusura  di
ciascun esercizio,» sono inserite le seguenti: «fatta salva l'ipotesi
del maggior termine nei limiti e alle condizioni previsti dal secondo
comma  dell'articolo  2364  del  codice   civile,   nel   qual   caso
l'adempimento e' effettuato entro sette mesi,»; 
  c) dopo il comma 17 e' aggiunto il seguente: 
  «17-bis.  La  start-up  innovativa   e   l'incubatore   certificato
inseriscono le informazioni di cui ai commi 12 e 13 nella piattaforma
informatica startup.registroimprese.it in sede  di  iscrizione  nella
sezione speciale di cui al comma  8,  aggiornandole  o  confermandole
almeno una volta all'anno in corrispondenza dell'adempimento  di  cui
al comma 15, anche ai fini di cui al comma 10». 
  1-septies. All'articolo 4 del decreto-legge 24 gennaio 2015, n.  3,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 33, sono
apportate le seguenti modificazioni: 
  a) al comma 6, dopo le parole: «entro sei mesi  dalla  chiusura  di
ciascun esercizio,» sono inserite le seguenti: «fatta salva l'ipotesi
del maggior termine nei limiti e alle condizioni previsti dal secondo
comma  dell'articolo  2364  del  codice   civile,   nel   qual   caso
l'adempimento e' effettuato entro sette mesi,»; 
  b) dopo il comma 6 e' inserito il seguente: 
  6-bis. La PMI innovativa inserisce le informazioni di cui al  comma
4 nella piattaforma informatica startup.registroimprese.it in sede di
iscrizione nella sezione speciale di cui al comma 2, aggiornandole  o
confermandole   almeno   una   volta   all'anno   in   corrispondenza
dell'adempimento di cui al comma 6, anche ai fini di cui al comma 2». 
  1-octies. All'articolo 2, comma 2, della legge 22 febbraio 2006, n.
84, la lettera a) e' sostituita dalla seguente: 
  «a) frequenza  di  corsi  di  qualificazione  tecnico-professionale
della durata di 250 ore complessive  da  svolgersi  nell'arco  di  un
anno». 
  1-novies. All'articolo 12 del regolamento di  cui  al  decreto  del
Presidente della Repubblica 9  febbraio  2001,  n.  187,  il  secondo
periodo del comma 1 e' soppresso e i commi 3 e 5 sono abrogati. 
  1-decies. Il comma  6  dell'articolo  1-bis  del  decreto-legge  24
giugno 2014, n. 91, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  11
agosto 2014, n. 116, nonche' i decreti del Ministro  delle  politiche
agricole alimentari e forestali 17 dicembre  2013,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale n. 36 del 13 febbraio 2014, e n. 10 dell'8 gennaio
2015, recante «Disposizioni  relative  alla  dematerializzazione  del
registro  di  carico  e  scarico  degli  sfarinati  e   delle   paste
alimentari», sono abrogati. 
  1-undecies. I dati della denuncia aziendale di cui all'articolo  5,
comma 1, lettere a), c) e d), del decreto legislativo 11 agosto 1993,
n. 375, possono essere acquisiti d'ufficio dall'INPS,  dal  fascicolo
aziendale di cui all'articolo 9 del regolamento di cui al decreto del
Presidente della Repubblica  1°  dicembre  1999,  n.  503,  istituito
nell'ambito dell'anagrafe delle aziende agricole, gestito dal Sistema
informativo agricolo nazionale (SIAN). Le imprese  agricole  indicano
nella denuncia aziendale i dati di cui al presente comma nel caso  in
cui non abbiano costituito o aggiornato il fascicolo aziendale. 
  1-duodecies. All'articolo 2, comma 5-undecies, del decreto-legge 29
dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge  26
febbraio 2011, n. 10, dopo le parole: «con rappresentanza diretta nel
CNEL» sono inserite le seguenti: «e quelle  stipulanti  il  contratto
collettivo nazionale di lavoro di riferimento nel settore». 
  1-terdecies. All'articolo 7 del decreto legislativo 9 ottobre 2002,
n. 231, dopo il comma 4 e' inserito il seguente: 
  «4-bis. Nelle transazioni commerciali in cui il creditore  sia  una
PMI, come definita ai sensi del decreto del Ministro delle  attivita'
produttive 18 aprile 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 238
del 12 ottobre 2005, si presume che sia gravemente iniqua la clausola
che prevede termini di pagamento  superiori  a  sessanta  giorni.  Il
presente comma non si applica quando tutte  le  parti  del  contratto
sono PMI». 
  1-quaterdecies. All'articolo 6, comma 2,  della  legge  11  gennaio
2018, n. 8, le parole: «quattro mesi» sono sostituite dalle seguenti:
«sei mesi». )) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              -Si riporta l'articolo 3 del Decreto Legge  14/12/2018,
          n. 135 (Disposizioni  urgenti  in  materia  di  sostegno  e
          semplificazione  per  le  imprese   e   per   la   pubblica
          amministrazione) pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  14
          dicembre 2018, n. 290: 
              «Art.  3.  Misure  di  semplificazione  in  materia  di
          imprese e lavoro 
              1. Al decreto legislativo 14 settembre  2015,  n.  151,
          l'articolo 15 e' abrogato.». 
              Il  decreto-legislativo  14  settembre  2015,  n.   151
          (Disposizioni di razionalizzazione e semplificazione  delle
          procedure e degli  adempimenti  a  carico  di  cittadini  e
          imprese e altre disposizioni  in  materia  di  rapporto  di
          lavoro e pari opportunita', in attuazione  della  legge  10
          dicembre  2014,  n.  183)  e'  pubblicato  nella   Gazzetta
          Ufficiale 23 settembre 2015, n. 221, S.O. 
              -Si riporta il testo dell'art. 1, commi 6 e 7, della L.
          23 dicembre 1956, n.  1526  (Difesa  della  genuinita'  del
          burro): 
              «I produttori  ed  i  confezionatori  di  burro  devono
          tenere, per ogni stabilimento,  un  registro  di  carico  e
          scarico sul quale devono essere indicate la quantita' e  la
          qualita' della materia prima impiegata ed i tipi  di  burro
          ottenuti. 
              Sono esclusi dall'obbligo della tenuta del registro  di
          cui al sesto comma gli  imprenditori  agricoli,  singoli  o
          associati, di  cui  all'articolo  2135  del  codice  civile
          aventi una produzione annua inferiore  a  5  tonnellate  di
          burro.». 
              -Si riporta il testo  dell'art.  1-bis,  comma  7,  del
          decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91  (Disposizioni  urgenti
          per  il  settore   agricolo,   la   tutela   ambientale   e
          l'efficientamento  energetico  dell'edilizia  scolastica  e
          universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese,  il
          contenimento dei costi gravanti sulle  tariffe  elettriche,
          nonche'  per  la  definizione  immediata   di   adempimenti
          derivanti  dalla   normativa   europea)   convertito,   con
          modificazioni, in legge 11 agosto 2014, n. 116. 
              «Art. 1-bis. 
              Omissis. 
              7. Il registro di carico e scarico di cui  all'articolo
          1, sesto comma, della legge 23 dicembre 1956, n.  1526,  e'
          dematerializzato  e  realizzato   nell'ambito   del   SIAN.
          All'articolo 1 della legge 23 dicembre 1956, n. 1526,  sono
          apportate le seguenti modificazioni: 
              a)  al   sesto   comma,   le   parole:   «presso   ogni
          stabilimento, un registro di carico  e  scarico  sul  quale
          devono essere indicate giornalmente» sono sostituite  dalle
          seguenti: «per ogni stabilimento, un registro di  carico  e
          scarico sul quale devono essere indicate»; 
              b) il settimo comma e' abrogato.». 
              -Si riporta  il  testo  dell'art.  60  della  legge  12
          dicembre 2016, n.  238  (Registri  per  i  produttori,  gli
          importatori e i grossisti di talune  sostanze  zuccherine),
          come modificato dalla presente legge: 
              «Art. 60. 
              1. I produttori e gli importatori diversi da quelli che
          commercializzano esclusivamente zucchero preconfezionato in
          bustine di peso massimo pari a  10  grammi  di  saccarosio,
          escluso lo zucchero a velo,  di  glucosio,  di  miscele  di
          glucosio e fruttosio e  degli  zuccheri  estratti  dall'uva
          diversi  dal  mosto  concentrato  rettificato,   anche   in
          soluzione,  sono  soggetti  alla  tenuta  di  un   registro
          aggiornato  di   carico   e   scarico.   Il   registro   e'
          dematerializzato ed e' tenuto nell'ambito del SIAN  secondo
          le prescrizioni e le modalita' stabilite  con  decreto  del
          Ministro, sentita la Conferenza permanente per  i  rapporti
          tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e
          di Bolzano. 
              2. (abrogato).». 
              - Si riporta il testo dell'articolo 2330, comma 1,  del
          codice civile, come modificato dalla presente legge: 
              «Art. 2330. Deposito dell'atto costitutivo e iscrizione
          della societa'. 
              Il notaio  che  ha  ricevuto  l'atto  costitutivo  deve
          depositarlo  entro  dieci  giorni  presso   l'ufficio   del
          registro  delle  imprese  nella   cui   circoscrizione   e'
          stabilita  la   sede   sociale,   allegando   i   documenti
          comprovanti  la  sussistenza  delle   condizioni   previste
          dall'articolo 2329.». 
              -Si riporta il testo dell'art. 15, commi 14 e  15,  del
          decreto-legge 18  ottobre  2012,  n.  179,  convertito  con
          modificazioni  dalla  legge  17  dicembre  2012,   n.   221
          (Start-up innovativa e incubatore  certificato:  finalita',
          definizione e pubblicita'). 
              «14. (abrogato). 
              15. Entro 30 giorni dall'approvazione  del  bilancio  e
          comunque  entro  sei  mesi  dalla   chiusura   di   ciascun
          esercizio, fatta salva l'ipotesi del  maggior  termine  nei
          limiti  e  alle  condizioni  previsti  dal  secondo   comma
          dell'articolo  2364  del  codice  civile,  nel  qual   caso
          l'adempimento  e'   effettuato   entro   sette   mesi,   il
          rappresentante   legale   della   start-up   innovativa   o
          dell'incubatore certificato  attesta  il  mantenimento  del
          possesso dei requisiti previsti rispettivamente dal comma 2
          e  dal  comma  5  e  deposita  tale  dichiarazione   presso
          l'ufficio del registro delle imprese. 
              -Si riporta di seguito il testo dell'art. 4,  comma  6,
          del decreto-legge 24  gennaio  2015,  n.  3  convertito  in
          legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 24 marzo
          2015, n. 33 (Misure urgenti per il sistema bancario  e  gli
          investimenti), come modificato dalla presente legge: 
              «Art. 4. 
              Omissis. 
              6. Entro 30 giorni  dall'approvazione  del  bilancio  e
          comunque  entro  sei  mesi  dalla   chiusura   di   ciascun
          esercizio, fatta salva l'ipotesi del  maggior  termine  nei
          limiti  e  alle  condizioni  previsti  dal  secondo   comma
          dell'articolo  2364  del  codice  civile,  nel  qual   caso
          l'adempimento  e'   effettuato   entro   sette   mesi,   il
          rappresentante  legale  delle  PMI  innovative  attesta  il
          mantenimento del possesso dei requisiti previsti dal  comma
          1 del presente  articolo,  e  deposita  tale  dichiarazione
          presso l'ufficio del registro delle imprese. 
              6-bis. La PMI innovativa inserisce le  informazioni  di
          cui   al   comma   4    nella    piattaforma    informatica
          startup.registroimprese.it  in  sede  di  iscrizione  nella
          sezione  speciale  di  cui  al  comma  2,  aggiornandole  o
          confermandole almeno una volta all'anno  in  corrispondenza
          dell'adempimento di cui al comma 6, anche ai fini di cui al
          comma 2.». 
              -Si riporta di seguito il testo dell'art. 2,  comma  2,
          della  legge  22   febbraio   2006,   n.   84   (Disciplina
          dell'attivita'  professionale  di  tintolavanderia),   come
          modificato dalla presente legge: 
              «2. Per l'esercizio dell'attivita' definita dal comma 1
          le imprese devono  designare  un  responsabile  tecnico  in
          possesso di apposita idoneita' professionale comprovata dal
          possesso di almeno uno dei seguenti requisiti: 
              a)    frequenza    di    corsi    di     qualificazione
          tecnico-professionale  della  durata  di  almeno  450   ore
          complessive da svolgersi nell'arco di un anno.». 
              -Si riportano di seguito i testi dei commi  1,  3  e  5
          dell'art. 12 del D.P.R. 9 febbraio 2001 n. 187 (Regolamento
          per  la  revisione  della  normativa  sulla  produzione   e
          commercializzazione di  sfarinati  e  paste  alimentari,  a
          norma dell'articolo 50 della L. 22 febbraio 1994, n.  146),
          come modificati dalla presente legge: 
              «Art. 12. Disposizioni transitorie e finali. 
              1. Nel rispetto di quanto disciplinato dal  Regolamento
          (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del
          29 aprile 2004, e' consentita la produzione di sfarinati  e
          paste  alimentari  aventi  requisiti  diversi   da   quelli
          prescritti dai capi I e II del presente decreto, quando  e'
          diretta  alla  successiva  spedizione  verso  altri   Paesi
          dell'Unione europea o  verso  gli  altri  Paesi  contraenti
          l'accordo sullo spazio economico europeo nonche'  destinata
          all'esportazione. Il produttore ottempera agli obblighi  di
          comunicazione verso il Ministero delle  politiche  agricole
          alimentari e forestali secondo le modalita' di trasmissione
          stabilite con apposito decreto del Ministro delle politiche
          agricole alimentari e forestali, di concerto con i Ministri
          dello sviluppo economico, della salute  e  dell'economia  e
          delle finanze da emanarsi entro  centottanta  giorni  dalla
          data  di  entrata  in  vigore  del  presente  decreto   del
          Presidente della Repubblica. 
              3. (abrogato). 
              4. 
              5. (abrogato).». 
              -Si  riporta  l'articolo  5  del  Decreto   Legislativo
          11/08/1993,  n.  375  (Attuazione  dell'art.  3,  comma  1,
          lettera aa), della L. 23 ottobre 1992, n. 421,  concernente
          razionalizzazione   dei   sistemi   di   accertamento   dei
          lavoratori dell'agricoltura  e  dei  relativi  contributi),
          pubblicato nella Gazz. Uff.  23  settembre  1993,  n.  224,
          S.O.: 
              «Art. 5. Denuncia aziendale. 
              1. I datori di lavoro agricolo sono tenuti a presentare
          agli   uffici   provinciali    dello    SCAU,    ai    fini
          dell'accertamento dei contributi previdenziali  dovuti  per
          gli operai agricoli occupati e della gestione dell'anagrafe
          delle aziende agricole, la denuncia aziendale contenente  i
          seguenti dati: 
              a) ubicazione, denominazione ed estensione dei  terreni
          distintamente per titolo del possesso e per singole colture
          praticate; 
              c) indicazione della ditta intestata in catasto e delle
          partite, fogli e particelle catastali dei terreni condotti; 
              d) numero dei capi di bestiame allevati,  distintamente
          per specie, e modalita' di allevamento;». 
              -Si riporta l'articolo 9 del D.P.R. 01/12/1999, n.  503
          (Regolamento recante norme per  l'istituzione  della  Carta
          dell'agricoltore e  del  pescatore  e  dell'anagrafe  delle
          aziende agricole, in attuazione dell'articolo 14, comma  3,
          del D.Lgs.  30  aprile  1998,  n.  173),  pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale 30 dicembre 1999, n. 305. 
              «Art. 9 . Denuncia aziendale. 
              1. I datori di lavoro agricolo sono tenuti a presentare
          agli   uffici   provinciali    dello    SCAU,    ai    fini
          dell'accertamento dei contributi previdenziali  dovuti  per
          gli operai agricoli occupati e della gestione dell'anagrafe
          delle aziende agricole, la denuncia aziendale contenente  i
          seguenti dati: 
              a) ubicazione, denominazione ed estensione dei  terreni
          distintamente per titolo del possesso e per singole colture
          praticate; 
              b) generalita', codice fiscale, residenza  e  domicilio
          fiscale del datore di lavoro; 
              c) indicazione della ditta intestata in catasto e delle
          partite, fogli e particelle catastali dei terreni condotti; 
              d) numero dei capi di bestiame allevati,  distintamente
          per specie, e modalita' di allevamento; 
              e) attivita' complementari ed accessorie  connesse  con
          l'attivita' agricola; 
              f) parco macchine ed ogni  altra  notizia  utile  sulle
          caratteristiche dell'azienda.». 
              -Si riporta di seguito  il  testo  dell'art.  2,  comma
          5-undecies, del decreto-legge 29  dicembre  2010,  n.  225,
          convertito, con modificazioni dalla legge 26 febbraio 2011,
          n.  10  (Proroga  di  termini  previsti   da   disposizioni
          legislative e di interventi urgenti in materia tributaria e
          di  sostegno  alle   imprese   e   alle   famiglie),   come
          modificatodalla presente legge: 
              «Art. 2. (Proroghe onerose di termini) 
              Omissis. 
              5-undecies.  Sono  destinatari  degli  interventi   del
          Programma nazionale gli imprenditori  ittici  di  cui  agli
          articoli 2 e 3 del decreto legislativo 18 maggio  2001,  n.
          226, e successive modificazioni, i soggetti individuati  in
          relazione ai  singoli  interventi  previsti  dal  Programma
          nazionale e, relativamente  alle  iniziative  di  cui  agli
          articoli 16, 17 e 18  del  decreto  legislativo  26  maggio
          2004, n. 154, le associazioni nazionali riconosciute  delle
          cooperative della pesca, le  associazioni  nazionali  delle
          imprese di pesca con  rappresentanza  diretta  nel  CNEL  e
          quelle stipulanti  il  contratto  collettivo  nazionale  di
          lavoro  di  riferimento  del   settore,   le   associazioni
          nazionali delle imprese di acquacoltura e le organizzazioni
          sindacali  nazional  stipulanti  il  contratto   collettivo
          nazionale di lavoro di riferimento nel settore della  pesca
          e gli enti bilaterali previsti da tale contratto collettivo
          di riferimento del settore, i consorzi  riconosciuti  ed  i
          soggetti individuati in  relazione  ai  singoli  interventi
          previsti dal Programma nazionale. 
              -Si riporta di seguito il testo dell'art. 7 del decreto
          legislativo  9  ottobre  2002,  n.  231  (Attuazione  della
          direttiva 2000/35/CE relativa alla lotta contro  i  ritardi
          di   pagamento   nelle   transazioni   commerciali),   come
          modificato dalla presente legge: 
              «Art. 7. Nullita' 
              1. Le clausole relative al  termine  di  pagamento,  al
          saggio degli interessi moratori o  al  risarcimento  per  i
          costi di recupero, a qualunque titolo previste o introdotte
          nel  contratto,  sono  nulle  quando  risultano  gravemente
          inique in danno del creditore. Si  applicano  gli  articoli
          1339 e 1419, secondo comma, del codice civile. 
              2. Il giudice dichiara, anche  d'ufficio,  la  nullita'
          della clausola avuto riguardo a tutte  le  circostanze  del
          caso, tra cui il grave scostamento dalla prassi commerciale
          in contrasto con il principio di buona fede e  correttezza,
          la natura della merce o del servizio oggetto del contratto,
          l'esistenza di motivi  oggettivi  per  derogare  al  saggio
          degli interessi legali di mora, ai termini di  pagamento  o
          all'importo forfettario dovuto a titolo di risarcimento per
          i costi di recupero. 
              3. Si  considera  gravemente  iniqua  la  clausola  che
          esclude l'applicazione di interessi di mora. Non e' ammessa
          prova contraria. 
              4. Si presume che sia gravemente iniqua la clausola che
          esclude il risarcimento per i  costi  di  recupero  di  cui
          all'articolo 6. 
              4-bis.  Nelle  transazioni  commerciali   in   cui   il
          creditore sia una PMI, come definita ai sensi  del  decreto
          del Ministro delle attivita'  produttive  18  aprile  2005,
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 238 del  12  ottobre
          2005, si presume che sia gravemente iniqua la clausola  che
          prevede termini di pagamento superiori a  sessanta  giorni.
          Il presente comma non si applica quando tutte le parti  del
          contratto sono PMI. 
              5. Nelle transazioni commerciali in cui il debitore  e'
          una pubblica amministrazione e' nulla la clausola avente ad
          oggetto la predeterminazione o la modifica  della  data  di
          ricevimento  della  fattura.  La  nullita'  e'   dichiarata
          d'ufficio dal giudice.». 
              -Si riporta di seguito il testo dell'art. 6,  comma  2,
          L. 11 gennaio 2018, n. 8 (Modifiche al decreto  legislativo
          23 luglio 1999, n. 242, in materia di limiti al rinnovo dei
          mandati  degli  organi  del  Comitato  olimpico   nazionale
          italiano (CONI) e delle federazioni sportive  nazionali,  e
          al decreto legislativo 27 febbraio 2017, n. 43, in  materia
          di limiti al rinnovo delle cariche  nel  Comitato  italiano
          paralimpico (CIP), nelle federazioni sportive paralimpiche,
          nelle discipline sportive  paralimpiche  e  negli  enti  di
          promozione sportiva  paralimpica),  come  modificato  dalla
          presente legge: 
              «Art. 6. Disposizioni transitorie e finali 
              Omissis. 
              2. Entro sei mesi  dalla  data  di  approvazione  delle
          modifiche statutarie  del  CONI,  le  federazioni  sportive
          nazionali e le discipline sportive associate,  nonche'  gli
          enti di promozione sportiva, adeguano i loro  statuti  alle
          disposizioni di cui all'articolo 16, comma 2,  del  decreto
          legislativo  23  luglio  1999,  n.  242,  come   sostituito
          dall'articolo 2 della presente legge.».