Art. 3 Misure di semplificazione in materia di imprese e lavoro 1. Al decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 151, l'articolo 15 e' abrogato. (( 1-bis. All'articolo 1 della legge 23 dicembre 1956, n. 1526, i commi sesto e settimo sono abrogati. 1-ter. All'articolo 1-bis del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, il comma 7 e' abrogato. 1-quater. All'articolo 60 della legge 12 dicembre 2016, n. 238, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, le parole: «I produttori, gli importatori e i grossisti» sono sostituite dalle seguenti: «I produttori e gli importatori»; b) il comma 2 e' abrogato. 1-quinquies. All'articolo 2330, primo comma, del codice civile, le parole: «entro venti giorni» sono sostituite dalle seguenti: «entro dieci giorni». La disposizione di cui al presente comma ha effetto a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. 1-sexies. All'articolo 25 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, sono apportate le seguenti modificazioni: a) il comma 14 e' abrogato; b) al comma 15, dopo le parole: «entro sei mesi dalla chiusura di ciascun esercizio,» sono inserite le seguenti: «fatta salva l'ipotesi del maggior termine nei limiti e alle condizioni previsti dal secondo comma dell'articolo 2364 del codice civile, nel qual caso l'adempimento e' effettuato entro sette mesi,»; c) dopo il comma 17 e' aggiunto il seguente: «17-bis. La start-up innovativa e l'incubatore certificato inseriscono le informazioni di cui ai commi 12 e 13 nella piattaforma informatica startup.registroimprese.it in sede di iscrizione nella sezione speciale di cui al comma 8, aggiornandole o confermandole almeno una volta all'anno in corrispondenza dell'adempimento di cui al comma 15, anche ai fini di cui al comma 10». 1-septies. All'articolo 4 del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 33, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 6, dopo le parole: «entro sei mesi dalla chiusura di ciascun esercizio,» sono inserite le seguenti: «fatta salva l'ipotesi del maggior termine nei limiti e alle condizioni previsti dal secondo comma dell'articolo 2364 del codice civile, nel qual caso l'adempimento e' effettuato entro sette mesi,»; b) dopo il comma 6 e' inserito il seguente: 6-bis. La PMI innovativa inserisce le informazioni di cui al comma 4 nella piattaforma informatica startup.registroimprese.it in sede di iscrizione nella sezione speciale di cui al comma 2, aggiornandole o confermandole almeno una volta all'anno in corrispondenza dell'adempimento di cui al comma 6, anche ai fini di cui al comma 2». 1-octies. All'articolo 2, comma 2, della legge 22 febbraio 2006, n. 84, la lettera a) e' sostituita dalla seguente: «a) frequenza di corsi di qualificazione tecnico-professionale della durata di 250 ore complessive da svolgersi nell'arco di un anno». 1-novies. All'articolo 12 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 febbraio 2001, n. 187, il secondo periodo del comma 1 e' soppresso e i commi 3 e 5 sono abrogati. 1-decies. Il comma 6 dell'articolo 1-bis del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, nonche' i decreti del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 17 dicembre 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 36 del 13 febbraio 2014, e n. 10 dell'8 gennaio 2015, recante «Disposizioni relative alla dematerializzazione del registro di carico e scarico degli sfarinati e delle paste alimentari», sono abrogati. 1-undecies. I dati della denuncia aziendale di cui all'articolo 5, comma 1, lettere a), c) e d), del decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 375, possono essere acquisiti d'ufficio dall'INPS, dal fascicolo aziendale di cui all'articolo 9 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 1° dicembre 1999, n. 503, istituito nell'ambito dell'anagrafe delle aziende agricole, gestito dal Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN). Le imprese agricole indicano nella denuncia aziendale i dati di cui al presente comma nel caso in cui non abbiano costituito o aggiornato il fascicolo aziendale. 1-duodecies. All'articolo 2, comma 5-undecies, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, dopo le parole: «con rappresentanza diretta nel CNEL» sono inserite le seguenti: «e quelle stipulanti il contratto collettivo nazionale di lavoro di riferimento nel settore». 1-terdecies. All'articolo 7 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, dopo il comma 4 e' inserito il seguente: «4-bis. Nelle transazioni commerciali in cui il creditore sia una PMI, come definita ai sensi del decreto del Ministro delle attivita' produttive 18 aprile 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 238 del 12 ottobre 2005, si presume che sia gravemente iniqua la clausola che prevede termini di pagamento superiori a sessanta giorni. Il presente comma non si applica quando tutte le parti del contratto sono PMI». 1-quaterdecies. All'articolo 6, comma 2, della legge 11 gennaio 2018, n. 8, le parole: «quattro mesi» sono sostituite dalle seguenti: «sei mesi». ))
Riferimenti normativi -Si riporta l'articolo 3 del Decreto Legge 14/12/2018, n. 135 (Disposizioni urgenti in materia di sostegno e semplificazione per le imprese e per la pubblica amministrazione) pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 14 dicembre 2018, n. 290: «Art. 3. Misure di semplificazione in materia di imprese e lavoro 1. Al decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 151, l'articolo 15 e' abrogato.». Il decreto-legislativo 14 settembre 2015, n. 151 (Disposizioni di razionalizzazione e semplificazione delle procedure e degli adempimenti a carico di cittadini e imprese e altre disposizioni in materia di rapporto di lavoro e pari opportunita', in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 23 settembre 2015, n. 221, S.O. -Si riporta il testo dell'art. 1, commi 6 e 7, della L. 23 dicembre 1956, n. 1526 (Difesa della genuinita' del burro): «I produttori ed i confezionatori di burro devono tenere, per ogni stabilimento, un registro di carico e scarico sul quale devono essere indicate la quantita' e la qualita' della materia prima impiegata ed i tipi di burro ottenuti. Sono esclusi dall'obbligo della tenuta del registro di cui al sesto comma gli imprenditori agricoli, singoli o associati, di cui all'articolo 2135 del codice civile aventi una produzione annua inferiore a 5 tonnellate di burro.». -Si riporta il testo dell'art. 1-bis, comma 7, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91 (Disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonche' per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea) convertito, con modificazioni, in legge 11 agosto 2014, n. 116. «Art. 1-bis. Omissis. 7. Il registro di carico e scarico di cui all'articolo 1, sesto comma, della legge 23 dicembre 1956, n. 1526, e' dematerializzato e realizzato nell'ambito del SIAN. All'articolo 1 della legge 23 dicembre 1956, n. 1526, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al sesto comma, le parole: «presso ogni stabilimento, un registro di carico e scarico sul quale devono essere indicate giornalmente» sono sostituite dalle seguenti: «per ogni stabilimento, un registro di carico e scarico sul quale devono essere indicate»; b) il settimo comma e' abrogato.». -Si riporta il testo dell'art. 60 della legge 12 dicembre 2016, n. 238 (Registri per i produttori, gli importatori e i grossisti di talune sostanze zuccherine), come modificato dalla presente legge: «Art. 60. 1. I produttori e gli importatori diversi da quelli che commercializzano esclusivamente zucchero preconfezionato in bustine di peso massimo pari a 10 grammi di saccarosio, escluso lo zucchero a velo, di glucosio, di miscele di glucosio e fruttosio e degli zuccheri estratti dall'uva diversi dal mosto concentrato rettificato, anche in soluzione, sono soggetti alla tenuta di un registro aggiornato di carico e scarico. Il registro e' dematerializzato ed e' tenuto nell'ambito del SIAN secondo le prescrizioni e le modalita' stabilite con decreto del Ministro, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. 2. (abrogato).». - Si riporta il testo dell'articolo 2330, comma 1, del codice civile, come modificato dalla presente legge: «Art. 2330. Deposito dell'atto costitutivo e iscrizione della societa'. Il notaio che ha ricevuto l'atto costitutivo deve depositarlo entro dieci giorni presso l'ufficio del registro delle imprese nella cui circoscrizione e' stabilita la sede sociale, allegando i documenti comprovanti la sussistenza delle condizioni previste dall'articolo 2329.». -Si riporta il testo dell'art. 15, commi 14 e 15, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221 (Start-up innovativa e incubatore certificato: finalita', definizione e pubblicita'). «14. (abrogato). 15. Entro 30 giorni dall'approvazione del bilancio e comunque entro sei mesi dalla chiusura di ciascun esercizio, fatta salva l'ipotesi del maggior termine nei limiti e alle condizioni previsti dal secondo comma dell'articolo 2364 del codice civile, nel qual caso l'adempimento e' effettuato entro sette mesi, il rappresentante legale della start-up innovativa o dell'incubatore certificato attesta il mantenimento del possesso dei requisiti previsti rispettivamente dal comma 2 e dal comma 5 e deposita tale dichiarazione presso l'ufficio del registro delle imprese. -Si riporta di seguito il testo dell'art. 4, comma 6, del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3 convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 24 marzo 2015, n. 33 (Misure urgenti per il sistema bancario e gli investimenti), come modificato dalla presente legge: «Art. 4. Omissis. 6. Entro 30 giorni dall'approvazione del bilancio e comunque entro sei mesi dalla chiusura di ciascun esercizio, fatta salva l'ipotesi del maggior termine nei limiti e alle condizioni previsti dal secondo comma dell'articolo 2364 del codice civile, nel qual caso l'adempimento e' effettuato entro sette mesi, il rappresentante legale delle PMI innovative attesta il mantenimento del possesso dei requisiti previsti dal comma 1 del presente articolo, e deposita tale dichiarazione presso l'ufficio del registro delle imprese. 6-bis. La PMI innovativa inserisce le informazioni di cui al comma 4 nella piattaforma informatica startup.registroimprese.it in sede di iscrizione nella sezione speciale di cui al comma 2, aggiornandole o confermandole almeno una volta all'anno in corrispondenza dell'adempimento di cui al comma 6, anche ai fini di cui al comma 2.». -Si riporta di seguito il testo dell'art. 2, comma 2, della legge 22 febbraio 2006, n. 84 (Disciplina dell'attivita' professionale di tintolavanderia), come modificato dalla presente legge: «2. Per l'esercizio dell'attivita' definita dal comma 1 le imprese devono designare un responsabile tecnico in possesso di apposita idoneita' professionale comprovata dal possesso di almeno uno dei seguenti requisiti: a) frequenza di corsi di qualificazione tecnico-professionale della durata di almeno 450 ore complessive da svolgersi nell'arco di un anno.». -Si riportano di seguito i testi dei commi 1, 3 e 5 dell'art. 12 del D.P.R. 9 febbraio 2001 n. 187 (Regolamento per la revisione della normativa sulla produzione e commercializzazione di sfarinati e paste alimentari, a norma dell'articolo 50 della L. 22 febbraio 1994, n. 146), come modificati dalla presente legge: «Art. 12. Disposizioni transitorie e finali. 1. Nel rispetto di quanto disciplinato dal Regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004, e' consentita la produzione di sfarinati e paste alimentari aventi requisiti diversi da quelli prescritti dai capi I e II del presente decreto, quando e' diretta alla successiva spedizione verso altri Paesi dell'Unione europea o verso gli altri Paesi contraenti l'accordo sullo spazio economico europeo nonche' destinata all'esportazione. Il produttore ottempera agli obblighi di comunicazione verso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali secondo le modalita' di trasmissione stabilite con apposito decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico, della salute e dell'economia e delle finanze da emanarsi entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto del Presidente della Repubblica. 3. (abrogato). 4. 5. (abrogato).». -Si riporta l'articolo 5 del Decreto Legislativo 11/08/1993, n. 375 (Attuazione dell'art. 3, comma 1, lettera aa), della L. 23 ottobre 1992, n. 421, concernente razionalizzazione dei sistemi di accertamento dei lavoratori dell'agricoltura e dei relativi contributi), pubblicato nella Gazz. Uff. 23 settembre 1993, n. 224, S.O.: «Art. 5. Denuncia aziendale. 1. I datori di lavoro agricolo sono tenuti a presentare agli uffici provinciali dello SCAU, ai fini dell'accertamento dei contributi previdenziali dovuti per gli operai agricoli occupati e della gestione dell'anagrafe delle aziende agricole, la denuncia aziendale contenente i seguenti dati: a) ubicazione, denominazione ed estensione dei terreni distintamente per titolo del possesso e per singole colture praticate; c) indicazione della ditta intestata in catasto e delle partite, fogli e particelle catastali dei terreni condotti; d) numero dei capi di bestiame allevati, distintamente per specie, e modalita' di allevamento;». -Si riporta l'articolo 9 del D.P.R. 01/12/1999, n. 503 (Regolamento recante norme per l'istituzione della Carta dell'agricoltore e del pescatore e dell'anagrafe delle aziende agricole, in attuazione dell'articolo 14, comma 3, del D.Lgs. 30 aprile 1998, n. 173), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 dicembre 1999, n. 305. «Art. 9 . Denuncia aziendale. 1. I datori di lavoro agricolo sono tenuti a presentare agli uffici provinciali dello SCAU, ai fini dell'accertamento dei contributi previdenziali dovuti per gli operai agricoli occupati e della gestione dell'anagrafe delle aziende agricole, la denuncia aziendale contenente i seguenti dati: a) ubicazione, denominazione ed estensione dei terreni distintamente per titolo del possesso e per singole colture praticate; b) generalita', codice fiscale, residenza e domicilio fiscale del datore di lavoro; c) indicazione della ditta intestata in catasto e delle partite, fogli e particelle catastali dei terreni condotti; d) numero dei capi di bestiame allevati, distintamente per specie, e modalita' di allevamento; e) attivita' complementari ed accessorie connesse con l'attivita' agricola; f) parco macchine ed ogni altra notizia utile sulle caratteristiche dell'azienda.». -Si riporta di seguito il testo dell'art. 2, comma 5-undecies, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10 (Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e di interventi urgenti in materia tributaria e di sostegno alle imprese e alle famiglie), come modificatodalla presente legge: «Art. 2. (Proroghe onerose di termini) Omissis. 5-undecies. Sono destinatari degli interventi del Programma nazionale gli imprenditori ittici di cui agli articoli 2 e 3 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 226, e successive modificazioni, i soggetti individuati in relazione ai singoli interventi previsti dal Programma nazionale e, relativamente alle iniziative di cui agli articoli 16, 17 e 18 del decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154, le associazioni nazionali riconosciute delle cooperative della pesca, le associazioni nazionali delle imprese di pesca con rappresentanza diretta nel CNEL e quelle stipulanti il contratto collettivo nazionale di lavoro di riferimento del settore, le associazioni nazionali delle imprese di acquacoltura e le organizzazioni sindacali nazional stipulanti il contratto collettivo nazionale di lavoro di riferimento nel settore della pesca e gli enti bilaterali previsti da tale contratto collettivo di riferimento del settore, i consorzi riconosciuti ed i soggetti individuati in relazione ai singoli interventi previsti dal Programma nazionale. -Si riporta di seguito il testo dell'art. 7 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231 (Attuazione della direttiva 2000/35/CE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali), come modificato dalla presente legge: «Art. 7. Nullita' 1. Le clausole relative al termine di pagamento, al saggio degli interessi moratori o al risarcimento per i costi di recupero, a qualunque titolo previste o introdotte nel contratto, sono nulle quando risultano gravemente inique in danno del creditore. Si applicano gli articoli 1339 e 1419, secondo comma, del codice civile. 2. Il giudice dichiara, anche d'ufficio, la nullita' della clausola avuto riguardo a tutte le circostanze del caso, tra cui il grave scostamento dalla prassi commerciale in contrasto con il principio di buona fede e correttezza, la natura della merce o del servizio oggetto del contratto, l'esistenza di motivi oggettivi per derogare al saggio degli interessi legali di mora, ai termini di pagamento o all'importo forfettario dovuto a titolo di risarcimento per i costi di recupero. 3. Si considera gravemente iniqua la clausola che esclude l'applicazione di interessi di mora. Non e' ammessa prova contraria. 4. Si presume che sia gravemente iniqua la clausola che esclude il risarcimento per i costi di recupero di cui all'articolo 6. 4-bis. Nelle transazioni commerciali in cui il creditore sia una PMI, come definita ai sensi del decreto del Ministro delle attivita' produttive 18 aprile 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 238 del 12 ottobre 2005, si presume che sia gravemente iniqua la clausola che prevede termini di pagamento superiori a sessanta giorni. Il presente comma non si applica quando tutte le parti del contratto sono PMI. 5. Nelle transazioni commerciali in cui il debitore e' una pubblica amministrazione e' nulla la clausola avente ad oggetto la predeterminazione o la modifica della data di ricevimento della fattura. La nullita' e' dichiarata d'ufficio dal giudice.». -Si riporta di seguito il testo dell'art. 6, comma 2, L. 11 gennaio 2018, n. 8 (Modifiche al decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, in materia di limiti al rinnovo dei mandati degli organi del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) e delle federazioni sportive nazionali, e al decreto legislativo 27 febbraio 2017, n. 43, in materia di limiti al rinnovo delle cariche nel Comitato italiano paralimpico (CIP), nelle federazioni sportive paralimpiche, nelle discipline sportive paralimpiche e negli enti di promozione sportiva paralimpica), come modificato dalla presente legge: «Art. 6. Disposizioni transitorie e finali Omissis. 2. Entro sei mesi dalla data di approvazione delle modifiche statutarie del CONI, le federazioni sportive nazionali e le discipline sportive associate, nonche' gli enti di promozione sportiva, adeguano i loro statuti alle disposizioni di cui all'articolo 16, comma 2, del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, come sostituito dall'articolo 2 della presente legge.».