(( Art. 3 bis 
 
              Disposizioni in materia di etichettatura 
 
  1. All'articolo 4 della legge 3 febbraio 2011, n. 4, sono apportate
le seguenti modificazioni: 
  a) i commi 1 e 2 sono abrogati; 
  b) il comma 3 e' sostituito dai seguenti: 
  «3. Con decreto del Ministro delle politiche  agricole  alimentari,
forestali e del turismo, di concerto con il Ministro  dello  sviluppo
economico e il Ministro della salute, previa intesa con la Conferenza
unificata di cui all'articolo 8 del  decreto  legislativo  28  agosto
1997, n. 281, sentite le organizzazioni maggiormente  rappresentative
a  livello  nazionale  nei   settori   della   produzione   e   della
trasformazione agroalimentare e acquisiti i pareri  delle  competenti
Commissioni parlamentari,  previo  espletamento  della  procedura  di
notifica di cui all'articolo 45 del regolamento (UE) n. 1169/2011 del
Parlamento europeo  e  del  Consiglio,  del  25  ottobre  2011,  sono
definiti, per le finalita' di cui  alle  lettere  b),  c)  e  d)  del
paragrafo 1 dell'articolo 39 del medesimo regolamento, i casi in  cui
l'indicazione del luogo di provenienza e'  obbligatoria.  Sono  fatte
salve le prescrizioni previste dalla normativa europea relative  agli
obblighi di tracciabilita' e di etichettatura dei prodotti contenenti
organismi geneticamente modificati o da essi costituiti. 
  3-bis. Con il decreto  di  cui  al  comma  3  sono  individuate  le
categorie specifiche di alimenti per le quali e' stabilito  l'obbligo
dell'indicazione del luogo di provenienza. Ai sensi dell'articolo 39,
paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1169/2011,  il  Ministero  delle
politiche  agricole  alimentari,  forestali   e   del   turismo,   in
collaborazione con l'Istituto di  servizi  per  il  mercato  agricolo
alimentare (ISMEA),  assicura  la  realizzazione  di  appositi  studi
diretti a individuare la presenza di un nesso comprovato  tra  talune
qualita' degli alimenti e la relativa provenienza nonche' a  valutare
in  quale  misura  sia  percepita  come  significativa  l'indicazione
relativa al luogo di  provenienza  e  quando  la  sua  omissione  sia
riconosciuta ingannevole. I risultati delle consultazioni  effettuate
e  degli  studi  eseguiti  sono  resi  pubblici  e   trasmessi   alla
Commissione europea congiuntamente alla notifica del decreto  di  cui
al comma 3. All'attuazione delle  disposizioni  di  cui  al  presente
comma si provvede con le risorse  umane,  finanziarie  e  strumentali
disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri  per
la finanza pubblica. 
  3-ter.  L'indicazione  del   luogo   di   provenienza   e'   sempre
obbligatoria, ai sensi dell'articolo 26, paragrafo 2, lettera a), del
regolamento (UE) n. 1169/2011, quando sussistano le condizioni di cui
all'articolo 1 del regolamento di esecuzione  (UE)  2018/  775  della
Commissione, del 28 maggio 2018.  La  difformita'  fra  il  Paese  di
origine o il  luogo  di  provenienza  reale  dell'alimento  e  quello
evocato dall'apposizione di informazioni di cui al predetto  articolo
1 del regolamento (UE) 2018/775, anche qualora risultino  ottemperate
le disposizioni dell'articolo 26, paragrafo 3, del  regolamento  (UE)
n. 1169/2011, si configura quale violazione di cui all'articolo 7 del
medesimo regolamento (UE) n. 1169/2011, in materia di pratiche  leali
d'informazione»; 
  c) i commi 4 e 4-bis sono abrogati; 
  d) ai commi 6 e 12, le parole: «dei decreti» sono sostituite  dalle
seguenti: «del decreto»; 
  e) il comma 10 e' sostituito dal seguente: 
  «10. Per le violazioni delle disposizioni relative  all'indicazione
obbligatoria dell'origine e della provenienza previste  dal  presente
articolo e dai decreti attuativi, si applicano le  sanzioni  previste
dal decreto legislativo 15 dicembre 2017, n. 231»; 
  f) al comma 11, le parole: «del primo dei decreti» sono  sostituite
dalle seguenti: «del decreto». 
  2. Le disposizioni del presente articolo entrano in vigore tre mesi
dopo la data della notifica di cui al paragrafo  1  dell'articolo  45
del regolamento (UE) n. 1169/  2011  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio, del 25 ottobre 2011, di  cui  e'  data  comunicazione  con
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. )) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              -Si riporta di seguito il testo dell'art. 4 della L.  3
          febbraio  2011,  n.   4   (Disposizioni   in   materia   di
          etichettatura e di qualita' dei prodotti alimentari),  come
          modificato dalla presente legge: 
              «Art. 4. (Etichettatura dei prodotti alimentari) 
              1. (abrogato). 
              2. (abrogato).. 
              3. Con decreto del Ministro  delle  politiche  agricole
          alimentari, forestali e del turismo,  di  concerto  con  il
          Ministro dello  sviluppo  economico  e  il  Ministro  della
          salute, previa intesa con la Conferenza  unificata  di  cui
          all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto  1997,  n.
          281, sentite le organizzazioni maggiormente rappresentative
          a livello nazionale nei settori della  produzione  e  della
          trasformazione agroalimentare e acquisiti  i  pareri  delle
          competenti Commissioni  parlamentari,  previo  espletamento
          della procedura di notifica  di  cui  all'articolo  45  del
          regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e  del
          Consiglio, del 25  ottobre  2011,  sono  definiti,  per  le
          finalita' di cui alle lettere b), c) e d) del  paragrafo  1
          dell'articolo 39 del medesimo regolamento, i  casi  in  cui
          l'indicazione del luogo  di  provenienza  e'  obbligatoria.
          Sono fatte salve le prescrizioni previste  dalla  normativa
          europea relative  agli  obblighi  di  tracciabilita'  e  di
          etichettatura    dei    prodotti    contenenti    organismi
          geneticamente modificati o da essi costituiti. 
              3-bis.  Con  il  decreto  di  cui  al  comma   3   sono
          individuate le categorie  specifiche  di  alimenti  per  le
          quali e' stabilito l'obbligo dell'indicazione del luogo  di
          provenienza. Ai sensi dell'articolo 39,  paragrafo  2,  del
          regolamento (UE) n. 1169/2011, il Ministero delle politiche
          agricole  alimentari,   forestali   e   del   turismo,   in
          collaborazione con l'Istituto di  servizi  per  il  mercato
          agricolo alimentare (ISMEA), assicura la  realizzazione  di
          appositi studi diretti a  individuare  la  presenza  di  un
          nesso comprovato tra talune qualita' degli  alimenti  e  la
          relativa provenienza nonche' a valutare in quale misura sia
          percepita  come  significativa  l'indicazione  relativa  al
          luogo  di  provenienza  e  quando  la  sua  omissione   sia
          riconosciuta ingannevole. I risultati  delle  consultazioni
          effettuate e degli studi  eseguiti  sono  resi  pubblici  e
          trasmessi  alla  Commissione  europea  congiuntamente  alla
          notifica del decreto di  cui  al  comma  3.  All'attuazione
          delle disposizioni di cui al presente comma si provvede con
          le risorse umane, finanziarie e strumentali  disponibili  a
          legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri  per  la
          finanza pubblica. 
              3-ter. L'indicazione del luogo di provenienza e' sempre
          obbligatoria,  ai  sensi  dell'articolo  26,  paragrafo  2,
          lettera a),  del  regolamento  (UE)  n.  1169/2011,  quando
          sussistano  le  condizioni  di  cui  all'articolo   1   del
          regolamento di esecuzione (UE) 2018/ 775 della Commissione,
          del 28 maggio 2018. La difformita' fra il Paese di  origine
          o il luogo di  provenienza  reale  dell'alimento  e  quello
          evocato dall'apposizione di informazioni di cui al predetto
          articolo 1 del regolamento  (UE)  2018/775,  anche  qualora
          risultino ottemperate  le  disposizioni  dell'articolo  26,
          paragrafo  3,  del  regolamento  (UE)  n.   1169/2011,   si
          configura  quale  violazione  di  cui  all'articolo  7  del
          medesimo regolamento  (UE)  n.  1169/2011,  in  materia  di
          pratiche leali d'informazione. 
              4. (abrogato). 
              4-bis. (abrogato). 
              5. All'articolo 8 del decreto  legislativo  27  gennaio
          1992, n. 109, e successive modificazioni, e'  aggiunto,  in
          fine, il seguente comma: 
              «5-septies. In  caso  di  indicazione  obbligatoria  ai
          sensi del presente articolo, e' fatto altresi'  obbligo  di
          indicare   l'origine    dell'ingrediente    caratterizzante
          evidenziato». 
              6.  Fatte  salve  le  competenze  del  Ministero  delle
          politiche  agricole  alimentari  e  forestali,  le  regioni
          dispongono i controlli sull'applicazione delle disposizioni
          del presente articolo e del decreto  di  cui  al  comma  3,
          estendendoli a tutte le filiere interessate. 
              7.  Al  fine  di  rafforzare  la   prevenzione   e   la
          repressione  degli  illeciti  in  materia   agroambientale,
          nonche' di favorire il contrasto della  contraffazione  dei
          prodotti  agroalimentari  protetti  e  le  azioni  previste
          dall'articolo 18, comma 1, della legge 23 luglio  2009,  n.
          99, all'articolo 5, comma 1, delle norme di attuazione,  di
          coordinamento e transitorie del codice di procedura penale,
          di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271,  sono
          aggiunte, in fine, le seguenti parole: «nonche'  del  Corpo
          forestale dello Stato». 
              8. Nelle regioni a statuto speciale  e  nelle  province
          autonome di Trento e di  Bolzano,  le  sezioni  di  polizia
          giudiziaria sono composte anche dal personale con qualifica
          di polizia giudiziaria  appartenente  ai  rispettivi  corpi
          forestali regionali o  provinciali,  secondo  i  rispettivi
          ordinamenti, previa intesa tra lo  Stato  e  la  regione  o
          provincia autonoma interessata. 
              9. All'articolo 2, comma 6, del decreto-legge 6  maggio
          2002, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla  legge  2
          luglio 2002,  n.  133,  e  successive  modificazioni,  sono
          aggiunte,  in  fine,  le  seguenti  parole:   «,   nonche',
          limitatamente alle persone appartenenti all'Amministrazione
          centrale delle politiche agricole alimentari  e  forestali,
          del Corpo forestale dello Stato». 
              10. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque pone
          in  vendita  o  mette  altrimenti  in  commercio   prodotti
          alimentari non etichettati in conformita' alle disposizioni
          del presente articolo e dei decreti di cui al  comma  3  e'
          punito con la sanzione amministrativa pecuniaria  da  1.600
          euro a 9.500 euro. 
              11. A decorrere dalla data di  entrata  in  vigore  del
          primo dei decreti di cui al comma 3 del presente  articolo,
          e' abrogato l'articolo 1-bis del  decreto-legge  24  giugno
          2004, n. 157, convertito, con modificazioni, dalla legge  3
          agosto 2004, n. 204. 
              12. Gli obblighi stabiliti dal presente articolo  hanno
          effetto decorsi novanta giorni dalla  data  di  entrata  in
          vigore  del  decreto  di  cui  al  comma  3.   I   prodotti
          etichettati anteriormente  alla  data  di  cui  al  periodo
          precedente e privi delle indicazioni obbligatorie ai  sensi
          del  presente  articolo  possono  essere  venduti  entro  i
          successivi centottanta giorni.».