(( Art. 3 ter 
 
        Semplificazioni per le zone economiche speciali - ZES 
             e per le zone logistiche semplificate - ZLS 
 
  1. All'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 20  giugno  2017,  n.
91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123,
la lettera a) e' sostituita dalle seguenti: 
  «a) l'attivita' economica nelle ZES e' libera, nel  rispetto  delle
norme nazionali ed europee sull'esercizio  dell'attivita'  d'impresa.
Al  fine   di   semplificare   ed   accelerare   l'insediamento,   la
realizzazione e lo svolgimento  dell'attivita'  economica  nelle  ZES
sono  disciplinati  i  seguenti  criteri  derogatori  alla  normativa
vigente, procedure  semplificate  e  regimi  procedimentali  speciali
applicabili.   Per   la   celere   definizione    dei    procedimenti
amministrativi, sono ridotti di un  terzo  i  termini  di  cui:  agli
articoli 2 e 19 della  legge  7  agosto  1990,  n.  241;  al  decreto
legislativo  3  aprile  2006,  n.  152,  in  materia  di  valutazione
d'impatto ambientale (VIA), valutazione ambientale strategica (VAS) e
autorizzazione integrata ambientale (AIA); al regolamento di  cui  al
decreto del Presidente della Repubblica 13  marzo  2013,  n.  59,  in
materia di autorizzazione unica ambientale (AUA); al codice di cui al
decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e al regolamento  di  cui
al decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2017,  n.  31,
in materia di autorizzazione paesaggistica; al testo unico di cui  al
decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno  2001,  n.  380,  in
materia edilizia; alla legge 28 gennaio 1994, n. 84,  in  materia  di
concessioni demaniali portuali; 
  a-bis) eventuali autorizzazioni, licenze, permessi,  concessioni  o
nulla   osta   comunque   denominati   la   cui   adozione   richiede
l'acquisizione di pareri, intese, concerti o altri  atti  di  assenso
comunque  denominati  di  competenza  di  piu'  amministrazioni  sono
adottati ai sensi dell'articolo 14-bis della legge n. 241 del 1990; i
termini ivi previsti sono ridotti della meta'; 
  a-ter) il Comitato di indirizzo  della  ZES,  entro  trenta  giorni
dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, assicura
il  raccordo  tra  gli  sportelli  unici  istituiti  ai  sensi  della
normativa vigente e lo sportello unico di cui alla legge  28  gennaio
1994, n. 84, che opera quale responsabile unico del  procedimento  ai
sensi della legge n. 241 del 1990 per la  fase  di  insediamento,  di
realizzazione e di svolgimento dell'attivita' economica nella ZES. Lo
sportello unico e' disponibile in formato  digitale,  in  almeno  una
lingua diversa dall'italiano, ed e' organizzato sulla base di  moduli
e formulari standardizzati  per  la  presentazione  dell'istanza  nei
quali e', in particolare, indicata la presenza di  eventuali  vincoli
ambientali e urbanistico-paesaggistici nonche' di  eventuali  termini
di conclusione del procedimento; 
  a-quater) presso  la  Presidenza  del  Consiglio  dei  ministri  e'
istituita la Cabina di regia ZES, presieduta dal Ministro per il Sud,
Autorita' politica delegata per la coesione territoriale  e  composta
dal Ministro per gli affari regionali e le  autonomie,  dal  Ministro
per la pubblica amministrazione, dal Ministro dell'economia  e  delle
finanze, dal Ministro  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti,  dal
Ministro dello sviluppo economico, dai  Presidenti  delle  regioni  e
delle province autonome e dai presidenti dei  Comitati  di  indirizzo
delle ZES istituite, nonche' dagli altri Ministri competenti in  base
all'ordine del giorno. Alle riunioni della Cabina  di  regia  possono
essere invitati come osservatori i rappresentanti  di  enti  pubblici
locali e nazionali e dei portatori di interesse collettivi o diffusi.
L'istruttoria tecnica delle riunioni della Cabina di  regia,  che  si
avvale a tal fine del Dipartimento per le politiche di coesione della
Presidenza del Consiglio dei  ministri,  riguarda  principalmente  la
verifica e il monitoraggio degli interventi nelle ZES, sulla base dei
dati raccolti ai sensi del comma 6. Alla prima riunione della  Cabina
di regia e' altresi' approvata la delibera recante il regolamento  di
organizzazione dei lavori della stessa; 
  a-quinquies) entro centoventi  giorni  dalla  data  di  entrata  in
vigore della presente disposizione,  ogni  regione  interessata  puo'
presentare al Ministro per il Sud, Autorita' politica delegata per la
coesione territoriale una proposta di protocollo  o  convenzione  per
l'individuazione  di  ulteriori  procedure  semplificate   e   regimi
procedimentali speciali. La proposta  individua  dettagliatamente  le
procedure oggetto di semplificazioni, le norme di  riferimento  e  le
amministrazioni locali e statali competenti  ed  e'  approvata  dalla
Cabina  di  regia  di  cui  alla  lettera   a-quater).   Sono   parti
dell'accordo o protocollo la regione proponente e le  amministrazioni
locali o statali competenti per ogni procedimento individuato; 
  a-sexies) nelle ZES possono essere istituite zone franche  doganali
intercluse ai sensi del regolamento (UE) n. 952/2013  del  Parlamento
europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice
doganale dell'Unione, e dei relativi atti di delega e di  esecuzione.
La perimetrazione di dette  zone  franche  doganali  e'  proposta  da
ciascun Comitato di indirizzo  entro  trenta  giorni  dalla  data  di
entrata in vigore della presente disposizione, ed  e'  approvata  con
determinazione  del  direttore  dell'Agenzia  delle  dogane   e   dei
monopoli, da adottare entro sessanta giorni dalla proposta». 
  2.  All'articolo  5  del  decreto-legge  20  giugno  2017,  n.  91,
convertito, con modificazioni, dalla legge 3  agosto  2017,  n.  123,
dopo il comma 2 e' inserito il seguente: 
  «2-bis.  Gli  interventi  relativi  agli  oneri  di  urbanizzazione
primaria di cui all'articolo 16, comma 7, del testo unico di  cui  al
decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, per le
imprese  beneficiarie   delle   agevolazioni   che   effettuano   gli
investimenti ammessi al credito d'imposta di cui  al  comma  2,  sono
realizzati entro  il  termine  perentorio  di  novanta  giorni  dalla
presentazione della  relativa  istanza  da  parte  delle  imprese  ai
gestori dei servizi di pubblica  utilita'.  In  caso  di  ritardo  si
applica l'articolo 2-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241». 
  3. Il comma 64 dell'articolo 1 della legge  27  dicembre  2017,  n.
205, e' sostituito dal seguente: 
  «64. Le nuove imprese e quelle gia'  esistenti  che  operano  nella
Zona logistica semplificata fruiscono delle procedure semplificate di
cui all'articolo 5, comma 1, lettere a), a-bis),  a-ter),  a-quater),
a-quinquies) e a-sexies), del decreto-legge 20 giugno  2017,  n.  91,
convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123». 
4. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi  o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica e ad essa si  provvede
mediante le risorse umane, finanziarie e  strumentali  disponibili  a
legislazione vigente. )) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              -Si riporta il testo dell'articolo 5 del  decreto-legge
          20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla
          legge 3 agosto 2017, n. 123  recante  disposizioni  urgenti
          per la crescita economica nel Mezzogiorno, come  modificato
          dalla presente legge: 
              «Art. 5. 1. Le nuove imprese e quelle  gia'  esistenti,
          che  avviano   un   programma   di   attivita'   economiche
          imprenditoriali o di investimenti  di  natura  incrementale
          nella ZES, possono usufruire delle  seguenti  tipologie  di
          agevolazioni: 
              a) l'attivita'  economica  nelle  ZES  e'  libera,  nel
          rispetto delle norme nazionali  ed  europee  sull'esercizio
          dell'attivita'  d'impresa.  Al  fine  di  semplificare   ed
          accelerare   l'insediamento,   la   realizzazione   e    lo
          svolgimento  dell'attivita'  economica   nelle   ZES   sono
          disciplinati i seguenti criteri derogatori  alla  normativa
          vigente, procedure  semplificate  e  regimi  procedimentali
          speciali  applicabili.  Per  la  celere   definizione   dei
          procedimenti amministrativi, sono ridotti  di  un  terzo  i
          termini di cui: agli articoli 2 e 19 della legge  7  agosto
          1990, n. 241; al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,
          in  materia  di  valutazione  d'impatto  ambientale  (VIA),
          valutazione ambientale strategica  (VAS)  e  autorizzazione
          integrata  ambientale  (AIA);  al  regolamento  di  cui  al
          decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo  2013,  n.
          59, in materia di autorizzazione unica ambientale (AUA); al
          codice di cui al decreto legislativo 22  gennaio  2004,  n.
          42, e al regolamento di cui al decreto del Presidente della
          Repubblica  13  febbraio  2017,  n.  31,  in   materia   di
          autorizzazione paesaggistica; al  testo  unico  di  cui  al
          decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno  2001,  n.
          380, in materia edilizia; alla legge 28  gennaio  1994,  n.
          84, in materia di concessioni demaniali portuali; 
              a-bis)  eventuali  autorizzazioni,  licenze,  permessi,
          concessioni  o  nulla  osta  comunque  denominati  la   cui
          adozione  richiede  l'acquisizione   di   pareri,   intese,
          concerti o altri atti di  assenso  comunque  denominati  di
          competenza di piu' amministrazioni sono adottati  ai  sensi
          dell'articolo 14-bis della legge n. 241 del 1990; i termini
          ivi previsti sono ridotti della meta'; 
              a-ter) il Comitato di indirizzo della ZES, entro trenta
          giorni dalla data  di  entrata  in  vigore  della  presente
          disposizione, assicura il raccordo tra gli sportelli  unici
          istituiti ai sensi della normativa vigente e  lo  sportello
          unico di cui alla legge 28 gennaio 1994, n. 84,  che  opera
          quale responsabile unico del procedimento  ai  sensi  della
          legge n. 241 del 1990  per  la  fase  di  insediamento,  di
          realizzazione e  di  svolgimento  dell'attivita'  economica
          nella ZES. Lo sportello unico  e'  disponibile  in  formato
          digitale, in almeno una lingua diversa dall'italiano, ed e'
          organizzato sulla base di moduli e formulari standardizzati
          per  la  presentazione  dell'istanza  nei  quali   e',   in
          particolare, indicata  la  presenza  di  eventuali  vincoli
          ambientali e urbanistico-paesaggistici nonche' di eventuali
          termini di conclusione del procedimento; 
              a-quater)  presso  la  Presidenza  del  Consiglio   dei
          ministri e' istituita la Cabina di  regia  ZES,  presieduta
          dal Ministro per il Sud, Autorita' politica delegata per la
          coesione territoriale  e  composta  dal  Ministro  per  gli
          affari regionali  e  le  autonomie,  dal  Ministro  per  la
          pubblica  amministrazione,  dal  Ministro  dell'economia  e
          delle finanze, dal  Ministro  delle  infrastrutture  e  dei
          trasporti,  dal  Ministro  dello  sviluppo  economico,  dai
          Presidenti delle regioni e delle province  autonome  e  dai
          presidenti dei Comitati di indirizzo delle  ZES  istituite,
          nonche' dagli altri Ministri competenti in base  all'ordine
          del giorno. Alle riunioni della  Cabina  di  regia  possono
          essere invitati come osservatori i rappresentanti  di  enti
          pubblici locali e nazionali e dei  portatori  di  interesse
          collettivi o diffusi. L'istruttoria tecnica delle  riunioni
          della Cabina di  regia,  che  si  avvale  a  tal  fine  del
          Dipartimento per le politiche di coesione della  Presidenza
          del Consiglio  dei  ministri,  riguarda  principalmente  la
          verifica e il  monitoraggio  degli  interventi  nelle  ZES,
          sulla base dei dati raccolti ai sensi  del  comma  6.  Alla
          prima riunione della Cabina di regia e' altresi'  approvata
          la delibera recante il regolamento  di  organizzazione  dei
          lavori della stessa; 
              a-quinquies) entro  centoventi  giorni  dalla  data  di
          entrata in vigore della presente disposizione, ogni regione
          interessata  puo'  presentare  al  Ministro  per  il   Sud,
          Autorita' politica delegata per  la  coesione  territoriale
          una   proposta   di   protocollo    o    convenzione    per
          l'individuazione  di  ulteriori  procedure  semplificate  e
          regimi  procedimentali  speciali.  La  proposta   individua
          dettagliatamente le procedure oggetto  di  semplificazioni,
          le norme di  riferimento  e  le  amministrazioni  locali  e
          statali competenti ed e' approvata dalla Cabina di regia di
          cui alla  lettera  a-quater).  Sono  parti  dell'accordo  o
          protocollo  la  regione  proponente  e  le  amministrazioni
          locali  o  statali   competenti   per   ogni   procedimento
          individuato; 
              a-sexies)  nelle  ZES  possono  essere  istituite  zone
          franche doganali intercluse ai sensi del  regolamento  (UE)
          n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio,  del  9
          ottobre   2013,   che   istituisce   il   codice   doganale
          dell'Unione, e dei relativi atti di delega e di esecuzione.
          La  perimetrazione  di  dette  zone  franche  doganali   e'
          proposta da ciascun  Comitato  di  indirizzo  entro  trenta
          giorni dalla data  di  entrata  in  vigore  della  presente
          disposizione,  ed  e'  approvata  con  determinazione   del
          direttore dell'Agenzia delle  dogane  e  dei  monopoli,  da
          adottare entro sessanta giorni dalla proposta: 
              b) accesso alle infrastrutture esistenti e previste nel
          Piano di sviluppo strategico della ZES di cui  all'articolo
          4, comma 5,  alle  condizioni  definite  dal  soggetto  per
          l'amministrazione, ai sensi della legge 28 gennaio 1994, n.
          84, e successive modificazioni e integrazioni, nel rispetto
          della normativa europea e delle norme vigenti in materia di
          sicurezza, nonche' delle disposizioni vigenti in materia di
          semplificazione previste dagli articoli 18 e 20 del decreto
          legislativo 4 agosto 2016, n. 169. 
              2. Omissis; 
              2-bis.  Gli   interventi   relativi   agli   oneri   di
          urbanizzazione primaria di cui all'articolo  16,  comma  7,
          del testo unico di cui  al  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica  6  giugno  2001,  n.  380,   per   le   imprese
          beneficiarie  delle   agevolazioni   che   effettuano   gli
          investimenti ammessi al credito d'imposta di cui  al  comma
          2, sono realizzati entro il termine perentorio  di  novanta
          giorni dalla presentazione della relativa istanza da  parte
          delle imprese ai gestori dei servizi di pubblica  utilita'.
          In caso di ritardo si applica l'articolo 2-bis della  legge
          7 agosto 1990, n. 241. 
              3. - 6. Omissis.«. 
              -Si riporta il testo dell'articolo 1, comma  64,  della
          legge  27  dicembre  2017,  n.  205  recante  Bilancio   di
          previsione  dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2018  e
          bilancio  pluriennale  per  il  triennio  2018-2020,   come
          modificato dalla presente legge: 
              «64. Le nuove  imprese  e  quelle  gia'  esistenti  che
          operano nella Zona logistica semplificata  fruiscono  delle
          procedure semplificate di  cui  all'articolo  5,  comma  1,
          lettere  a),  a-bis),  a-ter),  a-quater),  a-quinquies)  e
          a-sexies),  del  decreto-legge  20  giugno  2017,  n.   91,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 3  agosto  2017,
          n. 123».