(( Art. 3 quinquies 
 
         Agibilita' per lavoratori autonomi dello spettacolo 
 
  1. Al decreto legislativo  del  Capo  provvisorio  dello  Stato  16
luglio 1947, n. 708, ratificato, con modificazioni,  dalla  legge  29
novembre 1952, n. 2388, sono apportate le seguenti modificazioni: 
  a) l'articolo 6 e' sostituito dal seguente: 
  «Art. 6. - 1. Le imprese dell'esercizio teatrale, cinematografico e
circense, i teatri tenda, gli enti, le associazioni, le  imprese  del
pubblico esercizio, gli alberghi, le emittenti radiotelevisive e  gli
impianti sportivi non possono far agire nei locali di proprieta' o di
cui abbiano un diritto personale di godimento i  lavoratori  autonomi
dello spettacolo, ivi compresi quelli con rapporti di collaborazione,
appartenenti alle categorie indicate ai numeri da 1) a 14) del  primo
comma dell'articolo 3, che non siano in possesso del  certificato  di
agibilita'. Per le prestazioni svolte dai lavoratori di cui al numero
23-bis) del primo comma dell'articolo 3 il certificato di  agibilita'
e' richiesto dai lavoratori medesimi,  salvo  l'obbligo  di  custodia
dello stesso che e' posto a carico del committente. 
  2. In caso di inosservanza delle disposizioni di cui al comma 1  le
imprese sono soggette alla sanzione amministrativa di  euro  129  per
ogni giornata di lavoro prestata da ciascun lavoratore autonomo»; 
  b) all'articolo 10, il terzo comma e' abrogato. )) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Il Decreto Legislativo  del  Capo  provvisorio  dello
          Stato 16 luglio  1947,  n.  708  (Disposizioni  concernenti
          l'Ente nazionale  di  previdenza  e  di  assistenza  per  i
          lavoratori dello  spettacolo),  modificato  dalla  presente
          legge, e' pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  6  agosto
          1947, n. 178. 
              - La Legge 29 novembre 1952,  n.  2388  (Ratifica,  con
          modificazioni, del decreto legislativo 16 luglio  1947,  n.
          708,  concernente  disposizioni  sull'Ente   nazionale   di
          previdenza ed assistenza per i lavoratori dello  spettacolo
          (E.N.P.A.L.S.) e' pubblicata nella  Gazzetta  Ufficiale  31
          dicembre 1952, n. 302.