(( Art. 3 quinquies Agibilita' per lavoratori autonomi dello spettacolo 1. Al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 16 luglio 1947, n. 708, ratificato, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 1952, n. 2388, sono apportate le seguenti modificazioni: a) l'articolo 6 e' sostituito dal seguente: «Art. 6. - 1. Le imprese dell'esercizio teatrale, cinematografico e circense, i teatri tenda, gli enti, le associazioni, le imprese del pubblico esercizio, gli alberghi, le emittenti radiotelevisive e gli impianti sportivi non possono far agire nei locali di proprieta' o di cui abbiano un diritto personale di godimento i lavoratori autonomi dello spettacolo, ivi compresi quelli con rapporti di collaborazione, appartenenti alle categorie indicate ai numeri da 1) a 14) del primo comma dell'articolo 3, che non siano in possesso del certificato di agibilita'. Per le prestazioni svolte dai lavoratori di cui al numero 23-bis) del primo comma dell'articolo 3 il certificato di agibilita' e' richiesto dai lavoratori medesimi, salvo l'obbligo di custodia dello stesso che e' posto a carico del committente. 2. In caso di inosservanza delle disposizioni di cui al comma 1 le imprese sono soggette alla sanzione amministrativa di euro 129 per ogni giornata di lavoro prestata da ciascun lavoratore autonomo»; b) all'articolo 10, il terzo comma e' abrogato. ))
Riferimenti normativi - Il Decreto Legislativo del Capo provvisorio dello Stato 16 luglio 1947, n. 708 (Disposizioni concernenti l'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per i lavoratori dello spettacolo), modificato dalla presente legge, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 6 agosto 1947, n. 178. - La Legge 29 novembre 1952, n. 2388 (Ratifica, con modificazioni, del decreto legislativo 16 luglio 1947, n. 708, concernente disposizioni sull'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i lavoratori dello spettacolo (E.N.P.A.L.S.) e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 31 dicembre 1952, n. 302.