Art. 5 
 
Norme in materia di semplificazione e accelerazione  delle  procedure
  negli appalti pubblici sotto soglia comunitaria 
 
  1. All'articolo 80, comma 5,  del  decreto  legislativo  18  aprile
2016, n. 50, la lettera c) e' sostituita dalle seguenti: 
  «c)  la  stazione  appaltante  dimostri  con  mezzi  adeguati   che
l'operatore  economico  si  e'  reso  colpevole  di  gravi   illeciti
professionali,  tali  da  rendere  dubbia   la   sua   integrita'   o
affidabilita'; 
  c-bis)  l'operatore  economico   abbia   tentato   di   influenzare
indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o  di
ottenere informazioni riservate a fini di  proprio  vantaggio  oppure
abbia fornito, anche per negligenza, informazioni false o  fuorvianti
suscettibili  di  influenzare  le   decisioni   sull'esclusione,   la
selezione o l'aggiudicazione, ovvero  abbia  omesso  le  informazioni
dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione; 
  c-ter)  l'operatore  economico  abbia  dimostrato  significative  o
persistenti carenze nell'esecuzione di  un  precedente  contratto  di
appalto o di concessione che ne  hanno  causato  la  risoluzione  per
inadempimento ovvero la condanna al risarcimento del  danno  o  altre
sanzioni comparabili; su  tali  circostanze  la  stazione  appaltante
motiva anche con riferimento al tempo trascorso  dalla  violazione  e
alla gravita' della stessa;». 
  2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano alle procedure  i
cui bandi o avvisi, con i quali si indicono le gare, sono  pubblicati
successivamente alla data di entrata in vigore del presente  decreto,
nonche', in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o  avvisi,
alle procedure in cui, alla medesima  data,  non  sono  ancora  stati
inviati gli inviti a presentare le offerte. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta l'articolo 80, comma 5,  lettera  c),  del
          decreto legislativo 18 aprile  2016,  n.  50  (Disposizioni
          urgenti in materia di sostegno  e  semplificazione  per  le
          imprese e per la pubblica amministrazione), come modificato
          dalla presente legge: 
              «Art. 80. (Ambito di applicazione) 
              Omissis. 
              c) la stazione appaltante dimostri con  mezzi  adeguati
          che l'operatore economico si e'  reso  colpevole  di  gravi
          illeciti professionali,  tali  da  rendere  dubbia  la  sua
          integrita' o affidabilita'; 
              c-bis)   l'operatore   economico   abbia   tentato   di
          influenzare indebitamente  il  processo  decisionale  della
          stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate  a
          fini di proprio vantaggio oppure abbia fornito,  anche  per
          negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di
          influenzare le decisioni sull'esclusione,  la  selezione  o
          l'aggiudicazione,  ovvero  abbia  omesso  le   informazioni
          dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura  di
          selezione; 
              c-ter)   l'operatore   economico    abbia    dimostrato
          significative o persistenti carenze nell'esecuzione  di  un
          precedente contratto di appalto o  di  concessione  che  ne
          hanno causato la risoluzione per  inadempimento  ovvero  la
          condanna  al  risarcimento  del  danno  o  altre   sanzioni
          comparabili; su tali  circostanze  la  stazione  appaltante
          motiva anche  con  riferimento  al  tempo  trascorso  dalla
          violazione e alla gravita' della stessa; 
              Omissis.».