Art. 6 
 
             Disposizioni in merito alla tracciabilita' 
                dei dati ambientali inerenti rifiuti 
 
  1. Dal 1° gennaio 2019 e' soppresso il sistema di  controllo  della
tracciabilita' dei rifiuti (SISTRI) di cui all'articolo  188-ter  del
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152  e,  conseguentemente,  non
sono dovuti i contributi di cui all'articolo 14-bis del decreto-legge
1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla  legge  3
agosto 2009, n. 102,  e  all'articolo  7  del  decreto  del  Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 30 marzo 2016,
n. 78. 
  2. Dal 1° gennaio 2019, sono abrogate, in particolare, le  seguenti
disposizioni: 
  a) gli articoli 16, 35, 36, 39 commi 1, 2, 2-bis, 2-ter e 2-quater,
9, 10 e 15, del decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205; 
  b) l'articolo 11, commi 1, 2, 3, 3-bis,  4,  5,  7,  8,  9,  9-bis,
secondo  periodo,  10,  11,  12-bis,  12-ter,  12-quater  e  13   del
decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 30 ottobre 2013 n. 125; 
  c) l'articolo 14-bis del  decreto-legge  1°  luglio  2009,  n.  78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n.  102.  I
contributi relativi  all'anno  2018,  compresi  quelli  eventualmente
versati oltre la data del 31 dicembre  2018,  sono  riassegnati,  con
decreto del Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  all'apposito
capitolo dello stato di  previsione  del  Ministero  dell'ambiente  e
della tutela del territorio e del mare. 
  (( 3. A decorrere dalla data di entrata in vigore  della  legge  di
conversione del presente decreto e' istituito il Registro elettronico
nazionale per la tracciabilita' dei rifiuti, gestito direttamente dal
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, cui
sono tenuti ad  iscriversi,  entro  il  termine  individuato  con  il
decreto di cui al comma 3-bis, gli enti e le imprese  che  effettuano
il trattamento dei rifiuti, i produttori di rifiuti pericolosi e  gli
enti e le imprese che raccolgono o trasportano rifiuti  pericolosi  a
titolo professionale o che operano in  qualita'  di  commercianti  ed
intermediari di rifiuti  pericolosi,  i  Consorzi  istituiti  per  il
recupero e  il  riciclaggio  di  particolari  tipologie  di  rifiuti,
nonche', con riferimento ai rifiuti non pericolosi, i soggetti di cui
all'articolo 189, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006,  n.
152. 
  3-bis. Il Ministro dell'ambiente e della tutela  del  territorio  e
del mare, con proprio decreto adottato  ai  sensi  dell'articolo  17,
comma 3, della legge 23 agosto 1988,  n.  400,  di  concerto  con  il
Ministro dell'economia e delle finanze,  sentiti  il  Ministro  dello
sviluppo economico, il Ministro per la pubblica amministrazione e  il
Ministro delle  infrastrutture  e  dei  trasporti,  nonche'  per  gli
aspetti  di  competenza  il  Ministro  della  difesa,  definisce   le
modalita' di organizzazione e funzionamento del Registro  elettronico
nazionale, le modalita' di iscrizione dei  soggetti  obbligati  e  di
coloro  che   intendano   volontariamente   aderirvi,   nonche'   gli
adempimenti  cui  i  medesimi  sono  tenuti,   secondo   criteri   di
gradualita' per la progressiva partecipazione di tutti gli operatori. 
  3-ter. Dal 1° gennaio 2019 e fino al termine di piena  operativita'
del Registro elettronico nazionale come individuato con il decreto di
cui al comma  3-bis,  la  tracciabilita'  dei  rifiuti  e'  garantita
effettuando gli adempimenti di cui agli articoli 188, 189, 190 e  193
del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nel  testo  previgente
alle modifiche apportate dal decreto legislativo 3 dicembre 2010,  n.
205, anche mediante le modalita'  di  cui  all'articolo  194-bis  del
decreto legislativo  n.  152  del  2006;  si  applicano  altresi'  le
disposizioni di cui all'articolo 258 del decreto legislativo  n.  152
del 2006, nel testo previgente alle modifiche apportate  dal  decreto
legislativo n. 205 del 2010. 
  3-quater. L'iscrizione al Registro elettronico  nazionale  comporta
il versamento di un diritto di segreteria e di un contributo annuale,
al  fine  di  assicurare   l'integrale   copertura   dei   costi   di
funzionamento del sistema. Con il medesimo decreto di  cui  al  comma
3-bis, da aggiornare ogni tre  anni,  sono  determinati  gli  importi
dovuti a titolo di diritti di segreteria e di contributo  nonche'  le
modalita' di versamento. Agli oneri  derivanti  dall'istituzione  del
Registro elettronico nazionale, pari  a  1,61  milioni  di  euro  per
l'anno 2019, si provvede: quanto a 1,5 milioni  di  euro  per  l'anno
2019, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del  fondo
speciale di conto capitale iscritto, ai fini del  bilancio  triennale
2019-2021, nell'ambito del programma «Fondi di  riserva  e  speciali»
della missione «Fondi da ripartire» dello  stato  di  previsione  del
Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019,  allo  scopo
parzialmente  utilizzando  l'accantonamento  relativo  al   Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare; quanto a 0,11
milioni di euro per l'anno 2019,  mediante  corrispondente  riduzione
dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto,  ai
fini del bilancio  triennale  2019-2021,  nell'ambito  del  programma
«Fondi di riserva e speciali» della  missione  «Fondi  da  ripartire»
dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze
per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento
relativo al Ministero dell'ambiente e della tutela del  territorio  e
del mare. A decorrere dall'anno 2020 agli oneri di  funzionamento  si
provvede con i proventi derivanti dai diritti di segreteria e con  il
contributo  annuale,  che   sono   versati   ad   apposito   capitolo
dell'entrata del bilancio dello Stato  per  essere  riassegnati,  con
decreto del Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  ad  apposito
capitolo dello stato di  previsione  del  Ministero  dell'ambiente  e
della tutela del territorio e del mare. 
  3-quinquies. La violazione dell'obbligo di iscrizione, il mancato o
parziale versamento del contributo e  le  violazioni  degli  obblighi
stabiliti con il decreto di  cui  al  comma  3-bis  sono  soggetti  a
sanzioni amministrative pecuniarie il cui importo e' determinato, per
le singole condotte sanzionate, con il medesimo decreto. Gli  importi
delle sanzioni sono versati ad  apposito  capitolo  dell'entrata  del
bilancio dello Stato per essere riassegnati, con decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze, ai pertinenti capitoli dello stato  di
previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del  territorio
e del mare, destinati agli interventi di bonifica  dei  siti  di  cui
all'articolo 252, comma 5, del decreto legislativo 3 aprile 2006,  n.
152, ove ricorrano le condizioni di cui all'articolo  253,  comma  5,
del medesimo decreto legislativo,  secondo  criteri  e  modalita'  di
ripartizione fissati con decreto del Ministro dell'ambiente  e  della
tutela del territorio e del mare. 
  3-sexies. Il Ministro dell'economia e delle finanze e'  autorizzato
ad  apportare,  con  propri  decreti,  le  occorrenti  variazioni  di
bilancio. )) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Il decreto legislativo 3 aprile 2006, n.  152  (Norme
          in  materia  ambientale),  e'  pubblicato  nella   Gazzetta
          Ufficiale del 14 aprile 2006, n. 88 - S.O. n. 96. 
              -  Si  riporta   il   testo   dell'articolo   11,   del
          decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101 (Disposizioni  urgenti
          per il  perseguimento  di  obiettivi  di  razionalizzazione
          nelle pubbliche amministrazioni), pubblicato nella Gazzetta
          Ufficiale del 31  agosto  2013,  n.  204,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 30 ottobre  2013,  n.  12,  come
          modificato dalla presente legge: 
              «Art.  11.  (Semplificazione  e  razionalizzazione  del
          sistema di controllo della tracciabilita' dei rifiuti e  in
          materia di energia) 
              Commi da 1 a 5 (abrogati). 
              6. Sono abrogati: 
              a) il comma 5 dell'articolo 188-ter del D.Lgs.  n.  152
          del 2006; 
              b) l'articolo 1 del decreto del Ministro  dell'ambiente
          e della tutela del territorio e del mare del 20 marzo 2013,
          recante  "Termini  di  riavvio  progressivo  del   SISTRI",
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.  92  del  19  aprile
          2013. 
              Commi da 7 a 9. (abrogati). 
              9-bis. Il termine finale di  efficacia  del  contratto,
          come modificato ai sensi del comma  9,  e'  stabilito  alla
          data del subentro nella gestione del servizio da parte  del
          concessionario individuato  con  le  procedure  di  cui  al
          presente comma, e comunque non oltre il 31  dicembre  2018.
          All'attuale societa' concessionaria del SISTRI e' garantito
          l'indennizzo dei costi di produzione consuntivati sino alla
          data del subentro nella gestione del servizio da parte  del
          concessionario individuato  con  le  procedure  di  cui  al
          presente comma, e comunque non oltre il 31  dicembre  2018,
          previa valutazione di congruita' dell'Agenzia per  l'Italia
          digitale, nei limiti dei contributi versati dagli operatori
          alla   predetta   data.   In   ogni    caso,    all'attuale
          concessionaria del  SISTRI  e'  corrisposta,  a  titolo  di
          anticipazione delle somme da versare per  l'indennizzo  dei
          costi di produzione e salvo  conguaglio,  da  effettuare  a
          seguito della procedura prevista dal periodo precedente, la
          somma di 10 milioni di euro per l'anno 2015 e di 10 milioni
          di euro per l'anno 2016 nonche' nel limite  massimo  di  10
          milioni  di   euro   annui,   in   ragione   dell'effettivo
          espletamento del servizio svolto nel corso degli anni  2017
          e 2018. Al pagamento delle somme a titolo di  anticipazione
          provvede il Ministero  dell'ambiente  e  della  tutela  del
          territorio e del mare nell'ambito dei  propri  stanziamenti
          di bilancio. 
              Commi 10 e 11 (abrogati). 
              12. All'articolo 183, comma 1, lettera f),  del  D.Lgs.
          n. 152 del  2006,  sono  aggiunte,  in  fine,  le  seguenti
          parole: "(nuovo produttore)". 
              Commi da 12-bis a 12-quater (abrogati). 
              12-quinquies. All'articolo 212 del decreto  legislativo
          3 aprile 2006, n. 152, dopo il  comma  19  e'  inserito  il
          seguente: 
              «19-bis.  Sono  esclusi  dall'obbligo   di   iscrizione
          all'Albo  nazionale  gestori  ambientali  gli  imprenditori
          agricoli  di  cui  all'articolo  2135  del  codice  civile,
          produttori iniziali di rifiuti, per il trasporto dei propri
          rifiuti effettuato all'interno del territorio provinciale o
          regionale dove ha sede l'impresa ai fini  del  conferimento
          degli  stessi  nell'ambito  del  circuito  organizzato   di
          raccolta di cui alla lettera pp) del comma 1  dell'articolo
          183.». 
              Comma 13 (abrogato). 
              14. All'articolo 81, comma  18,  del  decreto-legge  25
          giugno 2008, n. 112, convertito, con  modificazioni,  dalla
          legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, e'
          aggiunto, in fine, il seguente periodo: 
              «La vigilanza dell'Autorita' per l'energia elettrica  e
          il gas si svolge mediante  accertamenti  a  campione  e  si
          esercita nei confronti dei soli soggetti il  cui  fatturato
          e' superiore al fatturato totale previsto dall'articolo 16,
          comma 1, prima ipotesi, della legge  10  ottobre  1990,  n.
          287.». 
              14-bis. Al fine di ottimizzare l'impiego del  personale
          e  delle  strutture  del  Corpo   forestale   dello   Stato
          nell'ottica  del  contenimento  della  spesa  pubblica,  di
          conseguire  il  rafforzamento  del  contrasto  al  traffico
          illecito dei rifiuti operato dal Corpo forestale in base  a
          quanto previsto dall'articolo 2, comma 1, lettera h), della
          legge 6 febbraio 2004, n. 36, e dal  decreto  del  Ministro
          dell'interno 28  aprile  2006,  pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale n. 193 del 21 agosto 2006, nonche' di  migliorare
          l'efficienza   delle   operazioni    inerenti    la    loro
          tracciabilita', all'articolo 108, comma 8, del codice delle
          leggi antimafia e delle misure di prevenzione,  di  cui  al
          decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e  successive
          modificazioni,  al  secondo  periodo,   dopo   le   parole:
          "articolazioni centrali"  sono  inserite  le  seguenti:  "e
          periferiche". All'attuazione del presente comma si provvede
          avvalendosi delle risorse umane, finanziarie e  strumentali
          disponibili a legislazione vigente.». 
              - Si riporta il testo  dell'art.  17,  comma  3,  della
          legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita'  di
          Governo e ordinamento della Presidenza  del  Consiglio  dei
          Ministri), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 12 settembre
          1988, n. 214, S.O.: 
              «Art. 17. (Regolamenti). 
              (Omissis). 
              3. Con decreto  ministeriale  possono  essere  adottati
          regolamenti nelle materie di competenza del ministro  o  di
          autorita'  sottordinate  al  ministro,  quando   la   legge
          espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
          materie di competenza  di  piu'  ministri,  possono  essere
          adottati con decreti interministeriali, ferma  restando  la
          necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
          I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
          dettare norme contrarie a quelle  dei  regolamenti  emanati
          dal Governo. Essi debbono essere comunicati  al  Presidente
          del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione. 
              Omissis.». 
              - Si riporta il testo degli articoli 188,  189,  190  e
          193 del citato decreto legislativo n. 152 del 2006: 
              «Art. 188. (Responsabilita' della gestione dei rifiuti) 
              1. Il produttore iniziale o altro detentore di  rifiuti
          provvedono direttamente  al  loro  trattamento,  oppure  li
          consegnano ad un intermediario, ad un commerciante,  ad  un
          ente o impresa che effettua le  operazioni  di  trattamento
          dei rifiuti, o ad un soggetto pubblico  o  privato  addetto
          alla raccolta dei rifiuti, in conformita' agli articoli 177
          e 179. Fatto salvo quanto previsto ai successivi commi  del
          presente articolo, il produttore iniziale o altro detentore
          conserva  la  responsabilita'  per   l'intera   catena   di
          trattamento, restando  inteso  che  qualora  il  produttore
          iniziale o  il  detentore  trasferisca  i  rifiuti  per  il
          trattamento preliminare a uno dei soggetti consegnatari  di
          cui al presente comma,  tale  responsabilita',  di  regola,
          comunque sussiste. 
              1-bis. Il produttore iniziale  o  altro  detentore  dei
          rifiuti di rame o di metalli ferrosi e non ferrosi che  non
          provvede direttamente al loro trattamento deve  consegnarli
          unicamente  ad  imprese  autorizzate  alle   attivita'   di
          trasporto e raccolta di rifiuti o di bonifica  dei  siti  o
          alle attivita' di  commercio  o  di  intermediazione  senza
          detenzione dei rifiuti, ovvero a  un  ente  o  impresa  che
          effettua le operazioni di trattamento dei rifiuti o  ad  un
          soggetto pubblico  o  privato  addetto  alla  raccolta  dei
          rifiuti, in conformita' all'articolo 212, comma  5,  ovvero
          al recupero o smaltimento dei rifiuti, autorizzati ai sensi
          delle disposizioni della parte quarta del presente decreto.
          Alla raccolta e al trasporto  dei  rifiuti  di  rame  e  di
          metalli ferrosi e non ferrosi non si applica la  disciplina
          di cui all'articolo 266, comma 5. 
              2. Al di fuori dei casi  di  concorso  di  persone  nel
          fatto illecito e di quanto previsto dal regolamento (CE) n.
          1013/2006, qualora il produttore iniziale, il produttore  e
          il detentore  siano  iscritti  ed  abbiano  adempiuto  agli
          obblighi del sistema di controllo della tracciabilita'  dei
          rifiuti (SISTRI) di  cui  all'articolo  188-bis,  comma  2,
          lett. a), la responsabilita' di ciascuno di  tali  soggetti
          e' limitata alla rispettiva sfera di  competenza  stabilita
          dal predetto sistema. 
              3. Al di fuori dei casi  di  concorso  di  persone  nel
          fatto illecito e di quanto previsto dal regolamento (CE) n.
          1013/2006, la responsabilita' dei soggetti non iscritti  al
          sistema  di  controllo  della  tracciabilita'  dei  rifiuti
          (SISTRI) di cui all'articolo 188-bis, comma  2,  lett.  a),
          che,  ai  sensi  dell'art.  212,  comma  8,  raccolgono   e
          trasportano i propri rifiuti non pericolosi e' esclusa: 
              a) a seguito del conferimento di  rifiuti  al  servizio
          pubblico di raccolta previa convenzione; 
              b) a seguito del conferimento dei  rifiuti  a  soggetti
          autorizzati alle attivita' di recupero o di smaltimento,  a
          condizione che il produttore sia in possesso del formulario
          di cui all'articolo 193 controfirmato e  datato  in  arrivo
          dal destinatario entro tre mesi dalla data di  conferimento
          dei rifiuti al  trasportatore,  ovvero  alla  scadenza  del
          predetto termine abbia provveduto a dare comunicazione alla
          provincia della mancata ricezione del formulario. 
              4. Gli enti o le imprese che provvedono alla raccolta o
          al  trasporto   dei   rifiuti   a   titolo   professionale,
          conferiscono i rifiuti raccolti e trasportati agli impianti
          autorizzati  alla  gestione  dei  rifiuti  ai  sensi  degli
          articoli 208, 209, 211, 213, 214 e 216 e nel rispetto delle
          disposizioni di cui all'articolo 177, comma 4. 
              5. I costi della gestione dei  rifiuti  sono  sostenuti
          dal produttore iniziale  dei  rifiuti,  dai  detentori  del
          momento o dai detentori precedenti dei rifiuti. 
              Art. 189. (Catasto dei rifiuti) 
              1. Il catasto dei rifiuti,  istituito  dall'articolo  3
          del decreto-legge 9 settembre 1988, n. 397, convertito, con
          modificazioni, dalla legge 9  novembre  1988,  n.  475,  e'
          articolato in una Sezione nazionale, che ha  sede  in  Roma
          presso l'Istituto superiore per la protezione e la  ricerca
          ambientale (ISPRA), e in Sezioni regionali o delle province
          autonome di Trento e di Bolzano  presso  le  corrispondenti
          Agenzie  regionali  e  delle  province  autonome   per   la
          protezione dell'ambiente. 
              2. Il Catasto assicura un quadro conoscitivo completo e
          costantemente aggiornato  dei  dati  acquisiti  tramite  il
          sistema  di  controllo  della  tracciabilita'  dei  rifiuti
          (SISTRI) di cui all'articolo 188-bis, comma 2, lett. a),  e
          delle informazioni di cui al comma 3, anche ai  fini  della
          pianificazione delle attivita' di gestione dei rifiuti. 
              3. I comuni o loro  consorzi  e  le  comunita'  montane
          comunicano annualmente alle Camere di commercio, industria,
          artigianato e agricoltura, secondo  le  modalita'  previste
          dalla legge 25 gennaio 1994 n. 70, le seguenti informazioni
          relative all'anno precedente: 
              a) la quantita' dei rifiuti urbani raccolti nel proprio
          territorio; 
              b) la  quantita'  dei  rifiuti  speciali  raccolti  nel
          proprio territorio a seguito di  apposita  convenzione  con
          soggetti pubblici o privati; 
              c) i soggetti che hanno provveduto  alla  gestione  dei
          rifiuti, specificando le operazioni svolte, le tipologie  e
          la quantita' dei rifiuti gestiti da ciascuno; 
              d) i costi di gestione  e  di  ammortamento  tecnico  e
          finanziario degli investimenti per le attivita' di gestione
          dei rifiuti,  nonche'  i  proventi  della  tariffa  di  cui
          all'articolo 238 ed i  proventi  provenienti  dai  consorzi
          finalizzati al recupero dei rifiuti; 
              e) i dati relativi alla raccolta differenziata; 
              f) le quantita' raccolte, suddivise per  materiali,  in
          attuazione degli accordi  con  i  consorzi  finalizzati  al
          recupero dei rifiuti. 
              4. Le disposizioni di cui al comma 3 non  si  applicano
          ai comuni della regione  Campania,  tenuti  ad  aderire  al
          sistema  di  controllo  della  tracciabilita'  dei  rifiuti
          (SISTRI) di cui all'articolo 188-bis, comma 2, lett. a). Le
          informazioni di cui al comma 3, lettera d), sono  trasmesse
          all'ISPRA, tramite interconnessione diretta tra il  Catasto
          dei rifiuti e il  sistema  di  tracciabilita'  dei  rifiuti
          nella regione Campania di cui all'articolo 2, comma  2-bis,
          del decreto-legge 6 novembre 2008, n. 172, convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  30  dicembre  2008,  n.   210
          (SITRA). Le attivita' di cui al presente comma sono  svolte
          nei limiti delle risorse umane, strumentali  e  finanziarie
          disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o  maggiori
          oneri per la finanza pubblica. 
              5. Le disposizioni di cui al comma 3,  fatta  eccezione
          per  le  informazioni  di  cui  alla  lettera  d),  non  si
          applicano altresi' ai comuni di cui  all'articolo  188-ter,
          comma 2, lett. e) che aderiscono al  sistema  di  controllo
          della  tracciabilita'   dei   rifiuti   (SISTRI)   di   cui
          all'articolo 188-bis, comma 2, lett. a). 
              6. Le  sezioni  regionali  e  provinciali  del  Catasto
          provvedono all'elaborazione dei dati  di  cui  all'articolo
          188-ter, commi 1 e  2,  ed  alla  successiva  trasmissione,
          entro trenta giorni  dal  ricevimento  degli  stessi,  alla
          Sezione nazionale che provvede, a sua volta, all'invio alle
          amministrazioni  regionali  e  provinciali  competenti   in
          materia rifiuti. L'Istituto superiore per la  protezione  e
          la ricerca ambientale (ISPRA) elabora annualmente i dati  e
          ne assicura la pubblicita'. Le Amministrazioni  interessate
          provvedono agli adempimenti di cui al presente comma con le
          risorse umane,  strumentali  e  finanziarie  disponibili  a
          legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico
          della finanza pubblica. 
              7.  Per  le  comunicazioni  relative  ai   rifiuti   di
          imballaggio si applica quanto previsto  dall'articolo  220,
          comma 2. 
              «Art. 190. (Registri di carico e scarico) 
              1.  Sono  obbligati  alla  compilazione  e  tenuta  dei
          registri di carico e scarico dei rifiuti: 
              a) gli enti e le imprese produttori iniziali di rifiuti
          speciali pericolosi e gli  enti  e  le  imprese  produttori
          iniziali di rifiuti speciali non  pericolosi  di  cui  alle
          lettere c) e d) del comma 3 dell'articolo 184 e di  rifiuti
          speciali  non  pericolosi  da  potabilizzazione   e   altri
          trattamenti delle acque di cui alla lettera g) del comma  3
          dell'articolo 184; 
              b) gli altri detentori di rifiuti, quali enti e imprese
          che raccolgono  e  trasportano  rifiuti  o  che  effettuano
          operazioni  di  preparazione  per  il   riutilizzo   e   di
          trattamento,  recupero  e  smaltimento,  compresi  i  nuovi
          produttori e, in caso di trasporto intermodale, i  soggetti
          ai quali sono affidati i rifiuti speciali in  attesa  della
          presa in carico degli stessi da parte dell'impresa navale o
          ferroviaria  o  dell'impresa  che  effettua  il  successivo
          trasporto ai sensi dell'articolo 188-ter, comma  1,  ultimo
          periodo; 
              c) gli intermediari e i commercianti di rifiuti. 
              1-bis.  Sono  esclusi  dall'obbligo  della  tenuta  dei
          registri di carico e scarico: 
              a) gli enti e le imprese  obbligati  o  che  aderiscono
          volontariamente   al    sistema    di    controllo    della
          tracciabilita' dei rifiuti  (SISTRI)  di  cui  all'articolo
          188-bis, comma 2,  lettera  a),  dalla  data  di  effettivo
          utilizzo operativo di detto sistema; 
              b) le attivita'  di  raccolta  e  trasporto  di  propri
          rifiuti speciali non pericolosi  effettuate  dagli  enti  e
          imprese produttori iniziali. 
              1-ter. Gli imprenditori agricoli  di  cui  all'articolo
          2135 del  codice  civile  produttori  iniziali  di  rifiuti
          pericolosi adempiono all'obbligo della tenuta dei  registri
          di carico e scarico con una delle due seguenti modalita': 
              a) con la conservazione progressiva per  tre  anni  del
          formulario di  identificazione  di  cui  all'articolo  193,
          comma 1, relativo al trasporto dei rifiuti, o  della  copia
          della scheda del sistema di controllo della  tracciabilita'
          dei rifiuti (SISTRI) di cui all'articolo 188-bis, comma  2,
          lettera a); 
              b) con la conservazione per tre anni del  documento  di
          conferimento di rifiuti pericolosi  prodotti  da  attivita'
          agricole,  rilasciato  dal  soggetto  che   provvede   alla
          raccolta  di  detti  rifiuti  nell'ambito   del   'circuito
          organizzato di raccolta' di cui all'articolo 183, comma  1,
          lettera pp). 
              1-quater. Nel  registro  di  carico  e  scarico  devono
          essere  annotate  le  informazioni  sulle   caratteristiche
          qualitative e quantitative dei rifiuti prodotti o  soggetti
          alle diverse attivita' di  trattamento  disciplinate  dalla
          presente  Parte  quarta.  Le  annotazioni   devono   essere
          effettuate: 
              a) per gli enti e le imprese produttori iniziali, entro
          dieci giorni lavorativi dalla produzione e dallo scarico; 
              b) per gli enti e le imprese che effettuano  operazioni
          di preparazione  per  il  riutilizzo,  entro  dieci  giorni
          lavorativi dalla  presa  in  carico  dei  rifiuti  e  dallo
          scarico dei rifiuti originati da detta attivita'; 
              c) per gli enti e le imprese che effettuano  operazioni
          di trattamento, entro due giorni lavorativi dalla presa  in
          carico e dalla conclusione dell'operazione di trattamento; 
              d) per gli intermediari e i  commercianti,  almeno  due
          giorni lavorativi prima dell'avvio dell'operazione ed entro
          dieci giorni lavorativi dalla conclusione dell'operazione. 
              1-quinquies. Gli imprenditori agricoli di cui al  comma
          1-ter possono sostituire il registro di  carico  e  scarico
          con  la  conservazione  della  scheda  SISTRI  in   formato
          fotografico digitale inoltrata dal destinatario. L'archivio
          informatico  e'  accessibile  on-line   sul   portale   del
          destinatario, in apposita sezione, con nome  dell'utente  e
          password dedicati. 
              2. I registri di carico e scarico  sono  tenuti  presso
          ogni impianto di produzione o, nel caso in cui cio' risulti
          eccessivamente oneroso, nel sito di produzione, e integrati
          con i formulari di identificazione di cui all'articolo 193,
          comma 1, relativi al trasporto dei rifiuti, o con la  copia
          della scheda del sistema di controllo della  tracciabilita'
          dei rifiuti (SISTRI) di cui all'articolo 188-bis, comma  2,
          lett.  a),  trasmessa  dall'impianto  di  destinazione  dei
          rifiuti stessi, sono conservati per cinque anni dalla  data
          dell'ultima registrazione. 
              3.  I  produttori  iniziali  di  rifiuti  speciali  non
          pericolosi di cui al comma 1, lettera a), la cui produzione
          annua di rifiuti non eccede le dieci tonnellate di  rifiuti
          non pericolosi, possono adempiere all'obbligo della  tenuta
          dei registri di carico e scarico dei rifiuti anche  tramite
          le associazioni imprenditoriali interessate o  societa'  di
          servizi di diretta emanazione delle stesse, che  provvedono
          ad annotare i dati previsti con cadenza mensile, mantenendo
          presso la sede dell'impresa copia dei dati trasmessi. 
              3-bis. I registri  di  carico  e  scarico  relativi  ai
          rifiuti prodotti dalle attivita' di manutenzione delle reti
          relative al servizio idrico integrato e  degli  impianti  a
          queste connessi possono essere tenuti  presso  le  sedi  di
          coordinamento organizzativo del  gestore,  o  altro  centro
          equivalente,   previa   comunicazione   all'autorita'    di
          controllo e vigilanza. 
              4. Le informazioni contenute nel registro di  carico  e
          scarico  sono  rese  disponibili   in   qualunque   momento
          all'autorita' di controllo qualora ne faccia richiesta. 
              5. I  registri  di  carico  e  scarico  sono  numerati,
          vidimati e gestiti con le procedure e le modalita'  fissate
          dalla normativa sui registri  IVA.  Gli  obblighi  connessi
          alla tenuta dei registri di carico e scarico  si  intendono
          correttamente adempiuti anche qualora sia utilizzata  carta
          formato A4, regolarmente numerata. I registri sono numerati
          e  vidimati  dalle  Camere  di  commercio  territorialmente
          competenti. 
              6. La disciplina di  carattere  nazionale  relativa  ai
          registri di carico e scarico e' quella di  cui  al  decreto
          del Ministro dell'ambiente 1° aprile  1998,  n.  148,  come
          modificato dal comma 7. 
              7. Nell'Allegato  C1,  sezione  III,  lettera  c),  del
          decreto del Ministro dell'ambiente 1° aprile 1998, n.  148,
          dopo  le  parole:  «in  litri»  la  congiunzione:  «e»   e'
          sostituita dalla disgiunzione: «o». 
              8. I produttori di  rifiuti  pericolosi  che  non  sono
          inquadrati in un'organizzazione di  ente  o  impresa,  sono
          soggetti all'obbligo della tenuta del registro di carico  e
          scarico e vi  adempiono  attraverso  la  conservazione,  in
          ordine cronologico, delle copie delle schede del sistema di
          controllo della tracciabilita' dei rifiuti (SISTRI) di  cui
          all'articolo  188-bis,  comma  2,  lett.  a),  relative  ai
          rifiuti prodotti, rilasciate dal trasportatore dei  rifiuti
          stessi. 
              9. Le operazioni di gestione dei centri di raccolta  di
          cui all'articolo 183, comma 1, lettera  mm),  sono  escluse
          dagli  obblighi  del  presente  articolo  limitatamente  ai
          rifiuti  non  pericolosi.  Per  i  rifiuti  pericolosi   la
          registrazione  del  carico  e  dello  scarico  puo'  essere
          effettuata  contestualmente  al  momento  dell'uscita   dei
          rifiuti  stessi  dal  centro  di  raccolta  e  in   maniera
          cumulativa per ciascun codice dell'elenco dei rifiuti.» 
              «Art. 193. (Trasporto dei rifiuti) 
              1.  Per  gli  enti  e  le  imprese  che  raccolgono   e
          trasportano rifiuti e non sono obbligati o  non  aderiscono
          volontariamente   al    sistema    di    controllo    della
          tracciabilita' dei rifiuti  (SISTRI)  di  cui  all'articolo
          188-bis, comma 2,  lettera  a),  i  rifiuti  devono  essere
          accompagnati da un formulario di identificazione dal  quale
          devono risultare almeno i seguenti dati: 
              a) nome ed indirizzo del produttore dei rifiuti  e  del
          detentore; 
              b) origine, tipologia e quantita' del rifiuto; 
              c) impianto di destinazione; 
              d) data e percorso dell'istradamento; 
              e) nome ed indirizzo del destinatario. 
              2. Il formulario di identificazione di cui al  comma  1
          deve essere redatto in quattro esemplari, compilato, datato
          e firmato dal produttore dei rifiuti  e  controfirmate  dal
          trasportatore che in tal modo da' atto di aver  ricevuto  i
          rifiuti. Gli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135
          del codice civile possono  delegare  alla  tenuta  ed  alla
          compilazione   del   formulario   di   identificazione   la
          cooperativa agricola di cui sono soci  che  abbia  messo  a
          loro disposizione un sito per  il  deposito  temporaneo  ai
          sensi dell'articolo 183, comma 1, lettera bb); con apposito
          decreto del Ministero  dell'ambiente  e  della  tutela  del
          territorio  e  del  mare,  sentite  le  organizzazioni   di
          categoria piu'  rappresentative,  possono  essere  previste
          ulteriori  modalita'   semplificate   per   la   tenuta   e
          compilazione del formulario di identificazione, nel caso in
          cui  l'imprenditore  agricolo  disponga  di   un   deposito
          temporaneo presso la cooperativa agricola di cui e'  socio.
          Una copia del formulario deve rimanere presso il produttore
          e le altre  tre,  controfirmate  e  datate  in  arrivo  dal
          destinatario, sono acquisite una dal destinatario e due dal
          trasportatore, che provvede a trasmetterne una al  predetto
          produttore dei rifiuti.  Le  copie  del  formulario  devono
          essere conservate per cinque anni. (775) 
              3. Il trasportatore  non  e'  responsabile  per  quanto
          indicato nella Scheda SISTRI - Area  movimentazione  o  nel
          formulario  di  identificazione  di  cui  al  comma  1  dal
          produttore o dal detentore dei rifiuti e per  le  eventuali
          difformita' tra  la  descrizione  dei  rifiuti  e  la  loro
          effettiva natura e  consistenza,  fatta  eccezione  per  le
          difformita' riscontrabili con la diligenza richiesta  dalla
          natura dell'incarico. 
              4. Durante  la  raccolta  ed  il  trasporto  i  rifiuti
          pericolosi  devono  essere  imballati  ed  etichettati   in
          conformita' alle norme vigenti in materia di imballaggio  e
          etichettatura delle sostanze pericolose. 
              5. Fatto salvo  quanto  previsto  per  i  comuni  e  le
          imprese di trasporto  dei  rifiuti  urbani  nel  territorio
          della regione Campania, tenuti ad  aderire  al  sistema  di
          controllo della tracciabilita' dei rifiuti (SISTRI) di  cui
          all'articolo 188-bis, comma 2,  lett.  a),  nonche'  per  i
          comuni e le imprese  di  trasporto  di  rifiuti  urbani  in
          regioni diverse dalla regione Campania di cui  all'articolo
          188-ter, comma 2, lett. e), che aderiscono  al  sistema  di
          controllo della tracciabilita'  dei  rifiuti  (SISTRI),  le
          disposizioni  di  cui  al  comma  1  non  si  applicano  al
          trasporto di rifiuti urbani  effettuato  dal  soggetto  che
          gestisce il servizio pubblico, ne' ai trasporti di  rifiuti
          non  pericolosi  effettuati  dal  produttore  dei   rifiuti
          stessi, in modo occasionale e saltuario, che  non  eccedano
          la quantita' di trenta chilogrammi o di trenta  litri,  ne'
          al trasporto di rifiuti urbani  effettuato  dal  produttore
          degli stessi ai centri di raccolta di cui all'articolo 183,
          comma 1, lett. mm). Sono considerati occasionali e saltuari
          i trasporti di rifiuti, effettuati complessivamente per non
          piu'  di  quattro  volte  l'anno  non  eccedenti  i  trenta
          chilogrammi o trenta litri al giorno e, comunque,  i  cento
          chilogrammi o cento litri l'anno. 
              6.  In  ordine  alla  definizione  del  modello  e  dei
          contenuti del formulario di identificazione, si applica  il
          decreto del Ministro dell'ambiente 1° aprile 1998, n. 145. 
              7.  I  formulari  di  identificazione   devono   essere
          numerati e vidimati dagli uffici dell'Agenzia delle entrate
          o dalle  Camere  di  commercio,  industria,  artigianato  e
          agricoltura  o  dagli  uffici   regionali   e   provinciali
          competenti in materia di rifiuti e devono  essere  annotati
          sul registro Iva  acquisti.  La  vidimazione  dei  predetti
          formulari di identificazione e' gratuita e non e'  soggetta
          ad alcun diritto o imposizione tributaria. 
              8. Per le imprese che raccolgono e trasportano i propri
          rifiuti  non  pericolosi  che  non   aderiscono   su   base
          volontaria al sistema di controllo della tracciabilita' dei
          rifiuti (SISTRI) di  cui  all'articolo  188-bis,  comma  2,
          lett. a), il formulario di identificazione  e'  validamente
          sostituito,   per   i   rifiuti   oggetto   di   spedizioni
          transfrontaliere, dai documenti  previsti  dalla  normativa
          comunitaria di cui all'articolo  194,  anche  con  riguardo
          alla tratta percorsa su territorio nazionale. 
              9. La scheda di accompagnamento di cui all'articolo  13
          del decreto legislativo 27 gennaio 1992,  n.  99,  relativa
          all'utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura,
          e' sostituita dalla Scheda SISTRI - Area movimentazione  di
          cui al decreto del Ministro dell'ambiente  e  della  tutela
          del territorio e del mare in data 17 dicembre 2009  o,  per
          le imprese che non aderiscono su base volontaria al sistema
          di controllo della tracciabilita' dei rifiuti  (SISTRI)  di
          cui all'articolo 188-bis, comma 2, lett. a), dal formulario
          di  identificazione  di  cui  al  comma  1.  Le  specifiche
          informazioni  di  cui   all'allegato   IIIA   del   decreto
          legislativo n. 99 del 1992  devono  essere  indicate  nello
          spazio relativo  alle  annotazioni  della  medesima  Scheda
          SISTRI  -  Area  movimentazione   o   nel   formulario   di
          identificazione.    La    movimentazione    dei     rifiuti
          esclusivamente  all'interno  di   aree   private   non   e'
          considerata  trasporto  ai  fini  della  parte  quarta  del
          presente decreto. 
              9-bis.  La  movimentazione  dei   rifiuti   tra   fondi
          appartenenti  alla  medesima  azienda  agricola,  ancorche'
          effettuata percorrendo la pubblica via, non e'  considerata
          trasporto ai fini  del  presente  decreto  qualora  risulti
          comprovato  da  elementi  oggettivi  ed  univoci  che   sia
          finalizzata unicamente al raggiungimento del luogo di messa
          a dimora dei rifiuti in deposito temporaneo e  la  distanza
          fra i fondi non sia superiore a dieci  chilometri.  Non  e'
          altresi'  considerata  trasporto  la   movimentazione   dei
          rifiuti  effettuata  dall'imprenditore  agricolo   di   cui
          all'articolo 2135 del codice civile  dai  propri  fondi  al
          sito  che  sia   nella   disponibilita'   giuridica   della
          cooperativa agricola, ivi compresi i  consorzi  agrari,  di
          cui e' socio, qualora sia finalizzata al raggiungimento del
          deposito temporaneo. (770) 
              10.  La  microraccolta  dei  rifiuti,  intesa  come  la
          raccolta di rifiuti da parte di  un  unico  raccoglitore  o
          trasportatore presso piu' produttori o detentori svolta con
          lo stesso automezzo, deve essere effettuata nel piu'  breve
          tempo tecnicamente possibile. Nelle schede del  sistema  di
          controllo della tracciabilita' dei rifiuti (SISTRI) di  cui
          all'articolo 188-bis, comma  2,  lett.  a),  relative  alla
          movimentazione   dei   rifiuti,   e   nei   formulari    di
          identificazione dei rifiuti devono essere  indicate,  nello
          spazio relativo al  percorso,  tutte  le  tappe  intermedie
          previste. Nel caso in cui il percorso dovesse subire  delle
          variazioni, nello spazio  relativo  alle  annotazioni  deve
          essere  indicato  a  cura  del  trasportatore  il  percorso
          realmente effettuato. 
              11. Gli stazionamenti dei veicoli in configurazione  di
          trasporto, nonche' le soste tecniche per le  operazioni  di
          trasbordo, ivi compreso quelle  effettuate  con  cassoni  e
          dispositivi scarrabili non  rientrano  nelle  attivita'  di
          stoccaggio di cui all'articolo 183,  comma  1,  lettera  v)
          (772), purche' le  stesse  siano  dettate  da  esigenze  di
          trasporto e non superino le quarantotto ore, escludendo dal
          computo i giorni interdetti alla circolazione. 
              12. Nel caso di trasporto intermodale  di  rifiuti,  le
          attivita' di carico e scarico,  di  trasbordo,  nonche'  le
          soste  tecniche  all'interno  dei  porti  e   degli   scali
          ferroviari, degli interporti, impianti di terminalizzazione
          e scali merci non rientrano nelle attivita'  di  stoccaggio
          di cui all'articolo 183, comma 1, lettera aa) purche' siano
          effettuate nel piu' breve tempo possibile  e  non  superino
          comunque, salvo impossibilita'  per  caso  fortuito  o  per
          forza  maggiore,  il  termine  massimo  di  sei  giorni   a
          decorrere dalla data in cui  hanno  avuto  inizio  predette
          attivita'. Ove si prospetti l'impossibilita'  del  rispetto
          del  predetto  termine  per  caso  fortuito  o  per   forza
          maggiore, il detentore del rifiuto ha  l'obbligo  di  darne
          indicazione nello spazio relativo  alle  annotazioni  della
          medesima Scheda SISTRI - Area movimentazione  e  informare,
          senza indugio e comunque prima della scadenza del  predetto
          termine,  il  comune  e   la   provincia   territorialmente
          competente indicando  tutti  gli  aspetti  pertinenti  alla
          situazione. Ferme restando le competenze  degli  organi  di
          controllo, il detentore del rifiuto dovra' adottare,  senza
          indugio e a propri  costi  e  spese,  tutte  le  iniziative
          opportune per prevenire eventuali pregiudizi  ambientali  e
          effetti nocivi per  la  salute  umana.  La  decorrenza  del
          termine massimo di sei  giorni  resta  sospesa  durante  il
          periodo in cui perduri l'impossibilita' per caso fortuito o
          per forza maggiore. In caso di  persistente  impossibilita'
          per caso fortuito o  per  forza  maggiore  per  un  periodo
          superiore a 30 giorni a decorrere  dalla  data  in  cui  ha
          avuto inizio  l'attivita'  di  cui  al  primo  periodo  del
          presente comma, il detentore del rifiuto sara' obbligato  a
          conferire,  a  propri  costi  e  spese,  i  rifiuti  ad  un
          intermediario, ad un commerciante, ad un ente o impresa che
          effettua le operazioni di trattamento dei rifiuti, o ad  un
          soggetto pubblico  o  privato  addetto  alla  raccolta  dei
          rifiuti, in conformita' agli articoli 177 e 179. 
              13. La copia  cartacea  della  scheda  del  sistema  di
          controllo della tracciabilita' dei rifiuti (SISTRI) di  cui
          all'articolo 188-bis, comma  2,  lett.  a),  relativa  alla
          movimentazione   dei   rifiuti   e   il    formulario    di
          identificazione   di   cui   al   comma    1    costituisce
          documentazione equipollente alla scheda di trasporto di cui
          all'articolo 7-bis  del  decreto  legislativo  21  novembre
          2005, n. 286 e al decreto del Ministro delle infrastrutture
          e dei trasporti 30 giugno 2009.». 
              - Si riporta il testo dell'articolo 194-bis del  citato
          decreto legislativo n. 152, del 2006: 
              «Art. 194-bis.  (Semplificazione  del  procedimento  di
          tracciabilita' dei rifiuti e per il recupero dei contributi
          dovuti per il SISTRI) 
              1.  In  attuazione  delle   disposizioni   del   codice
          dell'amministrazione   digitale,   di   cui   al    decreto
          legislativo 7 marzo  2005,  n.  82,  e  per  consentire  la
          lettura  integrata  dei  dati  riportati,  gli  adempimenti
          relativi  alle  modalita'  di  compilazione  e  tenuta  del
          registro di carico e scarico e del formulario di  trasporto
          dei rifiuti di cui agli articoli 190  e  193  del  presente
          decreto possono essere effettuati in formato digitale. 
              2.  Il  Ministero  dell'ambiente  e  della  tutela  del
          territorio e del mare  puo',  sentiti  il  Ministero  delle
          infrastrutture e dei trasporti, il Ministero dello sviluppo
          economico, l'Agenzia per l'Italia digitale e l'Unioncamere,
          con proprio decreto, predisporre il formato digitale  degli
          adempimenti di cui al comma 1. 
              3. E' consentita la trasmissione della quarta copia del
          formulario di trasporto dei rifiuti prevista  dal  comma  2
          dell'articolo  193,  anche   mediante   posta   elettronica
          certificata. 
              4.  Al  contributo   previsto   dall'articolo   7   del
          regolamento di cui al decreto del Ministro dell'ambiente  e
          della tutela del territorio e del mare 30  marzo  2016,  n.
          78,  si  applicano  i  termini  di  prescrizione  ordinaria
          previsti dall'articolo 2946 del codice civile. 
              5. Per il recupero dei contributi per il SISTRI  dovuti
          e non corrisposti  e  delle  richieste  di  rimborso  o  di
          conguaglio da parte  di  utenti  del  SISTRI,  il  Ministro
          dell'ambiente e della tutela  del  territorio  e  del  mare
          stabilisce,   con   proprio   decreto   di    natura    non
          regolamentare, una  o  piu'  procedure,  nel  rispetto  dei
          seguenti criteri: 
              a) comunicazione di avvio del procedimento con  l'invio
          del  sollecito  di  pagamento,  prima  di  procedere   alla
          riscossione coattiva  del  credito  vantato  dal  Ministero
          dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, per
          i contributi per il  SISTRI  dovuti  e  non  corrisposti  o
          corrisposti parzialmente; 
              b) determinazione unitaria del debito  o  del  credito,
          procedendo alla compensazione dei crediti maturati a titolo
          di rimborso con quanto dovuto a titolo di contributo; 
              c)  previsione  di  modalita'   semplificate   per   la
          regolarizzazione della posizione contributiva degli  utenti
          obbligati al pagamento dei contributi per il  SISTRI,  fino
          all'annualita' in corso alla  data  di  entrata  in  vigore
          della presente disposizione, che non vi abbiano  provveduto
          o vi abbiano provveduto parzialmente, mediante ravvedimento
          operoso,  acquiescenza   o   accertamento   concordato   in
          contraddittorio; 
              d)   definizione   di   strumenti   di    conciliazione
          giudiziale,  al  fine  di  favorire  il  raggiungimento  di
          accordi,   in   sede   processuale,   tra   il    Ministero
          dell'ambiente e della tutela del territorio e  del  mare  e
          gli utenti del SISTRI per i profili inerenti al pagamento o
          al rimborso dei contributi per il SISTRI. 
              6. L'esperimento delle procedure di cui al comma 2  del
          presente    articolo     determina,     all'esito     della
          regolarizzazione della posizione contributiva, l'estinzione
          della sanzione di cui all'articolo 260-bis, comma 2, e  non
          comporta il pagamento di interessi. 
              - Si riporta il  testo  dell'articolo  258  del  citato
          decreto legislativo n. 152, del 2006: 
              «Art. 258. (Violazione degli obblighi di comunicazione,
          di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari) 
              1. I soggetti di cui all'articolo 190, comma 1, che non
          abbiano   aderito   al   sistema   di    controllo    della
          tracciabilita' dei rifiuti  (SISTRI)  di  cui  all'articolo
          188-bis, comma 2, lett. a), e che omettano di tenere ovvero
          tengano in modo incompleto il registro di carico e  scarico
          di cui al medesimo articolo, sono puniti  con  la  sanzione
          amministrativa  pecuniaria  da   duemilaseicento   euro   a
          quindicimilacinquecento euro. 
              2. I produttori di  rifiuti  pericolosi  che  non  sono
          inquadrati in un'organizzazione di ente o  di  impresa  che
          non adempiano all'obbligo  della  tenuta  del  registro  di
          carico e scarico con le modalita' di  cui  all'articolo  1,
          comma 1, della legge 25 gennaio 2006, n. 29, e all'articolo
          6, comma 1 del decreto del Ministro dell'ambiente  e  della
          tutela del territorio e del mare in data 17 dicembre  2009,
          pubblicato nel S.O. alla Gazzetta Ufficiale  n.  9  del  13
          gennaio 2010, sono puniti con  la  sanzione  amministrativa
          pecuniaria da quindicimilacinquecento euro a novantatremila
          euro. (1184) 
              3. Nel caso di imprese che occupino un numero di unita'
          lavorative inferiore a 15 dipendenti, le  misure  minime  e
          massime di cui al comma 1 sono ridotte  rispettivamente  da
          millequaranta euro a seimiladuecento  euro.  Il  numero  di
          unita' lavorative e' calcolato con riferimento al numero di
          dipendenti occupati mediamente a  tempo  pieno  durante  un
          anno,  mentre  i  lavoratori  a  tempo  parziale  e  quelli
          stagionali  rappresentano  frazioni  di  unita'  lavorative
          annue;   ai   predetti   fini   l'anno   da   prendere   in
          considerazione e' quello  dell'ultimo  esercizio  contabile
          approvato,   precedente   il   momento   di    accertamento
          dell'infrazione. 
              4. Le imprese che raccolgono  e  trasportano  i  propri
          rifiuti non pericolosi di cui all'articolo  212,  comma  8,
          che non aderiscono,  su  base  volontaria,  al  sistema  di
          controllo della tracciabilita' dei rifiuti (SISTRI) di  cui
          all'articolo 188-bis, comma 2, lettera a), ed effettuano il
          trasporto  di  rifiuti   senza   il   formulario   di   cui
          all'articolo 193 ovvero indicano nel formulario stesso dati
          incompleti  o  inesatti  sono  puniti   con   la   sanzione
          amministrativa   pecuniaria   da   milleseicento   euro   a
          novemilatrecento  euro.  Si  applica   la   pena   di   cui
          all'articolo  483  del   codice   penale   a   chi,   nella
          predisposizione di un certificato di  analisi  di  rifiuti,
          fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione
          e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi
          fa uso di un certificato falso durante il trasporto. 
              5. Se le indicazioni  di  cui  ai  commi  1  e  2  sono
          formalmente incomplete o inesatte ma i dati riportati nella
          comunicazione al catasto, nei registri di carico e scarico,
          nei formulari di identificazione dei rifiuti trasportati  e
          nelle altre scritture contabili tenute per legge consentono
          di  ricostruire  le  informazioni  dovute,  si  applica  la
          sanzione amministrativa pecuniaria da duecentosessanta euro
          a millecinquecentocinquanta euro. La stessa pena si applica
          se le indicazioni  di  cui  al  comma  4  sono  formalmente
          incomplete o inesatte ma contengono tutti gli elementi  per
          ricostruire le informazioni dovute per legge,  nonche'  nei
          casi di  mancato  invio  alle  autorita'  competenti  e  di
          mancata conservazione dei registri di cui all'articolo 190,
          comma 1, o del formulario di cui all'articolo 193 da  parte
          dei soggetti obbligati. 
              5-bis. I soggetti di cui all'articolo 220, comma 2, che
          non effettuino la comunicazione ivi  prescritta  ovvero  la
          effettuino in modo incompleto o inesatto sono puniti con la
          sanzione amministrativa pecuniaria da duemilaseicento  euro
          a quindicimilacinquecento  euro;  se  la  comunicazione  e'
          effettuata entro il sessantesimo giorno dalla scadenza  del
          termine stabilito ai sensi della legge 25 gennaio 1994,  n.
          70, si applica la  sanzione  amministrativa  pecuniaria  da
          ventisei euro a centosessanta euro. 
              5-ter. Il  sindaco  del  comune  che  non  effettui  la
          comunicazione di cui all'articolo 189, comma 3,  ovvero  la
          effettui in modo incompleto o inesatto, e'  punito  con  la
          sanzione amministrativa pecuniaria da duemilaseicento  euro
          a quindicimilacinquecento  euro;  se  la  comunicazione  e'
          effettuata entro il sessantesimo giorno dalla scadenza  del
          termine stabilito ai sensi della legge 25 gennaio 1994,  n.
          70, si applica la  sanzione  amministrativa  pecuniaria  da
          ventisei euro a centosessanta euro. 
              5-quater. In caso di violazione di  uno  o  piu'  degli
          obblighi  previsti  dall'articolo  184,  commi  5-bis.1   e
          5-bis.2, e dall'articolo  241-bis,  commi  4-bis,  4-ter  e
          4-quater, del presente decreto, il comandante del  poligono
          militare delle Forze  armate  e'  punito  con  la  sanzione
          amministrativa pecuniaria da tremila euro a diecimila euro.
          In caso di violazione reiterata dei  predetti  obblighi  si
          applica la sanzione amministrativa pecuniaria da cinquemila
          euro a ventimila euro.». 
              - Si riporta il testo dell'articolo 252, comma  5,  del
          citato decreto legislativo n. 152 del 2006: 
              «Art. 252. (Siti di interesse nazionale) 
              (Omissis). 
              5. Nel caso in cui il responsabile non provveda  o  non
          sia individuabile oppure non provveda il  proprietario  del
          sito  contaminato  ne'  altro  soggetto  interessato,   gli
          interventi sono predisposti dal Ministero  dell'ambiente  e
          della  tutela  del  territorio  e  del  mare,   avvalendosi
          dell'Istituto superiore per  la  protezione  e  la  ricerca
          ambientale (ISPRA), dell'Istituto superiore  di  sanita'  e
          dell'E.N.E.A.  nonche'  di   altri   soggetti   qualificati
          pubblici o privati. 
              (Omissis).». 
              - Si riporta il testo dell'articolo 253, comma  5,  del
          citato decreto legislativo n. 152, del 2006: 
              «Art. 253. (Oneri reali e privilegi speciali) 
              (Omissis). 
              5.  Gli  interventi  di  bonifica  dei  siti  inquinati
          possono  essere   assistiti,   sulla   base   di   apposita
          disposizione legislativa di  finanziamento,  da  contributi
          pubblici entro il limite massimo del  cinquanta  per  cento
          delle  relative   spese   qualora   sussistano   preminenti
          interessi  pubblici  connessi   ad   esigenze   di   tutela
          igienico-sanitaria  e  ambientale   o   occupazionali.   Ai
          predetti  contributi   pubblici   non   si   applicano   le
          disposizioni di cui ai commi 1 e 2.».