Art. 8 
 
                        Piattaforme digitali 
 
  1. Ai  fini  dell'attuazione  degli  obiettivi  di  cui  all'Agenda
digitale italiana anche in coerenza  con  gli  obiettivi  dell'Agenda
digitale europea, la gestione della piattaforma di  cui  all'articolo
5, comma 2, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n.  82,  nonche'  i
compiti,  relativi  a  tale  piattaforma,  svolti  dall'Agenzia   per
l'Italia digitale, sono trasferiti alla Presidenza del Consiglio  dei
ministri che a tal fine  si  avvale,  se  nominato,  del  Commissario
straordinario  di  cui  all'articolo  63,  comma   1,   del   decreto
legislativo 26 agosto 2016, n. 179. 
  (( 1-bis. Il mandato del Commissario straordinario per l'attuazione
dell'Agenda  digitale,  nominato  con  decreto  del  Presidente   del
Consiglio dei ministri 25 ottobre 2018, ai sensi dell'articolo 63 del
decreto legislativo 26 agosto 2016, n.  179,  nonche'  l'operativita'
della relativa struttura di supporto, sono prorogati al  31  dicembre
2019. 
  1-ter. A decorrere dal  1°  gennaio  2020,  al  fine  di  garantire
l'attuazione degli obiettivi dell'Agenda digitale italiana, anche  in
coerenza con l'Agenda digitale europea, le funzioni, i  compiti  e  i
poteri  conferiti  al  Commissario  straordinario  per   l'attuazione
dell'Agenda digitale dall'articolo  63  del  decreto  legislativo  26
agosto 2016, n. 179, sono attribuiti al Presidente del Consiglio  dei
ministri o al Ministro delegato che li esercita per il tramite  delle
strutture della Presidenza del Consiglio dei  ministri  dallo  stesso
individuate, di concerto  con  il  Ministero  dell'economia  e  delle
finanze per le materie di sua competenza. 
  1-quater. Per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 1-ter,  il
Presidente del Consiglio dei ministri, o  il  Ministro  delegato,  si
avvale di un  contingente  di  esperti  messi  a  disposizione  delle
strutture di cui al medesimo comma 1-ter, in possesso di specifica ed
elevata competenza tecnologica e di gestione di  processi  complessi,
nonche' di significativa esperienza in tali materie, ivi compreso  lo
sviluppo di programmi e piattaforme digitali con diffusione su  larga
scala, da nominare ai sensi dell'articolo 9 del  decreto  legislativo
30 luglio 1999, n. 303.  Con  apposito  decreto  del  Presidente  del
Consiglio dei ministri,  sono  individuati  il  contingente  di  tali
esperti e la relativa composizione, con le specifiche  qualificazioni
richieste ed i relativi compensi. 
  1-quinquies. Agli oneri  derivanti  dall'attuazione  dei  commi  da
1-bis a 1-quater,  pari  a  6  milioni  di  euro  annui  a  decorrere
dall'anno 2020, si provvede: 
  a)  quanto  a  4  milioni  di  euro  per  l'anno   2020,   mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento  del  fondo  speciale  di
parte corrente iscritto, ai fini del  bilancio  triennale  2019-2021,
nell'ambito  del  programma  «Fondi  di  riserva  e  speciali»  della
missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero
dell'economia  e  delle  finanze  per   l'anno   2019,   allo   scopo
parzialmente  utilizzando  l'accantonamento  relativo  al   Ministero
dell'economia e delle finanze; 
  b) quanto a 2 milioni di euro per l'anno 2020 e a 6 milioni di euro
a decorrere dall'anno 2021, mediante riduzione dell'autorizzazione di
spesa di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014,
n. 190, relativa al Fondo per esigenze indifferibili )). 
  2. Entro 120 giorni dalla data di entrata in  vigore  del  presente
decreto, per lo svolgimento delle attivita' di cui al comma 1,  sulla
base degli obiettivi indicati con direttiva adottata  dal  Presidente
del Consiglio dei ministri, e' costituita  una  societa'  per  azioni
interamente partecipata dallo Stato, ai  sensi  dell'articolo  9  del
decreto legislativo  19  agosto  2016,  n.  175,  secondo  criteri  e
modalita' individuati con decreto del Presidente  del  Consiglio  dei
ministri, utilizzando  ai  fini  della  sottoscrizione  del  capitale
sociale iniziale  quota  parte  delle  risorse  finanziarie  ((  gia'
destinate dall' Agenzia per l'Italia  digitale  ))  per  le  esigenze
della piattaforma di cui al comma 1, secondo procedure  definite  con
decreto del Presidente del Consiglio dei  ministri.  ((  Le  predette
risorse finanziarie sono versate,  nell'anno  2019,  all'entrata  del
bilancio dello Stato per essere riassegnate allo stato di  previsione
del Ministero dell'economia e delle finanze e destinate  al  bilancio
autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri.  Nello  statuto
della societa' sono previste modalita' di vigilanza,  anche  ai  fini
della verifica degli obiettivi di  cui  al  comma  1,  da  parte  del
Presidente del Consiglio dei ministri )) o del Ministro delegato. 
  3. Al Presidente del Consiglio  dei  ministri  sono  attribuite  le
funzioni  di  indirizzo,  coordinamento  e  supporto  tecnico   delle
pubbliche amministrazioni,  anche  utilizzando  le  competenze  e  le
strutture della societa'  di  cui  al  comma  2,  per  assicurare  la
capillare diffusione del sistema di pagamento elettronico  attraverso
la  piattaforma  di  cui  all'articolo  5,  comma  2,   del   decreto
legislativo n. 82 del 2005, nonche' lo sviluppo  e  l'implementazione
del punto di  accesso  telematico  di  cui  all'articolo  64-bis  del
decreto legislativo n.  82  del  2005  e  della  piattaforma  di  cui
all'articolo 50-ter del medesimo decreto legislativo n. 82 del  2005.
Le attivita' di sviluppo e implementazione sono realizzate nei limiti
delle risorse iscritte nel bilancio  autonomo  della  Presidenza  del
Consiglio dei ministri e destinate ai progetti e alle iniziative  per
l'attuazione dell'Agenda digitale. Alla compensazione  degli  effetti
finanziari  in  termini  di  fabbisogno  e  di  indebitamento   netto
derivanti dal primo periodo pari a 5 milioni  di  euro  per  ciascuno
degli anni 2019, 2020,  2021,  si  provvede  mediante  corrispondente
riduzione del Fondo di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge
7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge  4
dicembre 2008, n. 189. 
  4. All'articolo 65, comma 2, del decreto  legislativo  13  dicembre
2017, n. 217, le parole  «1°  gennaio  2019»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «31 dicembre 2019». 
  5. All'articolo 65 del decreto legislativo  13  dicembre  2017,  n.
217, il comma 7 e' sostituito dal seguente: 
  «7. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri,  sentiti
l'Agenzia per l'Italia digitale e il Garante per  la  protezione  dei
dati personali, sono adottate le misure  necessarie  a  garantire  la
conformita' dei servizi di posta elettronica certificata di cui  agli
articoli 29 e 48 del decreto legislativo del 7 marzo 2005, n. 82,  al
regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del  Consiglio,
del 23 luglio 2014,  in  materia  di  identificazione  elettronica  e
servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno
e che abroga la direttiva 1999/93/CE.  A  far  data  dall'entrata  in
vigore del decreto di cui al primo periodo, l'articolo 48 del decreto
legislativo n. 82 del 2005 e' abrogato.».