(( Art. 8 bis 
 
             Misure di semplificazione per l'innovazione 
 
  1. Al decreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 33,  sono  apportate
le seguenti modificazioni: 
  a) all'articolo 7, dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti: 
  «2-bis. Qualora siano utilizzate infrastrutture fisiche esistenti e
tecnologie di  scavo  a  basso  impatto  ambientale  in  presenza  di
sottoservizi,  ai  fini  dell'autorizzazione  archeologica   di   cui
all'articolo 21 del codice di cui al decreto legislativo  22  gennaio
2004, n. 42, l'avvio dei lavori e' subordinato alla trasmissione,  da
parte dell'operatore  di  rete  alla  soprintendenza  competente,  di
documentazione cartografica  rilasciata  dalle  competenti  autorita'
locali  che  attesti  la  sovrapposizione  dell'intero  tracciato  ai
sottoservizi  esistenti.  La  disposizione  si  applica  anche   alla
realizzazione dei  pozzetti  accessori  alle  infrastrutture  stesse,
qualora essi siano realizzati al di sopra dei  medesimi  sottoservizi
preesistenti. L'operatore di  rete  comunica,  con  un  preavviso  di
almeno quindici  giorni,  l'inizio  dei  lavori  alla  soprintendenza
competente. Qualora la posa in opera dei sottoservizi interessi spazi
aperti  nei  centri  storici,  e'  altresi'  depositato   presso   la
soprintendenza,  ai  fini  della  preventiva  approvazione,  apposito
elaborato tecnico che dia  conto  anche  della  risistemazione  degli
spazi oggetto degli interventi. 
  2-ter. Qualora siano utilizzate tecnologie di scavo a basso impatto
ambientale con minitrincea, come definita dall'articolo 8 del decreto
del Ministro dello sviluppo economico  1°  ottobre  2013,  pubblicato
nella Gazzetta  Ufficiale  n.  244  del  17  ottobre  2013,  ai  fini
dell'autorizzazione archeologica di cui all'articolo 21  del  decreto
legislativo 22 gennaio 2004,  n.  42,  le  attivita'  di  scavo  sono
precedute da indagini non invasive, concordate con la soprintendenza,
in relazione alle caratteristiche delle aree interessate dai  lavori.
A seguito delle suddette indagini,  dei  cui  esiti,  valutati  dalla
soprintendenza, si tiene conto nella  progettazione  dell'intervento,
in considerazione del limitato impatto sul sottosuolo, le  tecnologie
di scavo in minitrincea si considerano esentate  dalla  procedura  di
verifica preventiva dell'interesse archeologico di  cui  all'articolo
25, commi 8 e seguenti, del codice di cui al decreto  legislativo  18
aprile 2016, n. 50. In ogni caso il soprintendente  puo'  prescrivere
il controllo archeologico in corso d'opera per i lavori di scavo»; 
  b) all'articolo 8, dopo il comma 4 e' inserito il seguente: 
  «4-bis. I lavori necessari  alla  realizzazione  di  infrastrutture
interne  ed  esterne  all'edificio  predisposte  per   le   reti   di
comunicazione elettronica a banda ultralarga, volte a portare la rete
sino  alla  sede  dell'abbonato,  sono  equiparati   ai   lavori   di
manutenzione straordinaria  urgente  di  cui  all'articolo  1135  del
codice  civile.  Tale  disposizione  non  si  applica  agli  immobili
tutelati ai sensi della parte  seconda  del  decreto  legislativo  22
gennaio 2004, n. 42»; 
  c) all'articolo 12, comma 3, sono aggiunte, in  fine,  le  seguenti
parole:  «,  restando  quindi  escluso  ogni  altro  tipo  di   onere
finanziario, reale o contributo, comunque  denominato,  di  qualsiasi
natura e per qualsivoglia ragione o titolo richiesto». 
  2. All'articolo 88 del codice di  cui  al  decreto  legislativo  1°
agosto 2003, n. 259, sono apportate le seguenti modificazioni: 
  a) al comma 1, dopo le parole:  «conforme  ai  modelli  predisposti
dagli Enti locali e,  ove  non  predisposti,  al  modello  C  di  cui
all'allegato n. 13, all'Ente locale  ovvero  alla  figura  soggettiva
pubblica  proprietaria  delle  aree»  sono  aggiunte   le   seguenti:
«un'istanza unica»; 
  b) al comma 6, dopo le  parole:  «Il  rilascio  dell'autorizzazione
comporta  l'autorizzazione  alla  effettuazione  degli  scavi»   sono
inserite le seguenti: «e delle eventuali opere civili»; 
  c) dopo il comma 7 e' inserito il seguente: 
  «7-bis. In riferimento ad interventi per l'installazione di reti di
comunicazione elettronica a banda  ultralarga,  in  deroga  a  quanto
previsto dall'articolo 22, comma 1, del  codice  di  cui  al  decreto
legislativo  22  gennaio  2004,  n.  42,  l'autorizzazione   prevista
dall'articolo 21, comma 4, relativa agli  interventi  in  materia  di
edilizia pubblica e privata, ivi compresi gli interventi sui beni  di
cui all'articolo 10,  comma  4,  lettera  g),  del  medesimo  decreto
legislativo n. 42 del 2004, e' rilasciata entro il termine di novanta
giorni dalla ricezione della richiesta da parte della  soprintendenza
a condizione che detta richiesta sia corredata di idonea  e  completa
documentazione tecnica». 
  3. All'allegato B al regolamento di cui al decreto  del  Presidente
della Repubblica 13 febbraio  2017,  n.  31,  il  capoverso  B.10  e'
sostituito dal seguente: 
  «B.10. Installazione di cabine per  impianti  tecnologici  a  rete,
fatta  salva   la   fattispecie   dell'installazione   delle   stesse
all'interno di siti recintati gia' attrezzati con  apparati  di  rete
che, non superando l'altezza della recinzione del sito, non  comporti
un impatto paesaggistico ulteriore del sito  nel  suo  complesso,  da
intendersi ricompresa e disciplinata dalla voce A.8 dell'allegato  A,
o colonnine modulari ovvero sostituzione  delle  medesime  con  altre
diverse per tipologia, dimensioni e localizzazione». 
  4. All'articolo 26 del codice  della  strada,  di  cui  al  decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285, dopo il comma 3  e'  inserito  il
seguente: 
  «3-bis. Nel caso di  interventi  finalizzati  all'installazione  di
reti di comunicazione elettronica a banda ultralarga, il  nulla  osta
di cui al comma 3 e' rilasciato nel termine di quindici giorni  dalla
ricezione della richiesta da parte del comune». 
  5. All'articolo 94, comma 2, del testo unico di cui al decreto  del
Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380,  dopo  le  parole:
«entro sessanta giorni dalla richiesta» sono inserite le seguenti: «,
ed entro quaranta giorni dalla stessa in  riferimento  ad  interventi
finalizzati all'installazione di reti di comunicazione elettronica  a
banda ultralarga,». )) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              -Si riportano  i  testi  dell'articolo  7,  comma  2  ,
          dell'articolo 8, comma 4 e dell'articolo 12,  comma  3  del
          decreto  legislativo  15  febbraio  2016,  n.  33   recante
          «Attuazione  della  direttiva  2014/61/UE  del   Parlamento
          europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, recante misure
          volte a ridurre  i  costi  dell'installazione  di  reti  di
          comunicazione  elettronica   ad   alta   velocita'»,   come
          modificato dalla presente legge: 
              «Art.  7.  Disposizioni  per  la  semplificazione   nel
          rilascio delle autorizzazioni 
              Omissis. 
              2. Il comma 8 dell'articolo 88 del medesimo  Codice  e'
          sostituito dal seguente: «8. Qualora l'installazione  delle
          infrastrutture di comunicazione elettronica interessi  aree
          di proprieta' di piu' Enti, pubblici o  privati,  l'istanza
          di  autorizzazione,  conforme   al   modello   D   di   cui
          all'allegato n. 13,  e'  presentata  allo  sportello  unico
          individuato nel comune di maggiore dimensione  demografica.
          In tal caso, l'istanza e' sempre valutata in una conferenza
          di  servizi  convocata  dal  comune  di  cui   al   periodo
          precedente. 
              2-bis. Qualora siano utilizzate infrastrutture  fisiche
          esistenti e tecnologie di scavo a basso impatto  ambientale
          in presenza di sottoservizi,  ai  fini  dell'autorizzazione
          archeologica di cui all'articolo 21 del codice  di  cui  al
          decreto legislativo 22 gennaio 2004,  n.  42,  l'avvio  dei
          lavori  e'  subordinato   alla   trasmissione,   da   parte
          dell'operatore di rete alla soprintendenza  competente,  di
          documentazione  cartografica  rilasciata  dalle  competenti
          autorita' locali che attesti la sovrapposizione dell'intero
          tracciato ai sottoservizi  esistenti.  La  disposizione  si
          applica anche alla  realizzazione  dei  pozzetti  accessori
          alle infrastrutture stesse, qualora essi  siano  realizzati
          al  di  sopra  dei  medesimi   sottoservizi   preesistenti.
          L'operatore di rete comunica, con un  preavviso  di  almeno
          quindici giorni, l'inizio dei  lavori  alla  soprintendenza
          competente. Qualora  la  posa  in  opera  dei  sottoservizi
          interessi spazi aperti  nei  centri  storici,  e'  altresi'
          depositato  presso  la  soprintendenza,   ai   fini   della
          preventiva approvazione, apposito elaborato tecnico che dia
          conto anche della risistemazione degli spazi oggetto  degli
          interventi. 
              2-ter. Qualora siano utilizzate tecnologie di  scavo  a
          basso impatto ambientale  con  minitrincea,  come  definita
          dall'articolo 8 del decreto  del  Ministro  dello  sviluppo
          economico  1°  ottobre  2013,  pubblicato  nella   Gazzetta
          Ufficiale  n.  244   del   17   ottobre   2013,   ai   fini
          dell'autorizzazione archeologica di cui all'articolo 21 del
          decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, le attivita' di
          scavo sono precedute da indagini non  invasive,  concordate
          con la soprintendenza, in  relazione  alle  caratteristiche
          delle aree interessate dai lavori. A seguito delle suddette
          indagini, dei cui esiti, valutati dalla soprintendenza,  si
          tiene  conto  nella   progettazione   dell'intervento,   in
          considerazione del  limitato  impatto  sul  sottosuolo,  le
          tecnologie di scavo in minitrincea si considerano  esentate
          dalla  procedura  di  verifica  preventiva   dell'interesse
          archeologico di cui all'articolo 25, commi  8  e  seguenti,
          del codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n.
          50. In ogni caso  il  soprintendente  puo'  prescrivere  il
          controllo archeologico in corso d'opera  per  i  lavori  di
          scavo;» 
              «Art.    8.    Infrastrutturazione    fisica    interna
          all'edificio ed accesso 
              Omissis. 
              4. In assenza di un'infrastruttura interna all'edificio
          predisposta per l'alta velocita',  gli  operatori  di  rete
          hanno il diritto di far terminare  la  propria  rete  nella
          sede dell'abbonato, a condizione di aver ottenuto l'accordo
          dell'abbonato e purche'  provvedano  a  ridurre  al  minimo
          l'impatto sulla proprieta' privata di terzi. 
              4-bis.  I  lavori  necessari  alla   realizzazione   di
          infrastrutture interne ed esterne all'edificio  predisposte
          per  le  reti  di   comunicazione   elettronica   a   banda
          ultralarga,  volte  a  portare  la  rete  sino  alla   sede
          dell'abbonato, sono equiparati ai  lavori  di  manutenzione
          straordinaria urgente di cui all'articolo 1135  del  codice
          civile. Tale disposizione  non  si  applica  agli  immobili
          tutelati  ai  sensi  della  parte   seconda   del   decreto
          legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;» 
              «Art. 12. Disposizioni di coordinamento 
              3. L'articolo 93, comma 2, del decreto  legislativo  1°
          agosto  2003,  n.  259,  e  successive  modificazioni,   si
          interpreta nel senso che gli operatori che forniscono  reti
          di  comunicazione  elettronica  possono   essere   soggetti
          soltanto  alle  prestazioni   e   alle   tasse   o   canoni
          espressamente  previsti  dal   comma   2   della   medesima
          disposizione, restando quindi escluso ogni  altro  tipo  di
          onere finanziario, reale o contributo, comunque denominato,
          di qualsiasi natura e per  qualsivoglia  ragione  o  titolo
          richiesto.». 
              -Si riporta il testo dell'articolo 88, comma 1, comma 6
          e comma 7 del decreto legislativo 1° agosto 2003 recante il
          (Codice delle comunicazioni elettroniche), come  modificato
          dalla presente legge: 
              «Art. 88. Opere civili, scavi ed occupazione  di  suolo
          pubblico 
              1.  Qualora  l'installazione   di   infrastrutture   di
          comunicazione elettronica presupponga la  realizzazione  di
          opere  civili  o,  comunque,  l'effettuazione  di  scavi  e
          l'occupazione di suolo  pubblico,  i  soggetti  interessati
          sono tenuti  a  presentare  apposita  istanza  conforme  ai
          modelli  predisposti  dagli  Enti   locali   e,   ove   non
          predisposti, al  modello  C  di  cui  all'allegato  n.  13,
          all'Ente locale  ovvero  alla  figura  soggettiva  pubblica
          proprietaria delle aree un'istanza unica. 
              Omissis. 
              6.    Il    rilascio    dell'autorizzazione    comporta
          l'autorizzazione alla effettuazione  degli  scavi  e  delle
          eventuali opere civili indicati nel  progetto,  nonche'  la
          concessione del  suolo  o  sottosuolo  pubblico  necessario
          all'installazione  delle  infrastrutture.  Il  Comune  puo'
          mettere a disposizione, direttamente o per  il  tramite  di
          una societa' controllata, infrastrutture a condizioni eque,
          trasparenti e non discriminatorie. 
              7.  Trascorso  il  termine  di  trenta   giorni   dalla
          presentazione della domanda,  senza  che  l'Amministrazione
          abbia  concluso  il  procedimento  con   un   provvedimento
          espresso ovvero abbia  indetto  un'apposita  conferenza  di
          servizi, la medesima si intende in ogni caso  accolta.  Nel
          caso di attraversamenti di strade e comunque di  lavori  di
          scavo di lunghezza inferiore ai duecento metri, il  termine
          e' ridotto a dieci giorni.  Nel  caso  di  apertura  buche,
          apertura chiusini per infilaggio cavi o tubi, posa di  cavi
          o tubi aerei  su  infrastrutture  esistenti,  allacciamento
          utenti il termine e' ridotto a otto giorni. 
              7-bis. In riferimento ad interventi per l'installazione
          di reti di comunicazione elettronica a banda ultralarga, in
          deroga a quanto previsto dall'articolo  22,  comma  1,  del
          codice di cui al decreto legislativo 22  gennaio  2004,  n.
          42, l'autorizzazione prevista dall'articolo  21,  comma  4,
          relativa agli interventi in materia di edilizia pubblica  e
          privata, ivi  compresi  gli  interventi  sui  beni  di  cui
          all'articolo 10, comma 4, lettera g), del medesimo  decreto
          legislativo n. 42 del 2004, e' rilasciata entro il  termine
          di novanta giorni dalla ricezione della richiesta da  parte
          della soprintendenza a condizione che detta  richiesta  sia
          corredata di idonea e completa documentazione.». 
              -Si riporta il testo del comma 3 dell'articolo  26  del
          decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 recante il Nuovo
          codice della strada, come modificato dalla presente legge: 
              «Art.  26.  Competenza  per  le  autorizzazioni  e   le
          concessioni 
              Omissis. 
              3.  Per  i  tratti  di  strade  statali,  regionali   o
          provinciali, correnti nell'interno di  centri  abitati  con
          popolazione inferiore a diecimila abitanti, il rilascio  di
          concessioni  e  di  autorizzazioni  e'  di  competenza  del
          comune, previo  nulla  osta  dell'ente  proprietario  della
          strada. 
              3-bis.   Nel    caso    di    interventi    finalizzati
          all'installazione di reti di  comunicazione  elettronica  a
          banda ultralarga, il nulla  osta  di  cui  al  comma  3  e'
          rilasciato nel termine di quindici giorni  dalla  ricezione
          della richiesta da parte del comune.». 
              -Si riporta il testo  dell'articolo  94,  comma  2  del
          D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, recante il Testo unico  delle
          disposizioni  legislative  e   regolamentari   in   materia
          edilizia 
              «Art. 94. Autorizzazione per l'inizio dei lavori 
              2. L'autorizzazione e' rilasciata entro sessanta giorni
          dalla richiesta, ed entro quaranta giorni dalla  stessa  in
          riferimento ad interventi finalizzati all'installazione  di
          reti di comunicazione elettronica  a  banda  ultralarga,  e
          viene comunicata al comune, subito dopo il rilascio, per  i
          provvedimenti di sua competenza.».