Art. 2 
 
                     Misura della contribuzione 
 
  1. L'importo del contributo di cui al precedente art. 1,  comma  1,
e' determinato applicando l'aliquota contributiva dell'1,35 per mille
ai ricavi  realizzati  dalla  vendita  dei  servizi  postali  la  cui
fornitura e' subordinata al  rilascio  di  licenza  o  autorizzazione
generale ai sensi degli articoli 5 e 6  del  decreto  legislativo  22
luglio 1999,  n.  261,  come  risultanti  dalla  voce  A1  del  conto
economico  (ricavi  delle  vendite  e  delle  prestazioni),  o   voce
corrispondente per i bilanci redatti  secondo  i  principi  contabili
internazionali, dell'esercizio finanziario 2017. 
  2. Gli operatori non tenuti alla redazione del  bilancio  calcolano
l'importo del contributo sull'ammontare dei ricavi  delle  vendite  e
delle prestazioni applicando l'aliquota di cui  al  comma  precedente
alle  corrispondenti  voci  delle  scritture  contabili   o   fiscali
obbligatorie relative all'esercizio finanziario 2017.