Art. 3 
 
                  Termini e modalita' di versamento 
 
  1. Il versamento del contributo  di  cui  all'art.  1  deve  essere
eseguito entro  il  20  aprile  2019,  sul  conto  corrente  bancario
intestato all'Autorita' per le garanzie nelle  comunicazioni  che  e'
pubblicato sul sito istituzionale. 
  2.  In  caso  di  mancato  o  parziale  pagamento  del  contributo,
l'Autorita'  adotta  le  piu'  opportune  misure  atte  al   recupero
dell'importo non versato, anche attraverso  la  riscossione  coattiva
mediante ruolo, applicando, a decorrere dalla  scadenza  del  termine
per il pagamento, gli interessi legali e le maggiori somme dovute  ai
sensi della normativa vigente.