Art. 4 
 
                      Dichiarazione telematica 
                   e comunicazione del versamento 
 
  1. Entro il 20 aprile 2019 i soggetti di cui all'art. 1  che  hanno
conseguito, nell'esercizio finanziario 2017, ricavi dalle  vendite  e
dalle  prestazioni  in  misura  superiore  a  euro  100.000,00,  come
risultante dalla voce A1 del conto economico o da  equipollente  voce
di altra scrittura contabile  equivalente,  dichiarano  all'Autorita'
per le garanzie nelle comunicazioni i dati  anagrafici  ed  economici
richiesti utilizzando il modello telematico  all'uopo  predisposto  e
pubblicato sul sito web dell'Autorita', dando contestualmente notizia
dell'avvenuto versamento. 
  2.  Fermo  restando  l'obbligo   di   comunicazione   dell'avvenuto
versamento in capo a ciascuna societa' contribuente, nei casi di  cui
all'art.  1,  comma  2,  la  societa'  capogruppo,  nel  rendere   la
dichiarazione di cui al comma precedente, indica in modo  dettagliato
il contributo versato da ciascuna societa' tenuta alla contribuzione,
a qualunque  titolo  ad  essa  collegata  o  da  essa  controllata  o
coordinata. 
  3. La dichiarazione di cui ai commi precedenti deve essere  inviata
in via telematica utilizzando esclusivamente il  modello  di  cui  al
comma 1. 
  4. La mancata o tardiva dichiarazione  nonche'  l'indicazione,  nel
modello  telematico,  di  dati  non  rispondenti  al  vero,  comporta
l'applicazione  delle  sanzioni  di  cui  all'art.  21  del   decreto
legislativo 22 luglio 1999, n. 261.